Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1082/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Paravati di Mileto (VV), via Vicepresidente Parte_1
Colloca n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Paolì (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P.
Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito Reddito di Cittadinanza.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
2022; II) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche quello relativo alla composizione del nucleo familiare, ai fini del riconoscimento della prestazione, chiedendo che si dichiari l'illegittimità del provvedimento di ripetizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) In via principale e nel merito
Accogliere totalmente la domanda proposta nel presente giudizio dalla sig.ra , e, per Parte_1
l'effetto, voglia dichiarare che la sig.ra , non deve restituire nulla relativamente Parte_1 all'importo oggetto della presente causa ammontante complessivamente ad € 5.000,00 per come richiesto dall sede di Vibo Valentia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1 il provvedimento impugnato in premessa descritto, a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC-2021-5025158); 2) Con condanna, infine, della stessa controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Premettendo come l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L: 28.01.2019, n.4, stabilisce che il RDC “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
2 considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(…)”, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non si evince la sussistenza (in capo alla medesima) dei presupposti previsti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.
3. Lo stesso art. 2, ai commi 4 e 5, stabilisce che “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Infine, per quanto di interesse, ai commi 7 e 8 è previsto che “Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, l'ammontare eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali”.
3 4. Nel caso in esame, sebbene la ricorrente risulti esser residente in un luogo diverso da quello di residenza dei genitori, la stessa risulta fiscalmente a carico dei medesimi genitori, rientrando, pertanto, nel nucleo familiare degli stessi.
4.1. Peraltro, ai sensi dell'art. 12 c. 2, DPR 22/12/1986, n. 917, sono a carico dei genitori i figli di età inferiore a 24 anni qualora abbiano un reddito complessivo di 4.000,00€ e i figli di età compresa fra i 24 e i 26 anni, qualora abbiano un reddito complessivo di 2.840,51€.
5. Dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale, la ricorrente risulta avere un reddito pari a zero euro, rientrando, pertanto, nel nucleo familiare dei genitori.
6. Per tutti i motivi appena espressi, il ricorso va rigettato.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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