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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3470 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 28/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3470/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Roberto Ripepi, per parte ricorrente l'avv. Danilo Parte_1
Romano per delega dell'avv.Luca Giammusso, per parte resistente . Controparte_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Ripepi eccepisce che la documentazione depositata dall
[...]
non è idonea a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione in quanto Controparte_2
gli atti sono stati tutti inviati ad un indirizzo che non corrisponde a quello di residenza della ricorrente, come da certificato anagrafico depositato in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3470/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 6 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 25/04/1969, elettivamente domiciliata in Palmi, Via Oberdan, 33, presso lo studio dell'avv.
Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_3
Giudizio Calabria, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in in Catania, Via
Musumeci n. 171, presso lo studio dell'avv. Pietro Rosano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto di accertare e dichiarare, inefficace, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione di recupero delle somme portate dall'avviso di intimazione n. 094 2024 90153910
88/000, relativamente alle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente annullamento degli atti sottesi all'intimazione opposta e della intimazione stessa, per i motivi esposti in ricorso e, specificamente, per omessa notifica del relativo titolo azionato e, conseguentemente, di accertare e dichiarare non dovuta, dalla ricorrente, la somma di € 7.959,01, richiesta nell'interesse degli enti impositori, per i motivi indicati in ricorso;
in ogni caso, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare, inefficace, nulla e/o annullare la intimazione di pagamento, nonché accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione di recupero delle somme portate dall'intimazione n. 094 2024
90153910 88/000, relativamente alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sotto riportati, con conseguente annullamento degli atti sottesi all'intimazione opposta e della intimazione stessa, per i motivi esposti in ricorso e, specificamente, per intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali, e conseguentemente dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di € 7.959,01 per Intervenuta
Prescrizione, richiesta nell'interesse degli enti impositori;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta dalla Controparte_4
signora siccome del tutto illegittima ed infondata;
in subordine, nella non Parte_1
Pag. 2 di 6 temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, disporre l'annullamento dell'intimazione oggetto di impugnazione, limitatamente alle cartelle oggetto di contestazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90153910 88/000, notificatale in Francia, limitatamente alla richiesta di pagamento di asseriti contributi obbligatori relativi al proprio status di medico in relazione alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, portati dalle cartelle di pagamento:
1. n. 09420110017206556000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
20/06/2011, relativa a contributi anno 2020, di €. 2.073,68; Pt_2
2. n. 09420120010742837000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
27/04/2012, relativa a contributi anno 2011, di € 2.039,40; Pt_2
3. n. 09420130010952773000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
14/12/2013, relativa a contributi anno 2012, di €. 1.982,50; Pt_2
4. n. 09420140010295789000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
18/12/2015, consegnata a persona diversa dal destinatario in data relativa a contributi anno 2013, di €. 1.863,43. Pt_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente, sostenendo la legittimazione passiva dell'
[...]
, in applicazione dell'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, ha eccepito la Controparte_2
mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto inviate ad un indirizzo che non corrispondeva e non corrisponde alla sua residenza, essendosi trasferita in Francia dal 06/05/2010, come risulta dall'ANPR, sezione AIRE, del comune di Palmi ed attestato dal certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, la mancanza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione del credito richiesto e, comunque, la prescrizione quinquennale, estintiva irrinunciabile del credito ex legge n. 335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_2
ed ha contestato la sua legittimazione passiva, richiamando orientamenti giurisprudenziale senza, però, nulla dedurre sull'applicazione dell'art. 39 sopra richiamato, ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso in quanto le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, senza, però, nulla eccepire sul certificato di residenza allegato al ricorso, ed in quanto erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir negare il diritto dell' ad agire Controparte_2
Pag. 3 di 6 per la riscossione del credito sia perché non si è formato il titolo esecutivo, indispensabile per la riscossione, sia perché l'obbligo di pagamento si è estinto per prescrizione.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede Controparte_2
che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto pervenute ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e della prescrizione maturata dalla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento.
La notifica della cartella di pagamento è un atto dell' , ovvero Controparte_2
dell'agente della riscossione, per cui è questa che deve rispondere di eventuali irregolarità e non l'ente impositore come vorrebbe la parte resistente, che richiama la giurisprudenza formatisi su diversa fattispecie, ossia sulla fattispecie in cui non sussisteva un atto dell' Controparte_2
e l'opposizione era stata qualificata come opposizione avverso il ruolo ex art. 24 del
[...]
D.Lgs n. 46/1999, che prevede l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente creditore poiché si controverse sul diritto del creditore ad iscrivere a ruolo il credito e non sul diritto dell' CP_5
a procedere alla riscossione coattiva del credito.
[...]
L'art. 39 citato, infatti, nella fase della riscossione prevede la legittimazione dell'agente della riscossione, il quale, a sua discrezione, può chiamare in causa l'ente impositore.
Nel caso di specie non vi è nessuna richiesta in tal senso.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso il certificato di residenza, datato 27 novembre 2024, che attesta il suo trasferimento in Francia dal 6 maggio 2010.
Tale certificato non è stato contestato dalla parte resistente.
Tutte gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, depositati dall' riportano l'indirizzo di destinazione quello di Palmi, via Controparte_2
Papa Giovanni XXIII, 4, e data successiva al 6 maggio 2010. Solo l'intimazione di pagamento n.
094 2021 90027221 23/000, prodotta in atti dall senza la prova Controparte_2
dell'avvenuta notifica, è indirizzata all'indirizzo francese: DU VIN 22 B, 00000 Em_1
MITTELWIHR EE FRANCIA.
Pag. 4 di 6 La consegna degli atti ad un indirizzo diverso dalla residenza non può costituire valida notifica anche perché l non ha dimostrato che la destinataria degli atti, Controparte_2
pur non avendo la residenza nell'indirizzo di Palmi, aveva il domicilio o la dimora in tale indirizzo.
Tale prova non solo non è stata fornita ma non è stata neppure allegata alla memoria di costituzione in giudizio.
L' non ha, dunque, titolo ad agire per al riscossione del credito Controparte_2
per cui è causa.
Parte ricorrente ha pure eccepito la prescrizione del credito maturata successivamente alla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come notifica delle cartelle di pagamento.
Anche tale eccezione va accolta poiché l'unico atto che risulta ricevuto dalla parte ricorrente è
l'intimazione di pagamento per cui è causa, poiché ogni altro atto è stato consegnato, a persona diversa dalla ricorrente, nell'indirizzo di Palmi e l'unico atto indirizzato in Francia non è stato corredato dall'avviso di ricevimento, per cui tutti gli atti richiamati dall' a Controparte_2
sostegno della legittimazione dell'azione di riscossione, non possono considerarsi validamente notificati e validamente interrompere i termini di prescrizione ex legge n. 335/1995, applicabile anche alla contribuzione , dato che il suo sistema previdenziale costituisce un'assicurazione Pt_2
obbligatoria di categoria che concorre col sistema dell'assicurazione generale obbligatoria ed in similarità di fini con i sistemi previdenziali delle altre categorie di liberi professionisti.
Il D.Lgs. n. 509/94, che ha privatizzato gli enti previdenziali dei liberi professionisti, ha, infatti, confermato sia la natura pubblicistica delle finalità gestionali degli Enti Previdenziali Privatizzati sia l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione ai fondi da essi gestiti.
I crediti richiesti con l'intimazione di pagamento opposta risultano, quindi, prescritti, ex legge n.
335/1995, poiché il termine di 5 anni è abbondantemente decorso dalle data indicate nell'intimazione di pagamento opposta come date di notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate, con l'aggiunta di 311 giorni previsti dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L.
183/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione all'avv. Parte_1
Roberto Ripepi, che ha fatto richiesta.
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento: n.
09420110017206556000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data 20/06/2011, relativa a contributi anno 2020, di €. 2.073,68; n. 09420120010742837000, Pt_2
consegnata a persona diversa dal destinatario in data 27/04/2012, relativa a contributi anno 2011, di € 2.039,40; n. 09420130010952773000, consegnata a persona Pt_2
diversa dal destinatario in data 14/12/2013, relativa a contributi anno 2012, di €. Pt_2
1.982,50; n. 09420140010295789000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
18/12/2015, consegnata a persona diversa dal destinatario in data relativa a contributi anno 2013, di €. 1.863,43; Pt_2
2. Dichiara illegittima ed inefficace per la riscossione del credito l'intimazione di pagamento n.
094 2024 90153910 88/000, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle suddette cartelle di pagamento;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, Parte_1
da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Ripepi, che ha fatto richiesta.
[...]
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 28/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3470/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Roberto Ripepi, per parte ricorrente l'avv. Danilo Parte_1
Romano per delega dell'avv.Luca Giammusso, per parte resistente . Controparte_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Ripepi eccepisce che la documentazione depositata dall
[...]
non è idonea a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione in quanto Controparte_2
gli atti sono stati tutti inviati ad un indirizzo che non corrisponde a quello di residenza della ricorrente, come da certificato anagrafico depositato in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3470/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 6 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 25/04/1969, elettivamente domiciliata in Palmi, Via Oberdan, 33, presso lo studio dell'avv.
Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_3
Giudizio Calabria, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in in Catania, Via
Musumeci n. 171, presso lo studio dell'avv. Pietro Rosano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto di accertare e dichiarare, inefficace, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione di recupero delle somme portate dall'avviso di intimazione n. 094 2024 90153910
88/000, relativamente alle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente annullamento degli atti sottesi all'intimazione opposta e della intimazione stessa, per i motivi esposti in ricorso e, specificamente, per omessa notifica del relativo titolo azionato e, conseguentemente, di accertare e dichiarare non dovuta, dalla ricorrente, la somma di € 7.959,01, richiesta nell'interesse degli enti impositori, per i motivi indicati in ricorso;
in ogni caso, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare, inefficace, nulla e/o annullare la intimazione di pagamento, nonché accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione di recupero delle somme portate dall'intimazione n. 094 2024
90153910 88/000, relativamente alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sotto riportati, con conseguente annullamento degli atti sottesi all'intimazione opposta e della intimazione stessa, per i motivi esposti in ricorso e, specificamente, per intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali, e conseguentemente dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di € 7.959,01 per Intervenuta
Prescrizione, richiesta nell'interesse degli enti impositori;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta dalla Controparte_4
signora siccome del tutto illegittima ed infondata;
in subordine, nella non Parte_1
Pag. 2 di 6 temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, disporre l'annullamento dell'intimazione oggetto di impugnazione, limitatamente alle cartelle oggetto di contestazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90153910 88/000, notificatale in Francia, limitatamente alla richiesta di pagamento di asseriti contributi obbligatori relativi al proprio status di medico in relazione alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, portati dalle cartelle di pagamento:
1. n. 09420110017206556000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
20/06/2011, relativa a contributi anno 2020, di €. 2.073,68; Pt_2
2. n. 09420120010742837000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
27/04/2012, relativa a contributi anno 2011, di € 2.039,40; Pt_2
3. n. 09420130010952773000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
14/12/2013, relativa a contributi anno 2012, di €. 1.982,50; Pt_2
4. n. 09420140010295789000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
18/12/2015, consegnata a persona diversa dal destinatario in data relativa a contributi anno 2013, di €. 1.863,43. Pt_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente, sostenendo la legittimazione passiva dell'
[...]
, in applicazione dell'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, ha eccepito la Controparte_2
mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto inviate ad un indirizzo che non corrispondeva e non corrisponde alla sua residenza, essendosi trasferita in Francia dal 06/05/2010, come risulta dall'ANPR, sezione AIRE, del comune di Palmi ed attestato dal certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, la mancanza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione del credito richiesto e, comunque, la prescrizione quinquennale, estintiva irrinunciabile del credito ex legge n. 335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_2
ed ha contestato la sua legittimazione passiva, richiamando orientamenti giurisprudenziale senza, però, nulla dedurre sull'applicazione dell'art. 39 sopra richiamato, ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso in quanto le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, senza, però, nulla eccepire sul certificato di residenza allegato al ricorso, ed in quanto erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir negare il diritto dell' ad agire Controparte_2
Pag. 3 di 6 per la riscossione del credito sia perché non si è formato il titolo esecutivo, indispensabile per la riscossione, sia perché l'obbligo di pagamento si è estinto per prescrizione.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede Controparte_2
che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto pervenute ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e della prescrizione maturata dalla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento.
La notifica della cartella di pagamento è un atto dell' , ovvero Controparte_2
dell'agente della riscossione, per cui è questa che deve rispondere di eventuali irregolarità e non l'ente impositore come vorrebbe la parte resistente, che richiama la giurisprudenza formatisi su diversa fattispecie, ossia sulla fattispecie in cui non sussisteva un atto dell' Controparte_2
e l'opposizione era stata qualificata come opposizione avverso il ruolo ex art. 24 del
[...]
D.Lgs n. 46/1999, che prevede l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente creditore poiché si controverse sul diritto del creditore ad iscrivere a ruolo il credito e non sul diritto dell' CP_5
a procedere alla riscossione coattiva del credito.
[...]
L'art. 39 citato, infatti, nella fase della riscossione prevede la legittimazione dell'agente della riscossione, il quale, a sua discrezione, può chiamare in causa l'ente impositore.
Nel caso di specie non vi è nessuna richiesta in tal senso.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso il certificato di residenza, datato 27 novembre 2024, che attesta il suo trasferimento in Francia dal 6 maggio 2010.
Tale certificato non è stato contestato dalla parte resistente.
Tutte gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, depositati dall' riportano l'indirizzo di destinazione quello di Palmi, via Controparte_2
Papa Giovanni XXIII, 4, e data successiva al 6 maggio 2010. Solo l'intimazione di pagamento n.
094 2021 90027221 23/000, prodotta in atti dall senza la prova Controparte_2
dell'avvenuta notifica, è indirizzata all'indirizzo francese: DU VIN 22 B, 00000 Em_1
MITTELWIHR EE FRANCIA.
Pag. 4 di 6 La consegna degli atti ad un indirizzo diverso dalla residenza non può costituire valida notifica anche perché l non ha dimostrato che la destinataria degli atti, Controparte_2
pur non avendo la residenza nell'indirizzo di Palmi, aveva il domicilio o la dimora in tale indirizzo.
Tale prova non solo non è stata fornita ma non è stata neppure allegata alla memoria di costituzione in giudizio.
L' non ha, dunque, titolo ad agire per al riscossione del credito Controparte_2
per cui è causa.
Parte ricorrente ha pure eccepito la prescrizione del credito maturata successivamente alla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come notifica delle cartelle di pagamento.
Anche tale eccezione va accolta poiché l'unico atto che risulta ricevuto dalla parte ricorrente è
l'intimazione di pagamento per cui è causa, poiché ogni altro atto è stato consegnato, a persona diversa dalla ricorrente, nell'indirizzo di Palmi e l'unico atto indirizzato in Francia non è stato corredato dall'avviso di ricevimento, per cui tutti gli atti richiamati dall' a Controparte_2
sostegno della legittimazione dell'azione di riscossione, non possono considerarsi validamente notificati e validamente interrompere i termini di prescrizione ex legge n. 335/1995, applicabile anche alla contribuzione , dato che il suo sistema previdenziale costituisce un'assicurazione Pt_2
obbligatoria di categoria che concorre col sistema dell'assicurazione generale obbligatoria ed in similarità di fini con i sistemi previdenziali delle altre categorie di liberi professionisti.
Il D.Lgs. n. 509/94, che ha privatizzato gli enti previdenziali dei liberi professionisti, ha, infatti, confermato sia la natura pubblicistica delle finalità gestionali degli Enti Previdenziali Privatizzati sia l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione ai fondi da essi gestiti.
I crediti richiesti con l'intimazione di pagamento opposta risultano, quindi, prescritti, ex legge n.
335/1995, poiché il termine di 5 anni è abbondantemente decorso dalle data indicate nell'intimazione di pagamento opposta come date di notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate, con l'aggiunta di 311 giorni previsti dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L.
183/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione all'avv. Parte_1
Roberto Ripepi, che ha fatto richiesta.
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento: n.
09420110017206556000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data 20/06/2011, relativa a contributi anno 2020, di €. 2.073,68; n. 09420120010742837000, Pt_2
consegnata a persona diversa dal destinatario in data 27/04/2012, relativa a contributi anno 2011, di € 2.039,40; n. 09420130010952773000, consegnata a persona Pt_2
diversa dal destinatario in data 14/12/2013, relativa a contributi anno 2012, di €. Pt_2
1.982,50; n. 09420140010295789000, consegnata a persona diversa dal destinatario in data
18/12/2015, consegnata a persona diversa dal destinatario in data relativa a contributi anno 2013, di €. 1.863,43; Pt_2
2. Dichiara illegittima ed inefficace per la riscossione del credito l'intimazione di pagamento n.
094 2024 90153910 88/000, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle suddette cartelle di pagamento;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, Parte_1
da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Ripepi, che ha fatto richiesta.
[...]
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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