Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 21/04/2026, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2026, proposto da
GI PE, AL PE, EC PE, RD PE, RI MB, Azienda Agricola Florovivaistica LI PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Elia Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carimate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza n. 9 del 26 Gennaio 2026, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carimate, notificata all’Azienda Agricola Florovivaistica LI PE – affittuaria - a mezzo pec in data 26.01.2026 e ad AL, EC, RD PE ed RI MB - proprietari - a mani, tramite i Carabinieri Forestale Lombardia-Nucleo di Como, in data 31.01.2026, avente per oggetto “Ordinanza di demolizione per opere abusive (D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)”, con la quale si ingiunge “di provvedere entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere abusive in premessa dettagliate, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi ovvero al ripristino della legalità” e specificatamente “...è stato abusivamente realizzato un argine costituito interamente da terra di riporto opportunamente messa in opera, spianata e compattata, lungo il tratto di sponda sinistra del torrente “Seveso” in corrispondenza delle particelle catastali n. 1606 e 4395 del fg. 909 de Comune di Carimate”;
dell’ordinanza n. 10 del 29 Gennaio 2026, a firma del Sindaco del Comune di Carimate, notificata all’Azienda Agricola Florovivaistica LI PE - affittuaria - a mezzo pec in data 29.01.2026 e ad AL, EC, RD PE ed RI MB - proprietari - a mani, tramite i Carabinieri Forestale Lombardia-Nucleo di Como, in data 31.01.2026, avente per oggetto “Ordinanza per la rimozione di un argine realizzato senza alcun titolo edilizio con l’utilizzo di terra di riporto priva del prescritto emissione del FIR digitale, Formulario di Identificazione dei Rifiuti, ovvero di preventiva comunicazione al Comune e quindi in assenza di specifica caratterizzazione in prossimità della sponda sinistra del torrente Seveso, Comune di Carimate, catastalmente individuata al Foglio n. 909 Particelle 1606 e 4395”, con la quale si ordina ai proprietari dell’area sita in Carimate, identificata catastalmente con foglio n. 909, particelle 1606 e 4395 e all’affittuario Azienda Agricola Florovivaistica LI PE Società Agricola “...di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (TRENTA) giorni
dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dell’argine realizzato in terra di riporto realizzato in prossimità della sponda sinistra del torrente Seveso, Comune di Carimate, catastalmente individuata al Foglio n. 909, particelle 1606 e 4395, come in premessa individuato, ed allo smaltimento della terra utilizzata nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate; - di ripristinare lo stato dei luoghi ante operam mediante presentazione d’idonea pratica edilizia asseverata da un tecnico abilitato unitamente alla consegna di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento per la classificazione e la caratterizzazione del terreno rimosso e smaltito; - di comunicare a questo Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, unitamente ai FIR e documentazione probatoria di avvenuto smaltimento, al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo e dispone che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 50 del D.lvo n. 267/2000”;
della relazione prot. n. 867/2026 del 26.01.2026 redatta dal Responsabile dell’Area tecnica comunale a seguito del sopralluogo avvenuto in data 17.12.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non noto;
nonché per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
come eccepito alle parti nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
sono, invero, ricompresi nell’ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), come delimitata dall'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione "in materia di acque pubbliche" (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 4/02/2024, n. 4061);
la norma attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado nell’ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (Cassazione civile sez. un., 5 febbraio 2020, n.2710; Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18976);
la giurisdizione del Tribunale superiore è affermata dalla giurisprudenza non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali;
in applicazione di questo principio, è stata affermata, in particolare, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile sez. un., 22/04/2022, n.12962);
con le ordinanze impugnate il Comune di Carimate ha ordinato ai ricorrenti la rimozione di un argine costituito da terra di riporto, lungo il tratto di sponda sinistra del torrente “Seveso”, realizzato in assenza di titolo edilizio e dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti sull’area;
gli atti - avendo ad oggetto un’opera realizzata nella fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di cui all’art. 142, c. 1, punto c, d.lgs. n. 42/2004 e nella fascia di rispetto e sicurezza idraulica ex art. 96, lett. h), r.d. n. 523/1904 - hanno una indubbia incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr. analogamente, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 3251/2025; n. 843/2024; Tar Toscana sez. III, 25/09/2025, n. 1509; Tar Torino Piemonte sez. I, 5/04/2013, n. 427);
da queste ragioni consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall'art. 11 cod.proc.amm.;
l’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione essendo la controversia devoluta alla cognizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi alla quale potrà essere riassunta nei termini e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
SI AN, Consigliere, Estensore
SI Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AN | RI AD US |
IL SEGRETARIO