Articolo 2 della Legge 8 maggio 1971, n. 420
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 luglio 1971
Art. 2.
Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.
Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento
dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data.
L'indicazione delle indennita' offerte prevista dall' articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , deve essere fatta sulla base delle stime eseguite dagli uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima.
Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla amministrazione espropriante l'indennita' fissata.
Entrata in vigore il 20 luglio 1971