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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata ad Alghero in Via Vittorio Pt_1 C.F._1
Emanuele n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Giuseppe Murru (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e difende in forza della procura speciale del 8.1.2020, allegata all'originale dell'atto di citazione contenuto nel fascicolo relativo al primo grado del presente giudizio,
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F.: elettivamente domiciliata ad Alghero Controparte_1 C.F._3 in Via Lo Frasso n.2, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Morette (C.F. che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della memoria di costituzione datata
16.09.2020 nel giudizio di primo grado,
CONVENUTO APPELLATO
E
nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. CP_2
C.F._5
CONVENUTO APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice appellante: “A) Dichiarare l'annullamento del contratto di vendita del 7.7.2017, repertorio n. 8942, relativo al motociclo HA ON, Sportster 883 XL 883C Custom, targato
DE41486. B) Condannare il sig. a restituire alla comunione ereditaria del sig. CP_2 [...] il motociclo HA ON, Sportster 883 XL 883C Custom, targato DE41486. C) Con Parte_2 pagina 1 di 5 vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario del doppio grado del giudizio”. per parte convenuta : “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Controparte_1 Rigettarsi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di Pt_1 spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. ha proposto impugnazione avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 744/2021, Pt_1
depositata il 20.12.2021, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla stessa proposta per litispendenza/continenza di cause ex art. 39 CPC e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del processo, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Ha dedotto di aver chiesto la pronuncia di annullamento del contratto di vendita del 7.7.2017, avente ad oggetto il motociclo HA ON targato DE41486, caduto nella successione di Parte_2
il 2.12.2016, e la sua restituzione materiale alla comunione ereditaria e quindi che il bene, già
[...]
acquisito alla comunione ereditaria per effetto della successione de qua, le fosse fisicamente restituito, previo annullamento del contratto di vendita, concluso senza la volontà degli altri eredi e proprietari del bene, e perciò stesso inefficace.
Ha eccepito che erroneamente il Giudice di Pace: 1) aveva ritenuto sussistente tra la domanda attorea proposta e l'atto di citazione in Tribunale datato 4.7.2018, che aveva dato origine alla causa di divisione ereditaria n. 2776/2018 R.G., la litispendenza o continenza di cause ex art. 39 CPC;
2) aveva
Part qualificato l'azione esperita dalla come di acquisizione alla comunione ereditaria del motociclo, piuttosto che di rivendica della sua proprietà e di conseguente restituzione del bene. pagina 2 di 5 Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita deducendo che la sentenza impugnata era certamente corretta Controparte_1
mentre, di converso, si manifestava totalmente infondata l'impugnazione proposta da atteso Pt_1
che il ragionamento cui era pervenuto il Giudice di Pace appariva infatti ineccepibile, essendosi limitato a rilevare un dato obbiettivo, certamente non sconfessabile, ovvero la contemporanea pendenza di due cause aventi per oggetto il medesimo thema probandum, dato peraltro evidenziato dalla stessa parte attrice nell'atto di appello avverso la sentenza causa di divisione ereditaria n. 2776/2018 R.G.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato l'appellato non si è costituito in giudizio. CP_2
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza della scrivente in data 18 gennaio 2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti previa assegnazione alle stesse i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
****
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi in appresso illustrati.
Deve difatti ritenersi che la domanda proposta da sia inammissibile per litispendenza ex art. Pt_1
39 c.p.c.
Si osserva difatti che nel giudizio iscritto al n. 2776/2018 R.G., definito con sentenza n. 966/22 pubblicata il 28.09.21, l'odierna appellante ha promosso lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in esito all'apertura della successione di suo fratello deceduto il 2 dicembre Parte_2
2016 deducendo che nell'asse ereditario fossero compresi una serie di beni immobili e mobili, tra cui un motociclo marca
HA ON, targato DE41486, immatricolato il 20.11.2007.
Nel corpo della motivazione il Giudice della successione ha dato atto che tale motoveicolo, menzionato da parte attrice, non era stato rinvenuto e non ne era possibile stimarne il valore.
In sostanza poiché il bene oggetto del presente giudizio era pacificamente già ricompreso tra i beni oggetto della domanda di scioglimento della comunione, del tutto correttamente il giudice di Pace ha rilevato l'esistenza della litispendenza tra i due giudizi e dichiarato l'estinzione del procedimento.
Si rileva peraltro che parte attrice è ben conscia di tale circostanza atteso che risulta documentalmente che nell'atto di appello avverso la sentenza n. 966/22 ha lamentato che “la lacunosa CTU ha Pt_1 trascurato di stimare e inserire nell'asse ereditario il valore dei diritti posseduti dal de cuius sugli indicati beni mobili, pure rinvenuti e stimati: diritto di proprietà del motociclo HA ON, targato DE41486”, ha dato atto che al valore stimato dal Consulente “dovrà aggiungersi il valore della
pagina 3 di 5 HA ON targata DE41486, che il CTU omise di stimare e che la sig.ra dichiarò di CP_1 avere alienato per il prezzo vile di € 4.000,00”, ed ha stigmatizzato la sentenza impugnata, tra l'altro, sulla scorta della seguente motivazione: “Il CTU dichiarò di non avere rinvenuto la , Controparte_3
modello Sportster 883 XL 883C Custom, targata DE41486, il cui diritto di proprietà è caduto in successione, a causa della sua alienazione, disposta il 7.7.2017 dalla sig.ra per Controparte_1 il prezzo di € 4.000,00, attestato nella dichiarazione di vendita (doc. 14) dalla stessa prodotta in giudizio. Omettendo di rispondere al quesito postogli dal Giudice all'udienza del 7.11.2019, il CTU non stimò il valore del motociclo, che ben avrebbe potuto desumere dai listini di mercato dei veicoli usati, oppure svolgendo un'indagine presso i rivenditori autorizzati. I listini di mercato dei veicoli usati furono consultati dal Geom. (CTP della sig.ra e gli consentirono di indicare in € Per_1 Pt_1
7.500,00 il presumibile valore del mezzo all'epoca dell'apertura della successione. In ogni caso, al fine di stimare il valore dell'asse ereditario, il CTU omise di considerare persino il prezzo di vendita del motociclo dichiarato e documentato dalla sig.ra in € 4.000, inducendo in errore il Tribunale CP_1
nella determinazione dello stesso asse ereditario. La sentenza appare meritevole di integrazione e/o riforma nella misura in cui omise di pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa al bene , in relazione al quale permane la comunione ereditaria, Controparte_3 nonostante sia stato alienato dalla sig.ra al sig. . CP_1 CP_2
Orbene, ciò nonostante, ha richiesto anche nel presente giudizio la condanna alla restituzione Pt_1
alla comunione ereditaria di un bene del cui valore ha chiesto di tener conto nei conteggi relativi ai vari beni caduti in successione e che è comunque già presente nell'asse ereditario quanto meno come controvalore in denaro.
A ciò si aggiunga che nella causa divisoria l'appellante ha richiesto il rendimento del conto della gestione dei beni ereditari, allo scopo così di inserire nel compendio ereditario i frutti civili percepiti dal coerede che abbia goduto in via esclusiva i beni ereditari, tra i quali ha compreso il motociclo marca , targato DE41486, immatricolato il 20.11.2007. Controparte_3
Ritiene pertanto il Giudice adito che il giudice di pace del tutto correttamente, dato atto che la domanda
Part proposta dalla nel giudizio successorio comprende quella spiegata nel giudizio n. 116/20 R.G., ha ritenuto la preclusione di ogni ulteriore e successiva pronuncia sul punto.
L'art. 39 c.p.c. dispone difatti che : “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Come osservato dalla Suprema Corte: “il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua
pagina 4 di 5 pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione” (Cass. Civ. sent. 24376/10), ipotesi difettante sia nel primo che nel presente grado di giudizio, e “per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato” (Cass. Civ. sent. n. 13500/19).
Deve quindi rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.
Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a euro 5.200,00 con parametri medi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte.
Infine, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento del contributo unificato in misura doppia, a mente dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, norma che prevede – per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile –
l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a pagare in favore della convenuta le spese di lite che Pt_1 Controparte_1
liquida in complessivi Euro 1.701,00 oltre spese vive e accessori come per legge.
3) Condanna altresì al pagamento del contributo unificato in misura doppia. Pt_1
Sassari, 3 marzo 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata ad Alghero in Via Vittorio Pt_1 C.F._1
Emanuele n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Giuseppe Murru (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e difende in forza della procura speciale del 8.1.2020, allegata all'originale dell'atto di citazione contenuto nel fascicolo relativo al primo grado del presente giudizio,
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F.: elettivamente domiciliata ad Alghero Controparte_1 C.F._3 in Via Lo Frasso n.2, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Morette (C.F. che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della memoria di costituzione datata
16.09.2020 nel giudizio di primo grado,
CONVENUTO APPELLATO
E
nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. CP_2
C.F._5
CONVENUTO APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice appellante: “A) Dichiarare l'annullamento del contratto di vendita del 7.7.2017, repertorio n. 8942, relativo al motociclo HA ON, Sportster 883 XL 883C Custom, targato
DE41486. B) Condannare il sig. a restituire alla comunione ereditaria del sig. CP_2 [...] il motociclo HA ON, Sportster 883 XL 883C Custom, targato DE41486. C) Con Parte_2 pagina 1 di 5 vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario del doppio grado del giudizio”. per parte convenuta : “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Controparte_1 Rigettarsi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di Pt_1 spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. ha proposto impugnazione avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 744/2021, Pt_1
depositata il 20.12.2021, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla stessa proposta per litispendenza/continenza di cause ex art. 39 CPC e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione del processo, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Ha dedotto di aver chiesto la pronuncia di annullamento del contratto di vendita del 7.7.2017, avente ad oggetto il motociclo HA ON targato DE41486, caduto nella successione di Parte_2
il 2.12.2016, e la sua restituzione materiale alla comunione ereditaria e quindi che il bene, già
[...]
acquisito alla comunione ereditaria per effetto della successione de qua, le fosse fisicamente restituito, previo annullamento del contratto di vendita, concluso senza la volontà degli altri eredi e proprietari del bene, e perciò stesso inefficace.
Ha eccepito che erroneamente il Giudice di Pace: 1) aveva ritenuto sussistente tra la domanda attorea proposta e l'atto di citazione in Tribunale datato 4.7.2018, che aveva dato origine alla causa di divisione ereditaria n. 2776/2018 R.G., la litispendenza o continenza di cause ex art. 39 CPC;
2) aveva
Part qualificato l'azione esperita dalla come di acquisizione alla comunione ereditaria del motociclo, piuttosto che di rivendica della sua proprietà e di conseguente restituzione del bene. pagina 2 di 5 Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita deducendo che la sentenza impugnata era certamente corretta Controparte_1
mentre, di converso, si manifestava totalmente infondata l'impugnazione proposta da atteso Pt_1
che il ragionamento cui era pervenuto il Giudice di Pace appariva infatti ineccepibile, essendosi limitato a rilevare un dato obbiettivo, certamente non sconfessabile, ovvero la contemporanea pendenza di due cause aventi per oggetto il medesimo thema probandum, dato peraltro evidenziato dalla stessa parte attrice nell'atto di appello avverso la sentenza causa di divisione ereditaria n. 2776/2018 R.G.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato l'appellato non si è costituito in giudizio. CP_2
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 1 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza della scrivente in data 18 gennaio 2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti previa assegnazione alle stesse i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
****
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi in appresso illustrati.
Deve difatti ritenersi che la domanda proposta da sia inammissibile per litispendenza ex art. Pt_1
39 c.p.c.
Si osserva difatti che nel giudizio iscritto al n. 2776/2018 R.G., definito con sentenza n. 966/22 pubblicata il 28.09.21, l'odierna appellante ha promosso lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in esito all'apertura della successione di suo fratello deceduto il 2 dicembre Parte_2
2016 deducendo che nell'asse ereditario fossero compresi una serie di beni immobili e mobili, tra cui un motociclo marca
HA ON, targato DE41486, immatricolato il 20.11.2007.
Nel corpo della motivazione il Giudice della successione ha dato atto che tale motoveicolo, menzionato da parte attrice, non era stato rinvenuto e non ne era possibile stimarne il valore.
In sostanza poiché il bene oggetto del presente giudizio era pacificamente già ricompreso tra i beni oggetto della domanda di scioglimento della comunione, del tutto correttamente il giudice di Pace ha rilevato l'esistenza della litispendenza tra i due giudizi e dichiarato l'estinzione del procedimento.
Si rileva peraltro che parte attrice è ben conscia di tale circostanza atteso che risulta documentalmente che nell'atto di appello avverso la sentenza n. 966/22 ha lamentato che “la lacunosa CTU ha Pt_1 trascurato di stimare e inserire nell'asse ereditario il valore dei diritti posseduti dal de cuius sugli indicati beni mobili, pure rinvenuti e stimati: diritto di proprietà del motociclo HA ON, targato DE41486”, ha dato atto che al valore stimato dal Consulente “dovrà aggiungersi il valore della
pagina 3 di 5 HA ON targata DE41486, che il CTU omise di stimare e che la sig.ra dichiarò di CP_1 avere alienato per il prezzo vile di € 4.000,00”, ed ha stigmatizzato la sentenza impugnata, tra l'altro, sulla scorta della seguente motivazione: “Il CTU dichiarò di non avere rinvenuto la , Controparte_3
modello Sportster 883 XL 883C Custom, targata DE41486, il cui diritto di proprietà è caduto in successione, a causa della sua alienazione, disposta il 7.7.2017 dalla sig.ra per Controparte_1 il prezzo di € 4.000,00, attestato nella dichiarazione di vendita (doc. 14) dalla stessa prodotta in giudizio. Omettendo di rispondere al quesito postogli dal Giudice all'udienza del 7.11.2019, il CTU non stimò il valore del motociclo, che ben avrebbe potuto desumere dai listini di mercato dei veicoli usati, oppure svolgendo un'indagine presso i rivenditori autorizzati. I listini di mercato dei veicoli usati furono consultati dal Geom. (CTP della sig.ra e gli consentirono di indicare in € Per_1 Pt_1
7.500,00 il presumibile valore del mezzo all'epoca dell'apertura della successione. In ogni caso, al fine di stimare il valore dell'asse ereditario, il CTU omise di considerare persino il prezzo di vendita del motociclo dichiarato e documentato dalla sig.ra in € 4.000, inducendo in errore il Tribunale CP_1
nella determinazione dello stesso asse ereditario. La sentenza appare meritevole di integrazione e/o riforma nella misura in cui omise di pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa al bene , in relazione al quale permane la comunione ereditaria, Controparte_3 nonostante sia stato alienato dalla sig.ra al sig. . CP_1 CP_2
Orbene, ciò nonostante, ha richiesto anche nel presente giudizio la condanna alla restituzione Pt_1
alla comunione ereditaria di un bene del cui valore ha chiesto di tener conto nei conteggi relativi ai vari beni caduti in successione e che è comunque già presente nell'asse ereditario quanto meno come controvalore in denaro.
A ciò si aggiunga che nella causa divisoria l'appellante ha richiesto il rendimento del conto della gestione dei beni ereditari, allo scopo così di inserire nel compendio ereditario i frutti civili percepiti dal coerede che abbia goduto in via esclusiva i beni ereditari, tra i quali ha compreso il motociclo marca , targato DE41486, immatricolato il 20.11.2007. Controparte_3
Ritiene pertanto il Giudice adito che il giudice di pace del tutto correttamente, dato atto che la domanda
Part proposta dalla nel giudizio successorio comprende quella spiegata nel giudizio n. 116/20 R.G., ha ritenuto la preclusione di ogni ulteriore e successiva pronuncia sul punto.
L'art. 39 c.p.c. dispone difatti che : “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
Come osservato dalla Suprema Corte: “il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua
pagina 4 di 5 pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione” (Cass. Civ. sent. 24376/10), ipotesi difettante sia nel primo che nel presente grado di giudizio, e “per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato” (Cass. Civ. sent. n. 13500/19).
Deve quindi rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.
Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a euro 5.200,00 con parametri medi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte.
Infine, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento del contributo unificato in misura doppia, a mente dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, norma che prevede – per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile –
l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a pagare in favore della convenuta le spese di lite che Pt_1 Controparte_1
liquida in complessivi Euro 1.701,00 oltre spese vive e accessori come per legge.
3) Condanna altresì al pagamento del contributo unificato in misura doppia. Pt_1
Sassari, 3 marzo 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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