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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14150/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nerino Allocati e Vincenzo Ferraiuolo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
RESISTENTE – CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.06.2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per la somma complessiva di € 1.000,00, o per i diversi periodi ed importi ritenuti di giustizia;
per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente della Carta Controparte_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per fruire del beneficio di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui, in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo nominale complessivo di € 1.000,00;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per la somma complessiva di € 1.000,00, o per i diversi periodi ed importi ritenuti di giustizia;
per l'effetto condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla
[...] CP_2 ricorrente da liquidarsi, anche in via equitativa, nell'importo complessivo di € 1.000,00, ovvero in misura pari all'importo del citato beneficio di € 500,00 annui rapportato agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento di spese, compensi professionali, rimborso spese generali (15%), oltre IVA e CPA (4%) e rimborso del contributo unificato versato con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari. In punto di fatto deduceva di essere stata assunta dal citato : CP_1
- Per l'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 19.11.2019 e cessazione al 30.06.2020 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno per minorati psicofisici per n. 15 ore settimanali di lezione presso l'Istituto superiore “V.Veneto” (NAIS098007);
- Per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 18.11.2019 e cessazione al 30.06.2020 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento di B016 Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche su cattedra Spezzone Orario per n. 3 ore settimanali di lezione presso IS De NI (NAIS042007). Lamentava di non avere mai ricevuto – in quanto insegnante precario – la cd. Carta Docente, prevista ai sensi dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, istitutiva della stessa
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico. Evidenziava che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Sottolineava, inoltre, di avere svolto funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. In punto di diritto, deduceva la violazione dell'obbligo di formazione previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e della clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, il convenuto non si costituiva, per cui CP_1 veniva dichiarato contumace. A seguito del deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato nei termini di seguito spiegati. La ricorrente, come detto, chiede l'erogazione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” strettamente legato alle condizioni di impiego, come si dirà, e previa disapplicazione del D.P.C.M. esplicativo della norma istitutiva dello stesso, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri sia di diritto interno, desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia di diritto dell'Unione europea (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE). La normativa nazionale, art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122, dell'art. 1 citato, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M. elenca, inoltre, le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo, in buona sostanza, le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_1 con contratto a tempo determinato, fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di cui trattasi.
La Suprema Corte nella recente pronuncia n. 29961 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi: 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Orbene, calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che la ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto.
Ella, però non è più interna al sistema scolastico, non avendo, in tal senso, alcun incarico di docenza alle dipendenze del nell'attualità e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma CP_1 specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato e fornito elementi probatori circa il danno che le è stato cagionato dalla mancata erogazione del beneficio richiesto impedendo, così, a questo Giudice la valutazione equitativa dello stesso.
Appare all'uopo insufficiente la generica indicazione formulata nelle note di trattazione.
La domanda è, dunque, infondata. Non si provvede sulle spese in assenza di costituzione della parte convenuta.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese del giudizio.
Si Comunichi.
Napoli, 05 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi