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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 62/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 62/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in SIRACUSA (SR) il Parte_1 C.F._1
12/05/1965, con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in SIRACUSA (SR) il 11/02/1963, Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
nata a [...] l'[...], c.f. CP_2 C.F._3
Con il patrocinio dell'Avv. Giulia Ruggerone e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, IN MERITO ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE 1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi sigg.ri Parte_1
e (matrimonio concordatario contratto in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto
[...] Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A);
2. Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Novara Strada Biandrate n.6, di proprietà della stessa, presso la quale vivono e sono collocati i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con ogni mobilio ed arredo,
Pag. 1 fatta eccezione per i beni personali del sig. eventualmente ancora presenti nell'abitazione (previa dimostrazione CP_1 che gli stessi siano di sua effettiva proprietà);
3. Disporre che il sig. provveda, con decorrenza dalla data della domanda, a versare alla sig.ra Controparte_1
la somma mensile di euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al pagamento a favore della sig.ra del 50% delle rette dell'Università Cattolica di Milano frequentata dalla figlia e Parte_1 quindi, al pagamento di Euro 2.582,00 per l'anno scolastico 2023-2024 (in relazione al quale le rate rimanenti sono pari ad Euro 5.164,00), nonché per l'anno scolastico 2024-2025 al pagamento di Euro 3.767,00 (pari al 50% di Euro 7.534,00) o la diversa somma accertata in corso di causa;
4. Disporre, con decorrenza dalla data della domanda, che il sig. provveda al pagamento a favore Controparte_1 della sig.ra , nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per i figli tra cui Parte_1 espressamente, oltre a quelle mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative indicate nelle linee guida del CNF, quelle per le rette dell'Università Cattolica di Milano (se ritenute straordinarie), per l'abbonamento del treno per la figlia per recarsi all'Università a Milano, per la palestra della figlia e del figlio , per Parte_2 Parte_2 Per_1 visite mediche specialistiche e trattamenti psicoterapeutici, con esonero di nuova concertazione in quanto si tratta di spese relative a scelte già effettuate dai coniugi ed ad attività in corso.
5.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sen-tenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede l'ammissione di prova per interpello e per testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto del ricorso da intendersi depurate da ogni valutazione e precedute dalle parole 'vero che'. Con riserva di indicare testi. -Ordinare, ex art. 210 cpc, al sig. nel caso di mancata produzione, l'esibizione del contratto di affitto dell'immobile di CP_1 sua proprietà sito in Siracusa Viale Santa Panagia n. 136 R, nonché delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti conto dei conti correnti bancari allo stesso intestati degli ultimi tre anni.
§
Con riferimento alla DOMANDA DI DIVORZIO, la ricorrente chiede che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale di Novara, Voglia 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in contratto in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); 2) Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e , Parte_2 Per_1 accogliere integralmente le condizioni indicate in sede di separazione, ai prece-denti articoli 2, 3, 4, che si intendono qui ritrascritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
* PARTE RESISTENTE: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito
Pag. 2 Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_1
(matrimonio concordatario contratto il 21.12.1993 in Siracusa, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); Assegnare la casa coniugale sita in Novara, Strada Biandrate 6 alla Signora con ogni mobilio e arredo e Pt_1 ordinare la restituzione dei beni personali del Sig. facilmente identificabili come precisato in narrativa, ancora CP_1 presenti nella abitazione (senza necessità di comprovarne l'effettiva proprietà); Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti CP_1 con il versamento di un assegno mensile della somma di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, da versare alla Signora eccetto una parte dell'importo, pari ad € 100,00 per ciascun Pt_1 figlio, da corrispondere direttamente a e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al Per_1 Parte_2
50% delle spese straordinarie che vengano documentate e trasmesse direttamente e tempestivamente al Signor CP_1 entro 10 giorni dal pagamento effettuato, pena l'impossibilità di ottenere il rimborso pro-quota, da individuarsi con riferimento al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino, oltre al pagamento delle rette dell'Università Cattolica di Milano frequentata dalla figlia nella misura del 50%; Rigettare la domanda di rimborso del pagamento di € 2.582,00 per l'anno accademico 2023-2024 in favore della Signora perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Pt_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
*** Con riferimento alla domanda di divorzio, parte resistente chiede che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale Voglia Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siracusa il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); Con riferimento al contributo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, accogliere le condizioni indicate in sede di separazione che si intendono qui ritrascritte. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Si precisa che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetti, in tutto o in parte, le domande o domande connesse a quelle proposte nel presente ricorso.
PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 12.1.2024, ha avanzato domanda di Parte_1 separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico contratto con Controparte_1 in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A Dall'unione nascevano i figli in data 30.1.2000 e , nato il [...], entrambi Parte_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente sufficienti in quanto studenti.
Pag. 3 Ha rappresentato la ricorrente che la casa coniugale è sita in Novara Strada Biandrate n.6 ed è di proprietà della ricorrente, con mutuo di € 80.000,00 con rate di 650,00 €. Per far fronte alle necessità familiari, la ricorrente ha inoltre contratto un finanziamento dell'importo di € 7.000,00 con rate di € 149,00 mensili. In merito alla propria posizione lavorativa, risulta essere docente presso Parte_1
l'IPS Ravizza di Novara con retribuzione mensile pari ad Euro 1.900,00. Ha, infine, rappresentato, circa la propria situazione patrimoniale, di essere altresì proprietaria di una quota pari ad 1/6 dell'abitazione sita in Siracusa, Via Tisia Ronco Primo n. 11, dove abita la madre della ricorrente in relazione a tale immobile, la non percepisce Controparte_3 Pt_1 alcun reddito. La ricorrente ha quindi formulato le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si è costituito il resistente che ha aderito sia sulla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio così come per la domanda di assegnazione della casa coniugale. Il si è, invece, opposto alla domanda di restituzione delle somme versate dalla madre per CP_1
l'Università della figlia;
non ha contestato la circostanza che le figlie siano entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, evidenziando tuttavia, come la figlia più grande svolga attività lavorativa part-time presso una gelateria, con retribuzione pari ad € 400,00 mensili.
* All'udienza del 16.4.2024, all'esito della comparizione dei coniugi, il Giudice ha proposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “tenuto conto del fatto che la figlia svolge attività lavorativa sia pure part time: contributo al mantenimento di di euro 200,00 mensili, contributo al mantenimento di Parte_2 Per_1 di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione alla sig.ra della casa coniugale”. Pt_1
Parte resistente ha aderito alla proposta dal Giudice, mentre parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta.
* Con ordinanza del 23.4.2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto la discussione orale della causa.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. La sollecitata esibizione ex art. 210 c.p.c. si connota per una palese matrice esplorativa e comunque risulta superflua, poiché la documentazione societaria, reddituale e patrimoniale versata in atti
Pag. 4 appare non solo idonea ai fini del giudizio, ma anche completa al fine di comprendere la situazione economica delle parti.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 Controparte_1
c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Con separata ordinanza, il Collegio provvederà a rimettere la causa dinnanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per quanto concerne la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. L'assegnazione della casa familiare Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in Novara Strada Biandrate n.6 di proprietà di dev'essere assegnato – con Parte_1 quanto l'arreda e ogni pertinenza – alla medesima, affinché vi abiti con la prole.
5. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne il mantenimento dei due figli maggiorenni e pacificamente non economicamente autosufficienti della coppia deve osservarsi quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse
Pag. 5 economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ritiene il Collegio che alla luce della situazione economica delle parti, da cui emerge un reddito leggermente superiore da parte del resistente, che oltre ad una retribuzione mensile pari a quella della ricorrente, percepisce un canone di locazione mensile di € 550,00, imponga di dover riconoscere in capo al n obbligo di mantenimento in favore dei due figli conviventi con CP_1 la madre. Per il figlio deve accogliersi la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento Per_1 dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge. Ritiene, invece, il Collegio che con riferimento alla figlia debbano, invece, condividersi Parte_2 le osservazioni del Giudice istruttore. Ed invero, è emerso pacificamente che la figlia Parte_2 svolge attività lavorativa part-time con retribuzione di circa 239,00 € mensili. Trattasi, evidentemente, di importo che non consente alla giovane di avere una propria autonomia economica ma che, tuttavia, consente di ritenere adeguato al suo mantenimento un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto al fratello e richiesto da parte ricorrente. Deve, quindi, riconoscersi in favore di un mantenimento dell'importo di € 200,00, mensili, oltre a Parte_2 rivalutazione Istat come per legge. La domanda formulata da parte resistente di accredito direttamente della somma in favore della figlia è, invece, inammissibile;
ed invero, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso dal Collegio ha evidenziato che: “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/21). Concordemente alla comune richiesta delle parti, ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
6. Ulteriori domande La domanda di condanna al pagamento 50% delle spese universitarie avanzata da parte ricorrente
è, invece, inammissibile. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme, beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14).
7. Spese di lite A fronte della necessità della pronuncia in punto di status, della parziale soccombenza delle parti per quanto concerne il mantenimento da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne e alla domanda di pagamento delle somme universitarie, ritiene il Collegio di dover compensare le spese di lite. Ed invero, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., la mancata accettazione di parte ricorrente della proposta conciliativa formulata dal Giudice, non comporta la condanna della stessa al pagamento
Pag. 6 delle spese di lite, avuto riguardo che non sono sorte “spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3. Assegna la casa coniugale a Parte_1
4. Obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
, l'importo mensile di 300,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
5. Obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Controparte_1
l'importo mensile di 200,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_2 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. Rigetta le ulteriori domande;
8. Riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9. Spese di lite compensate.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024. Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 62/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in SIRACUSA (SR) il Parte_1 C.F._1
12/05/1965, con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in SIRACUSA (SR) il 11/02/1963, Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
nata a [...] l'[...], c.f. CP_2 C.F._3
Con il patrocinio dell'Avv. Giulia Ruggerone e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, IN MERITO ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE 1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi sigg.ri Parte_1
e (matrimonio concordatario contratto in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto
[...] Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A);
2. Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Novara Strada Biandrate n.6, di proprietà della stessa, presso la quale vivono e sono collocati i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con ogni mobilio ed arredo,
Pag. 1 fatta eccezione per i beni personali del sig. eventualmente ancora presenti nell'abitazione (previa dimostrazione CP_1 che gli stessi siano di sua effettiva proprietà);
3. Disporre che il sig. provveda, con decorrenza dalla data della domanda, a versare alla sig.ra Controparte_1
la somma mensile di euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al pagamento a favore della sig.ra del 50% delle rette dell'Università Cattolica di Milano frequentata dalla figlia e Parte_1 quindi, al pagamento di Euro 2.582,00 per l'anno scolastico 2023-2024 (in relazione al quale le rate rimanenti sono pari ad Euro 5.164,00), nonché per l'anno scolastico 2024-2025 al pagamento di Euro 3.767,00 (pari al 50% di Euro 7.534,00) o la diversa somma accertata in corso di causa;
4. Disporre, con decorrenza dalla data della domanda, che il sig. provveda al pagamento a favore Controparte_1 della sig.ra , nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per i figli tra cui Parte_1 espressamente, oltre a quelle mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative indicate nelle linee guida del CNF, quelle per le rette dell'Università Cattolica di Milano (se ritenute straordinarie), per l'abbonamento del treno per la figlia per recarsi all'Università a Milano, per la palestra della figlia e del figlio , per Parte_2 Parte_2 Per_1 visite mediche specialistiche e trattamenti psicoterapeutici, con esonero di nuova concertazione in quanto si tratta di spese relative a scelte già effettuate dai coniugi ed ad attività in corso.
5.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sen-tenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede l'ammissione di prova per interpello e per testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto del ricorso da intendersi depurate da ogni valutazione e precedute dalle parole 'vero che'. Con riserva di indicare testi. -Ordinare, ex art. 210 cpc, al sig. nel caso di mancata produzione, l'esibizione del contratto di affitto dell'immobile di CP_1 sua proprietà sito in Siracusa Viale Santa Panagia n. 136 R, nonché delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti conto dei conti correnti bancari allo stesso intestati degli ultimi tre anni.
§
Con riferimento alla DOMANDA DI DIVORZIO, la ricorrente chiede che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale di Novara, Voglia 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in contratto in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); 2) Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e , Parte_2 Per_1 accogliere integralmente le condizioni indicate in sede di separazione, ai prece-denti articoli 2, 3, 4, che si intendono qui ritrascritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
* PARTE RESISTENTE: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito
Pag. 2 Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_1
(matrimonio concordatario contratto il 21.12.1993 in Siracusa, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); Assegnare la casa coniugale sita in Novara, Strada Biandrate 6 alla Signora con ogni mobilio e arredo e Pt_1 ordinare la restituzione dei beni personali del Sig. facilmente identificabili come precisato in narrativa, ancora CP_1 presenti nella abitazione (senza necessità di comprovarne l'effettiva proprietà); Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti CP_1 con il versamento di un assegno mensile della somma di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, da versare alla Signora eccetto una parte dell'importo, pari ad € 100,00 per ciascun Pt_1 figlio, da corrispondere direttamente a e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al Per_1 Parte_2
50% delle spese straordinarie che vengano documentate e trasmesse direttamente e tempestivamente al Signor CP_1 entro 10 giorni dal pagamento effettuato, pena l'impossibilità di ottenere il rimborso pro-quota, da individuarsi con riferimento al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino, oltre al pagamento delle rette dell'Università Cattolica di Milano frequentata dalla figlia nella misura del 50%; Rigettare la domanda di rimborso del pagamento di € 2.582,00 per l'anno accademico 2023-2024 in favore della Signora perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Pt_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
*** Con riferimento alla domanda di divorzio, parte resistente chiede che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale Voglia Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siracusa il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A); Con riferimento al contributo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, accogliere le condizioni indicate in sede di separazione che si intendono qui ritrascritte. Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Si precisa che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetti, in tutto o in parte, le domande o domande connesse a quelle proposte nel presente ricorso.
PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 12.1.2024, ha avanzato domanda di Parte_1 separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico contratto con Controparte_1 in Siracusa (Sr) il 21.12.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa al n. 568, anno 1993, parte II, serie A Dall'unione nascevano i figli in data 30.1.2000 e , nato il [...], entrambi Parte_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente sufficienti in quanto studenti.
Pag. 3 Ha rappresentato la ricorrente che la casa coniugale è sita in Novara Strada Biandrate n.6 ed è di proprietà della ricorrente, con mutuo di € 80.000,00 con rate di 650,00 €. Per far fronte alle necessità familiari, la ricorrente ha inoltre contratto un finanziamento dell'importo di € 7.000,00 con rate di € 149,00 mensili. In merito alla propria posizione lavorativa, risulta essere docente presso Parte_1
l'IPS Ravizza di Novara con retribuzione mensile pari ad Euro 1.900,00. Ha, infine, rappresentato, circa la propria situazione patrimoniale, di essere altresì proprietaria di una quota pari ad 1/6 dell'abitazione sita in Siracusa, Via Tisia Ronco Primo n. 11, dove abita la madre della ricorrente in relazione a tale immobile, la non percepisce Controparte_3 Pt_1 alcun reddito. La ricorrente ha quindi formulato le conclusioni in epigrafe riportate.
* Si è costituito il resistente che ha aderito sia sulla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio così come per la domanda di assegnazione della casa coniugale. Il si è, invece, opposto alla domanda di restituzione delle somme versate dalla madre per CP_1
l'Università della figlia;
non ha contestato la circostanza che le figlie siano entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, evidenziando tuttavia, come la figlia più grande svolga attività lavorativa part-time presso una gelateria, con retribuzione pari ad € 400,00 mensili.
* All'udienza del 16.4.2024, all'esito della comparizione dei coniugi, il Giudice ha proposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “tenuto conto del fatto che la figlia svolge attività lavorativa sia pure part time: contributo al mantenimento di di euro 200,00 mensili, contributo al mantenimento di Parte_2 Per_1 di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione alla sig.ra della casa coniugale”. Pt_1
Parte resistente ha aderito alla proposta dal Giudice, mentre parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta.
* Con ordinanza del 23.4.2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto la discussione orale della causa.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. La sollecitata esibizione ex art. 210 c.p.c. si connota per una palese matrice esplorativa e comunque risulta superflua, poiché la documentazione societaria, reddituale e patrimoniale versata in atti
Pag. 4 appare non solo idonea ai fini del giudizio, ma anche completa al fine di comprendere la situazione economica delle parti.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 Controparte_1
c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Con separata ordinanza, il Collegio provvederà a rimettere la causa dinnanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per quanto concerne la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. L'assegnazione della casa familiare Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in Novara Strada Biandrate n.6 di proprietà di dev'essere assegnato – con Parte_1 quanto l'arreda e ogni pertinenza – alla medesima, affinché vi abiti con la prole.
5. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne il mantenimento dei due figli maggiorenni e pacificamente non economicamente autosufficienti della coppia deve osservarsi quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse
Pag. 5 economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ritiene il Collegio che alla luce della situazione economica delle parti, da cui emerge un reddito leggermente superiore da parte del resistente, che oltre ad una retribuzione mensile pari a quella della ricorrente, percepisce un canone di locazione mensile di € 550,00, imponga di dover riconoscere in capo al n obbligo di mantenimento in favore dei due figli conviventi con CP_1 la madre. Per il figlio deve accogliersi la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento Per_1 dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge. Ritiene, invece, il Collegio che con riferimento alla figlia debbano, invece, condividersi Parte_2 le osservazioni del Giudice istruttore. Ed invero, è emerso pacificamente che la figlia Parte_2 svolge attività lavorativa part-time con retribuzione di circa 239,00 € mensili. Trattasi, evidentemente, di importo che non consente alla giovane di avere una propria autonomia economica ma che, tuttavia, consente di ritenere adeguato al suo mantenimento un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto al fratello e richiesto da parte ricorrente. Deve, quindi, riconoscersi in favore di un mantenimento dell'importo di € 200,00, mensili, oltre a Parte_2 rivalutazione Istat come per legge. La domanda formulata da parte resistente di accredito direttamente della somma in favore della figlia è, invece, inammissibile;
ed invero, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso dal Collegio ha evidenziato che: “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/21). Concordemente alla comune richiesta delle parti, ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
6. Ulteriori domande La domanda di condanna al pagamento 50% delle spese universitarie avanzata da parte ricorrente
è, invece, inammissibile. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme, beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14).
7. Spese di lite A fronte della necessità della pronuncia in punto di status, della parziale soccombenza delle parti per quanto concerne il mantenimento da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne e alla domanda di pagamento delle somme universitarie, ritiene il Collegio di dover compensare le spese di lite. Ed invero, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., la mancata accettazione di parte ricorrente della proposta conciliativa formulata dal Giudice, non comporta la condanna della stessa al pagamento
Pag. 6 delle spese di lite, avuto riguardo che non sono sorte “spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3. Assegna la casa coniugale a Parte_1
4. Obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
, l'importo mensile di 300,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
5. Obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Controparte_1
l'importo mensile di 200,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_2 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. Rigetta le ulteriori domande;
8. Riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9. Spese di lite compensate.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024. Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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