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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (cod.fisc: ) con l'avv. NATALI GIULIO e con domicilio in Ascoli Piceno Corso C.F._2 Mazzini n.206 presso il difensore -ATTORI contro
P.Iva : ) -convenuto contumace- Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto contumace- Controparte_2
-convenuto contumace- Controparte_3
con l'avv. Lara Pierantozzi e domiciliata presso il difensore in Controparte_4 Ascoli Piceno, via G.Verdi n.48 -CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2025 in modalità telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la e la Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “da tutto ciò emerge il diritto di essa a Pt_1 conseguire un risarcimento pari ad € 2221,00 da corredare di quanto equitativamente le si vorrà riconoscere per gli oneri correlati all'acquisto di una nuova vettura, che si indica di 5 mila euro…omissis… e il diritto di esso a conseguire un risarcimento complessivo di € 16.528,25 Pt_2 da corredare degli interessi e della rivalutazioni ex tunc, nonché il diritto di entrambi a conseguire il risarcimento per quanto relativo alla immotivata mancata partecipazione al procedimento di Convenzione Assistita da Avvocati…“
Con comparsa in data 15.01.2022 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, ammettere gli attori al solo risarcimento dei danni effettivamente risentiti e per l'effetto respingere la domanda siccome infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ritenere congrua e satisfattiva l'offerta inoltrata dall'odierna comparente di complessivi € 6.700,00 di cui € 3.600,00 pagina 1 di 4 inoltrati in sede stragiudiziale ed € 3.100,00 in sede di offerta banco judicis;
- in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ammettere gli attori al solo risarcimento dei danni effettivamente risentiti così come provati all'esito dell'istruzione probatoria espletata in corso di causa;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice in ordine alla condanna ex art. 96 cpc, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di causa. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 17.01.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_7 e mentre la precisava di avere spedito a mezzo racc.a.r. CP_2 CP_3 Controparte_4 un assegno di euro 3100,00 a titolo di offerta banco iudicis complessiva comprensiva di spese legali ed in particolare 1500,00 a favore di , 800,00 a favore di ed 800,00 per compensi legali ed il Pt_2 CP_8 Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., con rinvio alla nuova udienza del 21.4.2022 .
Le parti depositavano le memorie istruttorie ed il Giudice con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 29.4.2022 ammetteva le prove orali per testimoni e la CTU medico legale sulla persona del alla udienza del 13.9.2022. Parte_2
La causa veniva istruita a mezzo audizione dei testi ed alla udienza del 18.12.2023 le parti precisavano le conclusioni ed a seguito di alcuni rinvii alla udienza del 30.6.2025 che si teneva in modalità scritta il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
Il giudizio attiene ad un sinistro stradale avvenuto in data 27 giugno 2019 (in Ascoli Piceno e, per l'esattezza, alla intersezione tra via SS. Filippo e Giacomo e viale della Repubblica) tra l'auto di proprietà della sig.ra (una Opel Agila, tg. CA963TJ, garantita dalla , Parte_1 Controparte_4 condotta dal figlio della stessa, il sig. e una Citroën Xsara Picasso tg. CF287RJ, di Parte_2 proprietà del sig. , condotta dal sig. e garantita dalla Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1 In sede stragiudiziale, dopo l'annullamento della contravvenzione che era stata malamente irrogata al Di Vita, con Provvedimento della Prefettura del 18 dicembre 2019, ed in forza del quale era stato risolto il problema correlato alla responsabilità causale del sinistro, parte avversa Controparte_4 versava la somma di euro 2.600,00 a favore del e la somma di euro 1000,00 a favore della signora Pt_2
Pt_1
Nel corso del presente giudizio, la versava altresì l'ulteriore somma di euro Controparte_4 1.500,00 in favore del sig. , la somma di € 800,00 in favore della sig.ra ed i Parte_2 Parte_1 restati € 800,00 a titolo di compensi legali, in sede di offerta banco iudicis.
Pertanto non è in contestazione fra le parti la dinamica del sinistro, ma oggetto del presente giudizio è solo il quantum di risarcimento e dunque la determinazione degli importi dovuti a favore del figlio quale conducente il mezzo e la di lui madre quale proprietaria.
Ritiene il Giudice che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto accertato dalla CTU quanto al risarcimento del danno alla persona patito dal sig. , Parte_2 mentre la domanda di risarcimento della sull'acquisto della nuova autovettura parimenti Parte_1 può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sul danno alla persona del ritiene i Giudice che la perizia della Dr.ssa ha Parte_2 Per_1 consentito di accertare quanto segue: “L'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico, tenuto conto sia dei riferimenti tabellari di cui al DM del 3.7.2003 sia delle indicazioni orientative fornite dai comuni baremes medico-legali è quantizzabile nella misura del 2-3 (due-tre) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando né la sua capacità lavorativa generica e specifica. L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 10 (dieci) per l'inabilità biologica temporanea parziale al 75%, ingiorni 25 (venticinque) per l'inabilità
pagina 2 di 4 temporanea parziale al 50% e in ulteriori 25 (venticinque) giorni di invalidità biologica temporanea al 25% come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico, con esiti, come quello riportato dal periziando. Le spese mediche sostenute e documentate in atti, pari a 1625,00 euro, di cui 244,00 euro relative alla consulenza medico legale, risultano congrue” .
Ebbene, applicando le Tabelle in vigore per il calcolo delle lesioni micropermanenti, ai parametri ritenuti congrui dal CTU, si perviene ad una quantificazione del danno complessivo pari ad euro 5600,23 di cui euro 2550,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1474,73 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre ad euro 1625,00 per spese mediche.
Si precisa che non è dovuto risarcimento del danno morale, non essendo possibile personalizzare il danno in assenza di qualsivoglia prova in punto di particolare sofferenza patita dal . Parte_2
Preso atto delle somme già versate in sede stragiudiziale e di offerta banco iudicis, per un complessivo importo di euro 4.100,00, residua la minor somma di euro 1500,23, quale ancora dovuta.
La domanda attorea relativa alla mancata retribuzione non è fondata e deve essere rigettata per essere ricompreso nel danno da invalidità temporanea la impossibilità di recarsi al lavoro.
Circa la posizione di , la compagnia convenuta offriva euro 1.800,00 in sede stragiudiziale Parte_1 mentre la parte attrice richiedeva a titolo di risarcimento la somma di euro 2.230,00 di cui euro 1.500,00 quale presunto valore di mercato del veicolo Opel Agila, euro 90,00 per la rottamazione, euro 100,00 per il recupero stradale, euro 230 per il passaggio di proprietà relativo all'acquisto di altro autoveicolo, euro 301,00 per l'imposta provinciale di trascrizione e ritiene il Giudice che la differenza fra quanto ricevuto e quanto richiesto sia dovuto stante la legittimità della pretesa sia per il valore del mezzo andato distrutto che per le spese conseguenti che ha dovuto sostenere , per cui residuano euro 421,00, ancora dovute, mentre alcuna somma è dovuta a titolo di rimborso degli oneri correlati all'acquisto di una nuova autovettura, in quanto veniva risarcito il valore del mezzo incidentato.
Per quanto attiene alle spese legali, ritiene il Giudice che le stesse seguano la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo tenuto conto delle euro 800,00 già offerte banco iudicis e porsi a carico della compagnia di assicurazione convenuta che ha effettuato un primo versamento in sede stragiudiziale peraltro concretizzatosi dopo l'instaurazione del presente giudizio e la seconda offerta banco iudicis per cui è evidente che solo all'esito della instaurazione del giudizio, le parti attrici abbiano potuto ottenere parzialmente quanto dovuto.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo tenuto conto della riduzione della somma per cui vi è stata condanna rispetto alla richiesta attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Ritenuta fondata la domanda attorea di risarcimento danni e quantificata come in motivazione, condanna la a pagare la somma di euro 1500,23 a favore del Controparte_4 [...]
, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo, da calcolarsi Parte_2 sull'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento di euro 5600,00 e condanna la
[...]
a pagare la somma di euro 421,00 a favore della , oltre interessi Controparte_4 Parte_1 sull'importo complessivo a questa dovuto e pari ad euro 2.230,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_4 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese non imponibili ed in euro 1.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Ascoli Piceno, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (cod.fisc: ) con l'avv. NATALI GIULIO e con domicilio in Ascoli Piceno Corso C.F._2 Mazzini n.206 presso il difensore -ATTORI contro
P.Iva : ) -convenuto contumace- Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto contumace- Controparte_2
-convenuto contumace- Controparte_3
con l'avv. Lara Pierantozzi e domiciliata presso il difensore in Controparte_4 Ascoli Piceno, via G.Verdi n.48 -CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2025 in modalità telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la e la Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “da tutto ciò emerge il diritto di essa a Pt_1 conseguire un risarcimento pari ad € 2221,00 da corredare di quanto equitativamente le si vorrà riconoscere per gli oneri correlati all'acquisto di una nuova vettura, che si indica di 5 mila euro…omissis… e il diritto di esso a conseguire un risarcimento complessivo di € 16.528,25 Pt_2 da corredare degli interessi e della rivalutazioni ex tunc, nonché il diritto di entrambi a conseguire il risarcimento per quanto relativo alla immotivata mancata partecipazione al procedimento di Convenzione Assistita da Avvocati…“
Con comparsa in data 15.01.2022 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, ammettere gli attori al solo risarcimento dei danni effettivamente risentiti e per l'effetto respingere la domanda siccome infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ritenere congrua e satisfattiva l'offerta inoltrata dall'odierna comparente di complessivi € 6.700,00 di cui € 3.600,00 pagina 1 di 4 inoltrati in sede stragiudiziale ed € 3.100,00 in sede di offerta banco judicis;
- in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ammettere gli attori al solo risarcimento dei danni effettivamente risentiti così come provati all'esito dell'istruzione probatoria espletata in corso di causa;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice in ordine alla condanna ex art. 96 cpc, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di causa. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 17.01.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_7 e mentre la precisava di avere spedito a mezzo racc.a.r. CP_2 CP_3 Controparte_4 un assegno di euro 3100,00 a titolo di offerta banco iudicis complessiva comprensiva di spese legali ed in particolare 1500,00 a favore di , 800,00 a favore di ed 800,00 per compensi legali ed il Pt_2 CP_8 Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., con rinvio alla nuova udienza del 21.4.2022 .
Le parti depositavano le memorie istruttorie ed il Giudice con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 29.4.2022 ammetteva le prove orali per testimoni e la CTU medico legale sulla persona del alla udienza del 13.9.2022. Parte_2
La causa veniva istruita a mezzo audizione dei testi ed alla udienza del 18.12.2023 le parti precisavano le conclusioni ed a seguito di alcuni rinvii alla udienza del 30.6.2025 che si teneva in modalità scritta il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
Il giudizio attiene ad un sinistro stradale avvenuto in data 27 giugno 2019 (in Ascoli Piceno e, per l'esattezza, alla intersezione tra via SS. Filippo e Giacomo e viale della Repubblica) tra l'auto di proprietà della sig.ra (una Opel Agila, tg. CA963TJ, garantita dalla , Parte_1 Controparte_4 condotta dal figlio della stessa, il sig. e una Citroën Xsara Picasso tg. CF287RJ, di Parte_2 proprietà del sig. , condotta dal sig. e garantita dalla Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1 In sede stragiudiziale, dopo l'annullamento della contravvenzione che era stata malamente irrogata al Di Vita, con Provvedimento della Prefettura del 18 dicembre 2019, ed in forza del quale era stato risolto il problema correlato alla responsabilità causale del sinistro, parte avversa Controparte_4 versava la somma di euro 2.600,00 a favore del e la somma di euro 1000,00 a favore della signora Pt_2
Pt_1
Nel corso del presente giudizio, la versava altresì l'ulteriore somma di euro Controparte_4 1.500,00 in favore del sig. , la somma di € 800,00 in favore della sig.ra ed i Parte_2 Parte_1 restati € 800,00 a titolo di compensi legali, in sede di offerta banco iudicis.
Pertanto non è in contestazione fra le parti la dinamica del sinistro, ma oggetto del presente giudizio è solo il quantum di risarcimento e dunque la determinazione degli importi dovuti a favore del figlio quale conducente il mezzo e la di lui madre quale proprietaria.
Ritiene il Giudice che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto accertato dalla CTU quanto al risarcimento del danno alla persona patito dal sig. , Parte_2 mentre la domanda di risarcimento della sull'acquisto della nuova autovettura parimenti Parte_1 può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sul danno alla persona del ritiene i Giudice che la perizia della Dr.ssa ha Parte_2 Per_1 consentito di accertare quanto segue: “L'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico, tenuto conto sia dei riferimenti tabellari di cui al DM del 3.7.2003 sia delle indicazioni orientative fornite dai comuni baremes medico-legali è quantizzabile nella misura del 2-3 (due-tre) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando né la sua capacità lavorativa generica e specifica. L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 10 (dieci) per l'inabilità biologica temporanea parziale al 75%, ingiorni 25 (venticinque) per l'inabilità
pagina 2 di 4 temporanea parziale al 50% e in ulteriori 25 (venticinque) giorni di invalidità biologica temporanea al 25% come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico, con esiti, come quello riportato dal periziando. Le spese mediche sostenute e documentate in atti, pari a 1625,00 euro, di cui 244,00 euro relative alla consulenza medico legale, risultano congrue” .
Ebbene, applicando le Tabelle in vigore per il calcolo delle lesioni micropermanenti, ai parametri ritenuti congrui dal CTU, si perviene ad una quantificazione del danno complessivo pari ad euro 5600,23 di cui euro 2550,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1474,73 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre ad euro 1625,00 per spese mediche.
Si precisa che non è dovuto risarcimento del danno morale, non essendo possibile personalizzare il danno in assenza di qualsivoglia prova in punto di particolare sofferenza patita dal . Parte_2
Preso atto delle somme già versate in sede stragiudiziale e di offerta banco iudicis, per un complessivo importo di euro 4.100,00, residua la minor somma di euro 1500,23, quale ancora dovuta.
La domanda attorea relativa alla mancata retribuzione non è fondata e deve essere rigettata per essere ricompreso nel danno da invalidità temporanea la impossibilità di recarsi al lavoro.
Circa la posizione di , la compagnia convenuta offriva euro 1.800,00 in sede stragiudiziale Parte_1 mentre la parte attrice richiedeva a titolo di risarcimento la somma di euro 2.230,00 di cui euro 1.500,00 quale presunto valore di mercato del veicolo Opel Agila, euro 90,00 per la rottamazione, euro 100,00 per il recupero stradale, euro 230 per il passaggio di proprietà relativo all'acquisto di altro autoveicolo, euro 301,00 per l'imposta provinciale di trascrizione e ritiene il Giudice che la differenza fra quanto ricevuto e quanto richiesto sia dovuto stante la legittimità della pretesa sia per il valore del mezzo andato distrutto che per le spese conseguenti che ha dovuto sostenere , per cui residuano euro 421,00, ancora dovute, mentre alcuna somma è dovuta a titolo di rimborso degli oneri correlati all'acquisto di una nuova autovettura, in quanto veniva risarcito il valore del mezzo incidentato.
Per quanto attiene alle spese legali, ritiene il Giudice che le stesse seguano la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo tenuto conto delle euro 800,00 già offerte banco iudicis e porsi a carico della compagnia di assicurazione convenuta che ha effettuato un primo versamento in sede stragiudiziale peraltro concretizzatosi dopo l'instaurazione del presente giudizio e la seconda offerta banco iudicis per cui è evidente che solo all'esito della instaurazione del giudizio, le parti attrici abbiano potuto ottenere parzialmente quanto dovuto.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo tenuto conto della riduzione della somma per cui vi è stata condanna rispetto alla richiesta attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Ritenuta fondata la domanda attorea di risarcimento danni e quantificata come in motivazione, condanna la a pagare la somma di euro 1500,23 a favore del Controparte_4 [...]
, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo, da calcolarsi Parte_2 sull'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento di euro 5600,00 e condanna la
[...]
a pagare la somma di euro 421,00 a favore della , oltre interessi Controparte_4 Parte_1 sull'importo complessivo a questa dovuto e pari ad euro 2.230,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_4 lite, che si liquidano in € 545,00 per spese non imponibili ed in euro 1.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Ascoli Piceno, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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