Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21239/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SETOLA SALVATORE, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. 80133, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22 novembre 2022, il ricorrente, premesso di aver presentato domanda in data 14.02.2022, per ottenere il riconoscimento della pensione di Vecchiaia
Anticipata in forza dell'articolo 1, co. 8, del D.Lgs. del 30.12.1992 n. 503, con esito negativo, ha concluso chiedendo “l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, (VO 80%), con decorrenza dalla data ritenuta dal
Giudicante con l'ausilio del Consulente Tecnico D'Ufficio; nonché la condanna del convenuto , in persona del Presidente e/o legale rapp. te pro tempore, “al CP_1 pagamento degli arretrati dalla data ritenuta dal Giudicante con l'ausilio del Consulente
1
Si è costituito l' contestando la sussistenza dei requisiti di legge, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con nomina di ctu. Depositata la ctu, la causa è stata discussa in contraddittorio tra le parti.
Indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che l'art.1 del D.Lgs. 30.12.92 n.503, nell'innalzare progressivamente il limite dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne, ha stabilito all'ultimo comma che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma
1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
La sussistenza della condizione di invalidità nella misura dell'80%, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata, determina unicamente l'inapplicabilità dei limiti di età, di cui al primo comma dell'art. 1, fermo restando la previsione di carattere generale dell'art. 2 in ordine all'ulteriore requisito, costituito dal versamento di almeno venti anni di contribuzione in favore dell'assicurato. Tale requisito non è stato CP_ contestato specificamente dall' ( certificato contributivo in atti).
Quanto al requisito sanitario si rileva che, anche se l'ultimo comma dell'art.1 D.Lgs.
503/92 non specifica a quale tipo di invalidità si debba fare riferimento e non menziona espressamente la legge 222/84, si deve ritenere che la percentuale di invalidità dell'80% debba essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile, dal
2 momento che la disposizione di legge è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non i benefici di carattere assistenziale.
Si richiama al riguardo richiamata l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che proprio in relazione all'applicazione dell'art.1 del D.Lgs. 503/92 ha fatto riferimento ai criteri di cui alla legge 222/84 (cfr.: Cass. 19.1.02 n.580).
Il ctu nominato ha accertato quanto segue:
1)cardiopatia ischemica cronica ipertensiva in buon compenso emodinamico ,ipoacusia bilaterale corretta con protesi ,esiti di escissione chirurgica di carcinoma basocellulare superficiale ,sindrome ansioso depressiva con deficit mnesici ,recentissimo riscontro di adenocarcinoma prostatico
A causa del complesso patologico su indicato il Signor presenta Parte_1
una riduzione della capacità lavorativa del 53% a far data dalla domanda amministrativa
.
Successivamente, vi è stato un peggioramento del quadro clinico per cui si ritiene il ricorrente invalido all'85% da luglio 2023.
“Da luglio 2023, per l'insorgenza di una nuova patologia causa di un aggravamento delle condizioni psicofisiche del periziato il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/ 3 della capacità di lavoro ai sensi dell'art.1 della legge
222 del 12 giugno 1984”.
Orbene, va ritenuto sussistente il requisito sanitario, sulla base delle conclusioni della ctu, dott. , che ha riconosciuto che il ricorrente presenta una invalidità Per_1 superiore all'80% dal luglio 2023.
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria e sugli accertamenti strumentali in atti.
Si precisa che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02-2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
CP_
La domanda va pertanto accolta, sussistendo il requisito sanitario contestato dall'
3 Quanto alla decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, si rileva che l'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 ( che si applica ai lavoratori dipendenti) e successive modifiche, che hanno introdotto le finestre di accesso per il conseguimento della pensione, si applica anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata, in ragione dell'invalidità in misura superiore all'80%, (che, sino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), come affermato dalla recente sentenza della Corte Suprema della CP_ Cassazione, n. 29191/2018, prodotta dall' che ha affermato quanto segue: In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.
In udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato che “il beneficio riconosciuto dal
Luglio 2023 è utile al ricorrente per poter usufruire della pensione già a 65 anni e non
a 67 anni. Quindi sussiste l'interesse ad agire. La finestra utile al ricorrente per poter andare in pensione a decorrere da Luglio 2024”. CP_ Per tale motivo, come dedotto dall' in ragione dell'applicazione del regime delle cd. "finestre" mobili ex art. 12 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, la decorrenza
4 dovrà essere spostata di 12 mesi rispetto alla data dell'eventuale riconoscimento del requisito sanitario”. CP_ L' va condannato al riconoscimento del relativo trattamento pensionistico.
In ragione dello slittamento della decorrenza del requisito sanitario a data successiva al deposito del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a fruire della pensione di vecchiaia anticipata di cui al d.lgs. n. 503/92, art. 2 a decorrenza dal 1 luglio 2024 CP_ e per l'effetto condanna l' al riconoscimento del citato trattamento.
2. compensa le spese di lite;
3. Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, il 19/02/2025 - 24/03/2025 Il
Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 24/03/2025 in
Cancelleria per un guasto al pc di ufficio intervenuto in data 14 marzo 2025, che non ha consentito lo studio degli atti e la redazione della sentenza.
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