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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13120 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 52477/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente – dall'Avv. Luciana Gerardi e dall'Avv. Arianna Checa
-attore -
E
00181 ROMA, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lorenti.
-Convenuto - Oggetto: impugnazione delibera assembleare
FATTO E DIRITTO 1. quale proprietario dell'unità immobiliare nello stabile condominiale sito in Roma alla Parte_1
, distinta in catasto con Foglio 898, Particella 92, Subalterno 14, ha impugnato le Controparte_1 delibere dell' assemblea del 12.02.2022 e del 31.03.2022, avente il medesimo contenuto, aventi ad oggetto i seguenti punti all' ordine del giorno:
“1) Approvazione del progetto di fattibilità predisposto dall'Ing. (inviato per email e Controparte_2 pec): delibere conseguenti ed inerenti. 2) Approvazione delle lavorazioni ivi indicate. 3) Presentazione del Sig. in rappresentanza dell'impresa aggiudicatrice dei lavori, data di inizio delle Parte_2 lavorazioni;
delibere conseguenti ed inerenti. 4) Nomina dell'Amministratore per il ruolo di Responsabile dei Lavori. 5)Conferma incarico ruoli tecnici all'Ing. come Progettista Controparte_2 esecutivo delle opere, Direttore dei Lavori e CSE e affidamento all'Amministrazione del potere di designare eventuali ed altre figure professionali come Coadiuvanti la Progettazione e Collaudatore. 6) Decisioni in merito alle lavorazioni che non rientrano nel Superbonus 110%, delibere inerenti e conseguenti;
7) Decisioni in merito alla eventuale stipula assicurativa da parte del per CP_1 tutela sui lavori rientranti nel superbonus 110%; 8) Verifica della colonna posta nella scala A per infiltrazioni acqua;
9) Sistemazione impianto elettrico sottoscala D: delibere inerenti e conseguenti. 10) Varie ed eventuali”.
pagina 1 di 4 Sostiene l'attore l'invalidità delle delibere perché, il non avrebbe tenuto conto CP_1 dell'annullamento della delibera assembleare del 24.07.2019 , ad opera del Tribunale con sentenza n. 10870/2020, divenuta definitiva, continuando a dare esecuzione alla precedente delibera del 24.07.2019 avente ad oggetto i seguenti punti: 1) “Apertura delle Buste”; 2)“Scelta del tecnico”; 3)“Direzione lavori e sicurezza”; 4)“Varie”.
All'assemblea del 24.07.2019, oggetto di annullamento, erano state aperte le buste aventi ad oggetto le offerte predisposte dalle 9 ditte in merito all'esecuzione del capitolato dei lavori e delle lavorazioni oggetto delle qui impugnate delibere del 12.02.2022 e 31.03.2022, era altresì nominato quale tecnico deputato a valutare le offerte l'Ing. il quale era, altresì, nominato tecnico per la direzione dei CP_2 lavori e la sicurezza. Successivamente all'annullamento della delibera assembleare del 24.07.2019, ad opera della sentenza n. 10870/2020 emessa il 23.07.2020, tuttavia, non è intervenuta alcuna successiva delibera assembleare che, stante l'annullamento della suddetta, validamente sostituisse il contenuto e le operazioni precedentemente compiute e cioè: a) apertura delle buste, b) scelta del tecnico e c)nomina della direzione lavori e sicurezza. La sentenza di annullamento, emessa ai sensi dell'art. 1137 c.c., ha, secondo l'attore , natura costitutiva ed efficacia retroattiva, motivo per cui rende priva di effetti la delibera condominiale oggetto di impugnazione disponendo la rimozione di tutti gli effetti nel frattempo prodotti. Come previsto ex art. 2377, comma VII, Cod. Civ., dovranno essere assunti i necessari provvedimenti dall'amministratore e, altresì, dall'assemblea dei condomini. In ragione di ciò, l'amministratore è chiamato ad informare i condomini mediante una tempestiva convocazione della assemblea per valutare di proporre impugnazione verso la statuizione resa, e per adottare una nuova delibera sostituendo di tal guisa la delibera invalida. Orbene nel caso di specie, in seguito all'annullamento della delibera del 24.07.2019, l'assemblea condominiale, pur riunita, non ha mai adottato una nuova delibera successiva che sostituisse quella invalida oggetto di annullamento da parte del Tribunale. L'attore ha quindi chiesto “1.Preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari assunte con assemblea del 12.02.2022 e del 31.03.2022, relativamente ai punti di cui all'ordine del giorno riportati nei verbali di assemblea impugnato.
2.Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulle e/o annullabili le delibere delle assemblee adottata dal rispettivamente in data 12.02.2022 e in data Controparte_3
31.03.2022, per vizio di violazione ed elusione del giudicato.
3.Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. 2.Si è costituito il convenuto replicando che l'attore , all'assemblea del 23 settembre 2020, CP_1 successiva all'annullamento della delibera assembleare del 24 luglio 2019, ha partecipato all'assemblea ed ha votato per l'incarico all'ing. senza sollevare alcuna obiezione. Controparte_2
Ben poteva, comunque, il sostituire la deliberazione annullata con la sentenza citata con CP_1 altra anche di diverso contenuto che non contenesse il vizio di omessa convocazione L'articolo 2377 del codice civile, norma relativa alle società per azioni ma applicata estensivamente nel diritto condominiale stabilisce, infatti, che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”. pagina 2 di 4 Nella specie nessuna violazione del giudicato vi è stata e, comunque, dopo l'annullamento dell'indicata delibera in virtù della sentenza n. 10870/2022 l'attore ha votato per l'incarico all'ing. CP_2
quale tecnico dei lavori, sin dall'assemblea del 30.9.2020, e per l'impresa quale
[...] CP_4 general contractor. Il Condominio quindi chiede di rigettare la domanda attrice ponendo a carico del sig. le Parte_1 spese del giudizio;
in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere avendo il CP_1 convenuto rinunciato a procedere con il SUPERBONUS, stante il parere soltanto parzialmente positivo della Sovrintendenza capitolina.
3,La domanda proposta dall'attore va respinta. Come chiarito da condivisibile giurisprudenza di legittimità ed assorbente ai fini della decisione ( cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2127) non può rivestire alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio, avente ad oggetto la impugnazione delle deliberazioni assunte con assemblea del 12.02.2022 e del 31.03.2022, la sentenza. 10870/2020, divenuta definitiva, resa in giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di diversa delibera impugnata dal attore. CP_1
Dalla lettura di tale decisione emerge , infatti, che deduceva che la convocazione per Parte_1
l'assemblea condominiale del 24.7.19 gli era stata trasmessa a mezzo mail ordinaria e che di essa non aveva avuto conoscenza, se non dopo che l'assemblea si era svolta. Il Tribunale ai sensi dell'art. 66 disp. attuaz. c.c., rilevando che il Condominio era rimasto contumace e non aveva, quindi, dato nessuna prova idonea a dimostrare di aver proceduto alla regolare convocazione dell'attore, nei modi previsti dal citato art. 66 co. 3° disp. attuaz. c.c. ha annullato la deliberazione del 24.7.2019. Ciò premesso , va considerato che la pronuncia di annullamento di una delibera assembleare riveste unicamente un effetto caducatorio, e non anche un effetto costitutivo per l'assemblea o per l'amministratore. In tal senso, può dirsi che l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale e' meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido. Un'efficacia più intensa può essere riconosciuta soltanto al giudicato di invalidità caduto su una deliberazione avente contenuto negativo, che abbia, cioè, respinto proposte o richieste dovendo da esso discendere un obbligo di assumere la decisione illegittimamente rigettata. Ne consegue che la pronuncia relativa alla invalidità della deliberazione sotto il profilo formale della mancata convocazione di un condomino all'assemblea non costituisce giudicato esterno con riguardo alle delibere impugnate in quanto l'assemblea in ipotesi avrebbe potuto anche riapprovare tutti i punti all'ordine del giorno previa regolare convocazione del che è pacifico sia stato convocato CP_1 alle assemblee oggi oggetto di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dall'attore e lo condanna alla rifusione delle spese in favore del convenuto liquidate in euro 4.000,00 oltre Iva , c.a.p. e rimborso forfettario spese CP_1 generali Così deciso in Roma il 25 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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