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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3197/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LORENZO IANDOLINO, 115, presso lo studio dell'Avv. TRANCHINA GIACOMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA LORENZO IANDOLINO N. 115, presso lo studio dell'Avv. TRANCHINA GIACOMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/10/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con il diritto di fissare la loro residenza nel territorio dell'U.E., scambiandosi sin d'ora il consenso per l'espatrio, restando fermo l'obbligo per entrambi di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
- La casa coniugale sita in Palermo, via Paride n. 18, rimane assegnata al NO fintantoché egli non potrà disporre della propria Parte_1 abitazione sita nel Comune di Capaci, attualmente concessa in locazione con contratto regolarmente registrato e scadente nell'anno 2029. La NOa
, trasferirà altrove la propria residenza;
Controparte_1
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento atteso che sono entrambi economicamente autosufficienti.
- Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 65 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
2 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3197/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LORENZO IANDOLINO, 115, presso lo studio dell'Avv. TRANCHINA GIACOMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA LORENZO IANDOLINO N. 115, presso lo studio dell'Avv. TRANCHINA GIACOMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/10/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con il diritto di fissare la loro residenza nel territorio dell'U.E., scambiandosi sin d'ora il consenso per l'espatrio, restando fermo l'obbligo per entrambi di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
- La casa coniugale sita in Palermo, via Paride n. 18, rimane assegnata al NO fintantoché egli non potrà disporre della propria Parte_1 abitazione sita nel Comune di Capaci, attualmente concessa in locazione con contratto regolarmente registrato e scadente nell'anno 2029. La NOa
, trasferirà altrove la propria residenza;
Controparte_1
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento atteso che sono entrambi economicamente autosufficienti.
- Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 65 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
2 21/2/2011, n. 44.
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