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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
OR NI, RE
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di IL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032101294/2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032101294/2025 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4495/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e la parte resistente insiste invece per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con cui era stata ripresa a tassazione, relativamente all'anno 2020, una maggiore imposta di € 39.140,00 a titolo di IRES e di € 6.360,00 a titolo di IRAP, oltre sanzioni e interessi di legge.
L'avviso in queSocietà_1one trae origine dalla verifica fiscale (poi confluita nel P.V.C. redatto in data 07.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di IL) operata nei confronti della Società ricorrente.
Il recupero fiscale che ci occupa si fonda su un ipotizzato abuso del diritto, consistente nell'aver realizzato operazioni formalmente regolari ma prive di sostanza economica, aventi come esclusiva finalità quella di ottenere indebiti vantaggi tributari.
Nel dettaglio, in data 21.12.2015, la Società_1 S.r.l. (innanzi per semplicità solo “Società_1”) conferiva un ramo di azienda alla coSocietà_1tuenda società Società_2 S.r.l. (odierna ricorrente, attualmente denominata
“Ricorrente_1 S.r.l.”, ma fino al 06.05.2021 denominata “Società_2 S.r.l.”, ed innanzi per semplicità solo “Società_2”). Sotto il profilo fiscale, il conferimento veniva regolato dal regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176, co. 1, TUIR;
inoltre, la conferitaria Società_2 optava per l'affrancamento di cui all'art. 176, co.
2- ter, TUIR, così riallineando il valore fiscale a quello contabile degli asset conferiti mediante loro assoggettamento ad imposta soSocietà_1tutiva e aliquota del 12%.
Con il conferimento Società_1, che esercitava l'attività di intermediazione mobiliare sia di immobili di lusso che ordinari, trasferiva alla Società_2 la piena proprietà del ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività di intermediazione di immobili di pregio;
sulla base di una perizia di Società_1ma del patrimonio, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., il patrimonio netto conferito veniva valutato in ammontare pari a € 1.000.000,00, di cui
€ 700.000,00 relativi a know how, € 300.000,00 ad avviamento e, a decremento, € 219.800,00 per fiscalità differita. Di conseguenza, Società_2 iscriveva tra le proprie immobilizzazioni immateriali l'avviamento e il know how acquisiti ed in contropartita una riserva in patrimonio netto.
Obiettivo dichiarato dell'operazione di conferimento era quello di “creare due società distinte ognuna focalizzata e specializzata nelle trattative di specifiche fasce di mercato immobiliare…..La volontà di tenere ben distinti i due settori sotto due marchi differenti nasce dall'esigenza di dedicare maggior attenzione da parte della compagine attuale allo sviluppo del settore immobili di lusso sotto una diversa gestione economica rispetto al settore ordinario”.
L'Agenzia delle Entrate rilevava che la Società_1, nel periodo 2015-2017, aveva dichiarato risultati operativi estremamente esigui;
nel successivo triennio 2018-2020, sempre la Società_1 aveva conseguito invece risultati operativi negativi di importo rilevante, con utili civilistici raggiunti solo grazie alle distribuzioni di dividendi da parte di Società_2.
Alla distribuzione delle suddette riserve la Società_1 applicava il regime di esenzione di cui all'art. 89, co. 2, TUIR per la distribuzione di dividendi tra società; i flussi finanziari da Società_2 a Società_1, pertanto, consentivano a quest'ultima il raggiungimento di utili civilistici, senza tuttavia arginare le perdite fiscali e/o l'esiguità dei redditi dichiarati.
In estrema sintesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione di conferimento di ramo di azienda, avente ad oggetto beni immateriali, risultava finalizzata non tanto a differenziare le due società su due distinte fasce di mercato – come dichiarato – , quanto piuttosto a ripartire in modo artificioso i redditi e di conseguenza il carico fiscale delle due Società rientranti nello stesso gruppo.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Illegittimità dell'atto impositivo per vizio dell'attività istruttoria svolta da un Ufficio incompetente per territorio;
2) Illegittimità del recupero a tassazione dell'importo di euro 163.081,00 per quote di ammortamento beni immateriali non deducibili a seguito di contestazione di abuso del diritto;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto notificato a soggetto fiscalmente inesistente a seguito della contestazione di abuso del diritto;
4) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non vengono riconosciute le imposte pagate per l'affrancamento dei beni immateriali conferiti;
5) Erroneità della determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 in tema di cumulo giuridico.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di IL si è costituita in giudizio confermando la legittimità del proprio operato e, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso di controparte, con contestuale e conseguente conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la parte deduce l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto l'attività istruttoria, secondo quanto affermato dalla contribuente, sarebbe stata svolta da Ufficio incompetente per territorio. In particolare, il Processo verbale di constatazione è stato adottato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di IL, mentre – a suo avviso – sarebbe stata competente la Direzione Provinciale I di
IL (la quale ha emesso l'atto impugnato e la cui competenza non è contestata), con la conseguenza che l'avviso sarebbe illegittimo.
La Corte ritiene infondate le predette doglianze: osserva infatti che il P.V.C. costituisce atto istruttorio, endoprocedimentale e non impositivo, dunque non autonomamente impugnabile (si veda Cass. 87/2004); ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di ricorso di controparte in relazione alla domanda di annullamento del P.V.C. e, per l'effetto, dell'annullamento derivato dell'avviso di accertamento. Peraltro, anche a voler ritenere il P.V.C. redatto da Ufficio incompetente per territorio, ciò non implica automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo adottato a valle dall'Ufficio competente.
Occorre inoltre rilevare che la motivazione per relationem non richiede, quale presupposto, che l'atto richiamato sia stato emesso dal medesimo Ufficio che ha poi adottato l'atto impositivo;
per tale ragione è infatti valido l'avviso che rinvia a un P.V.C. redatto da altro Ufficio (o da un'altra istituzione, come ad es. dalla
Guardia di Finanza), purché il contribuente sia reso edotto degli elementi contenutistici del P.V.C., dunque a condizione che sia rispettato il suo diritto di difesa, come è avvenuto nel caso che ci occupa.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la legittimità del recupero a tassazione dell'importo di euro 163.081,00 per quote di ammortamento beni immateriali non deducibili a seguito di contestazione di abuso del diritto.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate poggia sui seguenti argomenti: - sono stati creati artificiosamente elevati ammortamenti di immobilizzazioni immateriali per abbattere il reddito di Società_2;
- l'operazione ha abbattuto il margine operativo di Società_1 mediante trasferimento a Società_2 di parte dei ricavi;
- l'operazione si sarebbe caratterizzata per la creazione artificiosa di riserve in capo a Società_2 , la cui distribuzione a Società_1 ha consentito di coprire la perdita civilistica;
- la distribuzione del 2021 ai soci persone fisiche di Società_1 della riserva di conferimento in sospensione di imposta è avvenuta senza aver effettuato l'affrancamento facoltativo di cui all'art. 15, co. 18, d.l. n. 185/2008
e senza assoggettare gli utili a tassazione né in capo alla società né in capo ai soci.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per le ragioni che seguono.
Come noto, i temi processuali dell'abuso, quali il rilievo d'ufficio e l'onere della prova, sono condensati nel comma 9 dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, per il quale “L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi
1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3”.
Spetta quindi all'Amministrazione finanziaria che intenda contestare l'abuso del diritto, il compito di dimostrare la contemporanea presenza – nei "fatti, atti e contratti anche tra loro collegati" posti in essere dal contribuente – dei tre elementi costitutivi dell'abuso, rappresentati da:
1. il conseguimento di vantaggi fiscali “indebiti”;
2. l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o della sequenza di operazioni effettuate dal contribuente;
3. l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.
In tale contesto assume particolare rilievo la verifica della sussistenza del vantaggio fiscale indebito, perché proprio tale vantaggio fiscale e la sua natura indebita – cioè, l'emersione di "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario" (comma
2, lett. b, art. 10-bis) – rappresenta il discrimine tra abuso del diritto e lecito risparmio d'imposta.
Nel caso di specie, i vantaggi fiscali indebiti sono individuati dall'Agenzia nella possibilità per Società_1 di affrancare, a fini fiscali, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta ex art. 176, co.
2-bis, TUIR, e quindi, di calcolare gli ammortamenti di tali poste sul nuovo e maggiore valore riconosciuto, abbattendo così il reddito conseguito;
per Società_2 ed i suoi soci, invece, il vantaggio indebito sarebbe quello di ricevere, attraverso la distribuzione a cascata, la
“riserva da conferimento” in sostanziale esenzione di imposta.
A tal riguardo la Corte deve evidenziare che la scelta della Società_2 di riallineare i valori fiscali con quelli civilistici a fronte di una imposta sostitutiva, e quindi di dedurre ammortamenti determinati sui valori così rivalutati, non può costituire un vantaggio fiscale illegittimo: è infatti l'effetto naturale di un regime opzionale che contrappone ad una imposta sostituiva immediata una riduzione dell'imponibile negli esercizi successivi.
In altri termini, non può configurarsi come abuso del diritto il comportamento che un contribuente ha adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario.
In merito agli effetti della distribuzione della riserva da conferimento da parte della conferitaria (Società_2) in favore della conferente, la parte resistente evidenzia che la Società_1 ha compensato nel triennio 2018-2020 (quindi dopo circa 3 anni dal conferimento) “risultati operativi negativi di importo rilevante, con utili civilistici raggiunti solo grazie alle distribuzioni di dividendi da parte di Società_2, derivanti dalle riserve di patrimonio netto formatesi a seguito dell'operazione di conferimento in esame” (pag. 11 controdeduzioni); annota anche che “(tali) flussi finanziari da Società_2 a Società_1 hanno consentito a quest'ultima il raggiungimento di utili civilistici, ma non hanno arginato le perdite fiscali e/o l'esiguità dei redditi dichiarati”. Sempre l'Amministrazione afferma che “nel caso specifico non è stato applicato l'art. 47, co. 5, TUIR (ovvero il regime riservato alle distribuzioni di riserve di capitale), ma il regime dei dividendi, seppure formalmente risulti essere stata movimentata una riserva”.
La Corte non condivide tali ultime argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria per le seguenti ragioni.
L'Ufficio individua quale fine ultimo dell'ipotizzata condotta abusiva l'emersione di una minor imposta (o di una perdita fiscale significativa) in capo alla conferente, derivante da una errata qualificazione a fini fiscali di quanto distribuito dalla conferitaria: afferma cioè che la distribuzione da parte della conferitaria delle riserve da conferimento sia stata trattata erroneamente in capo alla conferente come una distribuzione di utili e non di capitale, come invece ritiene sarebbe stato invece corretto.
La Corte osserva come anche tale ultimo argomento risulti fragile in una ipotesi di abuso del diritto: la ricostruzione dell'Ufficio non riesce ad evidenziare il “risparmio indebito di imposta” che caratterizza il comportamento abusivo, ma al più evidenzia una errata determinazione dell'imposta, che l'Amministrazione – se convinta dell'errore incorso – avrebbe potuto e dovuto affrontare efficacemente con istituti diversi da quello dell'abuso. Inoltre, occorre segnalare che l'atto impugnato, come gli atti di parte resistente, non sviluppano tale tesi con riferimento all'ammontare delle imposte che, secondo l'Ufficio, avrebbero dovuto assolvere le società interessate dall'operazione, trascurando altresì l'effetto riequilibratore dei valori che assumerebbe – in un contesto di distribuzione di capitale – l'ultima parte dell'art. 47, co. 5, secondo il quale le somme ricevute a tale titolo riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate non abbia provato
“l'indebito risparmio di imposta”; ciò – da solo – escluderebbe l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non più necessaria la verifica circa la sussistenza degli ulteriori requisiti della fattispecie abusiva. Tuttavia, la Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure provato l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione quale ulteriore requisito della condotta abusiva.
La società ricorrente ha sostenuto l'operazione in questione essere finalizzata al riassetto organizzativo- produttivo della società Società_1 (conferente), attuato attraverso lo sviluppo del marchio Società_2 nell'intento di suddividere in due società specifiche fasce di mercato immobiliare, dando maggiore attenzione allo sviluppo del settore “immobili di lusso” sotto una diversa gestione economica rispetto al settore ordinario;
il progetto originario prevedeva anche una successiva creazione di una rete diretta ed indiretta (franchising) specializzata nella compravendita di immobili di lusso.
La finalità economica del conferimento, prospettata dalla ricorrente, trova conferma nella perizia giurata di conferimento, effettuata ex art. 2465 c.c. dal Dott. Nominativo_1 (prodotta in giudizio), la quale assume a base della valutazione degli intangibili la proiezione dei redditi attesi. L'attività della Società_2 è entrata a regime solo nel 2018, ma le sue previsioni di sviluppo non si sono realizzate, tanto da costringere la società a modificare gli assetti organizzativi e la tipologia di attività esercitata.
A fronte delle condivisibili argomentazioni offerte da parte ricorrente, la Corte rileva come l'Agenzia delle
Entrate non abbia provato efficacemente “l'assenza di sostanza economica” dell'operazione: contesta infatti genericamente l'inesistenza nel ramo ceduto degli elementi costitutivi di una azienda, “ poiché manca la continuità in termini di personale, contratti, liste clienti e assets materiali e immateriali”, adducendo come prova che i redditi che si sono effettivamente realizzati successivamente al conferimento non sono stati in linea a quelli assunti a base delle proiezioni del perito, e che quest'ultimo non sarebbe stato prudente nelle sue valutazioni.
Tali argomenti non risultano solidi, in quanto è frequente che per molteplici variabili (anche esogene all'impresa) i risultati aziendali preventivati non vengano raggiunti e impongano una loro rivisitazione. Inoltre,
l'Ufficio non contesta la validità stessa del conferimento, che sarebbe a suo dire inficiato dall'assenza di un ramo di azienda conferito, e neanche l'intera perizia di stima, limitandosi a dichiarare il valore attribuito agli asset come strumentale all'abuso ipotizzato, senza abbozzare una sua valutazione alternativa.
Il tema dell'essenzialità del vantaggio fiscale indebito, ulteriore requisito della condotta abusiva, viene assorbito nella fattispecie dalla mancata prova da parte dell'Ufficio dell'indebito risparmio di imposta sopra motivato.
Passando al terzo motivo di ricorso, questo verte sulla illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto notificato a soggetto fiscalmente inesistente a seguito della contestazione di abuso del diritto;
in altri termini, secondo la ricorrente l'avviso impugnato avrebbe dovuto essere notificato alla società conferente e non la società conferitaria.
L'eccezione in esame risulta priva di fondamento giuridico, in quanto la contestazione dell'abuso del diritto non comporta la disapplicazione della soggettività fiscale del soggetto interposto, ma implica la riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta, in base alla sua ipotizzata reale natura economica. Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, l'operazione di conferimento ha avuto il fine di abbattere (eludendole) le imposte della società conferitaria oltre che della conferente;
l'atto impugnato, pertanto, è stato legittimamente notificato alla Società_2 (ora la Ricorrente_1 S.r.l.).
Il quarto motivo di ricorso verte sulla illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione al mancato riconoscimento, in esso, delle imposte pagate per l'affrancamento dei beni immateriali conferiti.
Tale motivo deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
In premessa, non è controverso che la società ricorrente, a seguito del conferimento, abbia affrancato i valori dei beni immateriali conferiti risultanti dalla perizia di stima;
per tale riallineamento la società ha versato solo la prima rata annuale dell'imposta sostitutiva, di ammontare complessivo pari a euro 113.340,00; l'Ufficio si
è già attivato per il recupero delle restanti quote.
La Corte osserva che l'importo già assolto dell'imposta sostitutiva, per effetto della contestazione di abuso del diritto e del conseguente mancato riconoscimento dell'affrancamento effettuato, avrebbe dovuto essere scomputato dalle imposte dovute con l'atto impugnato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis della Legge
27/7/2000 n. 212.
Inoltre, poiché l'ipotizzato disegno abusivo ha determinato la ripresa degli ammortamenti dei beni rivalutati in diversi anni di imposta, l'Ufficio avrebbe dovuto coerentemente ripartire l'imposta sostitutiva versata in correlazione allo sviluppo del predetto ammortamento, e dedurre la quota così ricavata dall'imposta accertata.
Il quinto motivo di ricorso, concernente la determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, è subordinato ai precedenti: poiché già l'accoglimento del secondo motivo di ricorso porta all'annullamento dell'atto impugnato, l'ultimo motivo risulta assorbito.
Alla luce di quanto sopra, ed in conseguenza dell'accoglimento di alcuni motivi di ricorso, ed in particolare del secondo motivo, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
La particolarità e complessità della fattispecie e l'assenza di una consolidata giurisprudenza in materia, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. IL, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il RE
Avv. Giuseppa Crisafulli Dott. Nicola Fortunato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
OR NI, RE
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di IL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032101294/2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032101294/2025 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4495/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e la parte resistente insiste invece per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con cui era stata ripresa a tassazione, relativamente all'anno 2020, una maggiore imposta di € 39.140,00 a titolo di IRES e di € 6.360,00 a titolo di IRAP, oltre sanzioni e interessi di legge.
L'avviso in queSocietà_1one trae origine dalla verifica fiscale (poi confluita nel P.V.C. redatto in data 07.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di IL) operata nei confronti della Società ricorrente.
Il recupero fiscale che ci occupa si fonda su un ipotizzato abuso del diritto, consistente nell'aver realizzato operazioni formalmente regolari ma prive di sostanza economica, aventi come esclusiva finalità quella di ottenere indebiti vantaggi tributari.
Nel dettaglio, in data 21.12.2015, la Società_1 S.r.l. (innanzi per semplicità solo “Società_1”) conferiva un ramo di azienda alla coSocietà_1tuenda società Società_2 S.r.l. (odierna ricorrente, attualmente denominata
“Ricorrente_1 S.r.l.”, ma fino al 06.05.2021 denominata “Società_2 S.r.l.”, ed innanzi per semplicità solo “Società_2”). Sotto il profilo fiscale, il conferimento veniva regolato dal regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176, co. 1, TUIR;
inoltre, la conferitaria Società_2 optava per l'affrancamento di cui all'art. 176, co.
2- ter, TUIR, così riallineando il valore fiscale a quello contabile degli asset conferiti mediante loro assoggettamento ad imposta soSocietà_1tutiva e aliquota del 12%.
Con il conferimento Società_1, che esercitava l'attività di intermediazione mobiliare sia di immobili di lusso che ordinari, trasferiva alla Società_2 la piena proprietà del ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività di intermediazione di immobili di pregio;
sulla base di una perizia di Società_1ma del patrimonio, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., il patrimonio netto conferito veniva valutato in ammontare pari a € 1.000.000,00, di cui
€ 700.000,00 relativi a know how, € 300.000,00 ad avviamento e, a decremento, € 219.800,00 per fiscalità differita. Di conseguenza, Società_2 iscriveva tra le proprie immobilizzazioni immateriali l'avviamento e il know how acquisiti ed in contropartita una riserva in patrimonio netto.
Obiettivo dichiarato dell'operazione di conferimento era quello di “creare due società distinte ognuna focalizzata e specializzata nelle trattative di specifiche fasce di mercato immobiliare…..La volontà di tenere ben distinti i due settori sotto due marchi differenti nasce dall'esigenza di dedicare maggior attenzione da parte della compagine attuale allo sviluppo del settore immobili di lusso sotto una diversa gestione economica rispetto al settore ordinario”.
L'Agenzia delle Entrate rilevava che la Società_1, nel periodo 2015-2017, aveva dichiarato risultati operativi estremamente esigui;
nel successivo triennio 2018-2020, sempre la Società_1 aveva conseguito invece risultati operativi negativi di importo rilevante, con utili civilistici raggiunti solo grazie alle distribuzioni di dividendi da parte di Società_2.
Alla distribuzione delle suddette riserve la Società_1 applicava il regime di esenzione di cui all'art. 89, co. 2, TUIR per la distribuzione di dividendi tra società; i flussi finanziari da Società_2 a Società_1, pertanto, consentivano a quest'ultima il raggiungimento di utili civilistici, senza tuttavia arginare le perdite fiscali e/o l'esiguità dei redditi dichiarati.
In estrema sintesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione di conferimento di ramo di azienda, avente ad oggetto beni immateriali, risultava finalizzata non tanto a differenziare le due società su due distinte fasce di mercato – come dichiarato – , quanto piuttosto a ripartire in modo artificioso i redditi e di conseguenza il carico fiscale delle due Società rientranti nello stesso gruppo.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Illegittimità dell'atto impositivo per vizio dell'attività istruttoria svolta da un Ufficio incompetente per territorio;
2) Illegittimità del recupero a tassazione dell'importo di euro 163.081,00 per quote di ammortamento beni immateriali non deducibili a seguito di contestazione di abuso del diritto;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto notificato a soggetto fiscalmente inesistente a seguito della contestazione di abuso del diritto;
4) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non vengono riconosciute le imposte pagate per l'affrancamento dei beni immateriali conferiti;
5) Erroneità della determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 in tema di cumulo giuridico.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di IL si è costituita in giudizio confermando la legittimità del proprio operato e, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso di controparte, con contestuale e conseguente conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la parte deduce l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto l'attività istruttoria, secondo quanto affermato dalla contribuente, sarebbe stata svolta da Ufficio incompetente per territorio. In particolare, il Processo verbale di constatazione è stato adottato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di IL, mentre – a suo avviso – sarebbe stata competente la Direzione Provinciale I di
IL (la quale ha emesso l'atto impugnato e la cui competenza non è contestata), con la conseguenza che l'avviso sarebbe illegittimo.
La Corte ritiene infondate le predette doglianze: osserva infatti che il P.V.C. costituisce atto istruttorio, endoprocedimentale e non impositivo, dunque non autonomamente impugnabile (si veda Cass. 87/2004); ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di ricorso di controparte in relazione alla domanda di annullamento del P.V.C. e, per l'effetto, dell'annullamento derivato dell'avviso di accertamento. Peraltro, anche a voler ritenere il P.V.C. redatto da Ufficio incompetente per territorio, ciò non implica automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo adottato a valle dall'Ufficio competente.
Occorre inoltre rilevare che la motivazione per relationem non richiede, quale presupposto, che l'atto richiamato sia stato emesso dal medesimo Ufficio che ha poi adottato l'atto impositivo;
per tale ragione è infatti valido l'avviso che rinvia a un P.V.C. redatto da altro Ufficio (o da un'altra istituzione, come ad es. dalla
Guardia di Finanza), purché il contribuente sia reso edotto degli elementi contenutistici del P.V.C., dunque a condizione che sia rispettato il suo diritto di difesa, come è avvenuto nel caso che ci occupa.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la legittimità del recupero a tassazione dell'importo di euro 163.081,00 per quote di ammortamento beni immateriali non deducibili a seguito di contestazione di abuso del diritto.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate poggia sui seguenti argomenti: - sono stati creati artificiosamente elevati ammortamenti di immobilizzazioni immateriali per abbattere il reddito di Società_2;
- l'operazione ha abbattuto il margine operativo di Società_1 mediante trasferimento a Società_2 di parte dei ricavi;
- l'operazione si sarebbe caratterizzata per la creazione artificiosa di riserve in capo a Società_2 , la cui distribuzione a Società_1 ha consentito di coprire la perdita civilistica;
- la distribuzione del 2021 ai soci persone fisiche di Società_1 della riserva di conferimento in sospensione di imposta è avvenuta senza aver effettuato l'affrancamento facoltativo di cui all'art. 15, co. 18, d.l. n. 185/2008
e senza assoggettare gli utili a tassazione né in capo alla società né in capo ai soci.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per le ragioni che seguono.
Come noto, i temi processuali dell'abuso, quali il rilievo d'ufficio e l'onere della prova, sono condensati nel comma 9 dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, per il quale “L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi
1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3”.
Spetta quindi all'Amministrazione finanziaria che intenda contestare l'abuso del diritto, il compito di dimostrare la contemporanea presenza – nei "fatti, atti e contratti anche tra loro collegati" posti in essere dal contribuente – dei tre elementi costitutivi dell'abuso, rappresentati da:
1. il conseguimento di vantaggi fiscali “indebiti”;
2. l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o della sequenza di operazioni effettuate dal contribuente;
3. l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.
In tale contesto assume particolare rilievo la verifica della sussistenza del vantaggio fiscale indebito, perché proprio tale vantaggio fiscale e la sua natura indebita – cioè, l'emersione di "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario" (comma
2, lett. b, art. 10-bis) – rappresenta il discrimine tra abuso del diritto e lecito risparmio d'imposta.
Nel caso di specie, i vantaggi fiscali indebiti sono individuati dall'Agenzia nella possibilità per Società_1 di affrancare, a fini fiscali, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta ex art. 176, co.
2-bis, TUIR, e quindi, di calcolare gli ammortamenti di tali poste sul nuovo e maggiore valore riconosciuto, abbattendo così il reddito conseguito;
per Società_2 ed i suoi soci, invece, il vantaggio indebito sarebbe quello di ricevere, attraverso la distribuzione a cascata, la
“riserva da conferimento” in sostanziale esenzione di imposta.
A tal riguardo la Corte deve evidenziare che la scelta della Società_2 di riallineare i valori fiscali con quelli civilistici a fronte di una imposta sostitutiva, e quindi di dedurre ammortamenti determinati sui valori così rivalutati, non può costituire un vantaggio fiscale illegittimo: è infatti l'effetto naturale di un regime opzionale che contrappone ad una imposta sostituiva immediata una riduzione dell'imponibile negli esercizi successivi.
In altri termini, non può configurarsi come abuso del diritto il comportamento che un contribuente ha adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario.
In merito agli effetti della distribuzione della riserva da conferimento da parte della conferitaria (Società_2) in favore della conferente, la parte resistente evidenzia che la Società_1 ha compensato nel triennio 2018-2020 (quindi dopo circa 3 anni dal conferimento) “risultati operativi negativi di importo rilevante, con utili civilistici raggiunti solo grazie alle distribuzioni di dividendi da parte di Società_2, derivanti dalle riserve di patrimonio netto formatesi a seguito dell'operazione di conferimento in esame” (pag. 11 controdeduzioni); annota anche che “(tali) flussi finanziari da Società_2 a Società_1 hanno consentito a quest'ultima il raggiungimento di utili civilistici, ma non hanno arginato le perdite fiscali e/o l'esiguità dei redditi dichiarati”. Sempre l'Amministrazione afferma che “nel caso specifico non è stato applicato l'art. 47, co. 5, TUIR (ovvero il regime riservato alle distribuzioni di riserve di capitale), ma il regime dei dividendi, seppure formalmente risulti essere stata movimentata una riserva”.
La Corte non condivide tali ultime argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria per le seguenti ragioni.
L'Ufficio individua quale fine ultimo dell'ipotizzata condotta abusiva l'emersione di una minor imposta (o di una perdita fiscale significativa) in capo alla conferente, derivante da una errata qualificazione a fini fiscali di quanto distribuito dalla conferitaria: afferma cioè che la distribuzione da parte della conferitaria delle riserve da conferimento sia stata trattata erroneamente in capo alla conferente come una distribuzione di utili e non di capitale, come invece ritiene sarebbe stato invece corretto.
La Corte osserva come anche tale ultimo argomento risulti fragile in una ipotesi di abuso del diritto: la ricostruzione dell'Ufficio non riesce ad evidenziare il “risparmio indebito di imposta” che caratterizza il comportamento abusivo, ma al più evidenzia una errata determinazione dell'imposta, che l'Amministrazione – se convinta dell'errore incorso – avrebbe potuto e dovuto affrontare efficacemente con istituti diversi da quello dell'abuso. Inoltre, occorre segnalare che l'atto impugnato, come gli atti di parte resistente, non sviluppano tale tesi con riferimento all'ammontare delle imposte che, secondo l'Ufficio, avrebbero dovuto assolvere le società interessate dall'operazione, trascurando altresì l'effetto riequilibratore dei valori che assumerebbe – in un contesto di distribuzione di capitale – l'ultima parte dell'art. 47, co. 5, secondo il quale le somme ricevute a tale titolo riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate non abbia provato
“l'indebito risparmio di imposta”; ciò – da solo – escluderebbe l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non più necessaria la verifica circa la sussistenza degli ulteriori requisiti della fattispecie abusiva. Tuttavia, la Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure provato l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione quale ulteriore requisito della condotta abusiva.
La società ricorrente ha sostenuto l'operazione in questione essere finalizzata al riassetto organizzativo- produttivo della società Società_1 (conferente), attuato attraverso lo sviluppo del marchio Società_2 nell'intento di suddividere in due società specifiche fasce di mercato immobiliare, dando maggiore attenzione allo sviluppo del settore “immobili di lusso” sotto una diversa gestione economica rispetto al settore ordinario;
il progetto originario prevedeva anche una successiva creazione di una rete diretta ed indiretta (franchising) specializzata nella compravendita di immobili di lusso.
La finalità economica del conferimento, prospettata dalla ricorrente, trova conferma nella perizia giurata di conferimento, effettuata ex art. 2465 c.c. dal Dott. Nominativo_1 (prodotta in giudizio), la quale assume a base della valutazione degli intangibili la proiezione dei redditi attesi. L'attività della Società_2 è entrata a regime solo nel 2018, ma le sue previsioni di sviluppo non si sono realizzate, tanto da costringere la società a modificare gli assetti organizzativi e la tipologia di attività esercitata.
A fronte delle condivisibili argomentazioni offerte da parte ricorrente, la Corte rileva come l'Agenzia delle
Entrate non abbia provato efficacemente “l'assenza di sostanza economica” dell'operazione: contesta infatti genericamente l'inesistenza nel ramo ceduto degli elementi costitutivi di una azienda, “ poiché manca la continuità in termini di personale, contratti, liste clienti e assets materiali e immateriali”, adducendo come prova che i redditi che si sono effettivamente realizzati successivamente al conferimento non sono stati in linea a quelli assunti a base delle proiezioni del perito, e che quest'ultimo non sarebbe stato prudente nelle sue valutazioni.
Tali argomenti non risultano solidi, in quanto è frequente che per molteplici variabili (anche esogene all'impresa) i risultati aziendali preventivati non vengano raggiunti e impongano una loro rivisitazione. Inoltre,
l'Ufficio non contesta la validità stessa del conferimento, che sarebbe a suo dire inficiato dall'assenza di un ramo di azienda conferito, e neanche l'intera perizia di stima, limitandosi a dichiarare il valore attribuito agli asset come strumentale all'abuso ipotizzato, senza abbozzare una sua valutazione alternativa.
Il tema dell'essenzialità del vantaggio fiscale indebito, ulteriore requisito della condotta abusiva, viene assorbito nella fattispecie dalla mancata prova da parte dell'Ufficio dell'indebito risparmio di imposta sopra motivato.
Passando al terzo motivo di ricorso, questo verte sulla illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto notificato a soggetto fiscalmente inesistente a seguito della contestazione di abuso del diritto;
in altri termini, secondo la ricorrente l'avviso impugnato avrebbe dovuto essere notificato alla società conferente e non la società conferitaria.
L'eccezione in esame risulta priva di fondamento giuridico, in quanto la contestazione dell'abuso del diritto non comporta la disapplicazione della soggettività fiscale del soggetto interposto, ma implica la riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta, in base alla sua ipotizzata reale natura economica. Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, l'operazione di conferimento ha avuto il fine di abbattere (eludendole) le imposte della società conferitaria oltre che della conferente;
l'atto impugnato, pertanto, è stato legittimamente notificato alla Società_2 (ora la Ricorrente_1 S.r.l.).
Il quarto motivo di ricorso verte sulla illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione al mancato riconoscimento, in esso, delle imposte pagate per l'affrancamento dei beni immateriali conferiti.
Tale motivo deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
In premessa, non è controverso che la società ricorrente, a seguito del conferimento, abbia affrancato i valori dei beni immateriali conferiti risultanti dalla perizia di stima;
per tale riallineamento la società ha versato solo la prima rata annuale dell'imposta sostitutiva, di ammontare complessivo pari a euro 113.340,00; l'Ufficio si
è già attivato per il recupero delle restanti quote.
La Corte osserva che l'importo già assolto dell'imposta sostitutiva, per effetto della contestazione di abuso del diritto e del conseguente mancato riconoscimento dell'affrancamento effettuato, avrebbe dovuto essere scomputato dalle imposte dovute con l'atto impugnato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis della Legge
27/7/2000 n. 212.
Inoltre, poiché l'ipotizzato disegno abusivo ha determinato la ripresa degli ammortamenti dei beni rivalutati in diversi anni di imposta, l'Ufficio avrebbe dovuto coerentemente ripartire l'imposta sostitutiva versata in correlazione allo sviluppo del predetto ammortamento, e dedurre la quota così ricavata dall'imposta accertata.
Il quinto motivo di ricorso, concernente la determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, è subordinato ai precedenti: poiché già l'accoglimento del secondo motivo di ricorso porta all'annullamento dell'atto impugnato, l'ultimo motivo risulta assorbito.
Alla luce di quanto sopra, ed in conseguenza dell'accoglimento di alcuni motivi di ricorso, ed in particolare del secondo motivo, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
La particolarità e complessità della fattispecie e l'assenza di una consolidata giurisprudenza in materia, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. IL, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il RE
Avv. Giuseppa Crisafulli Dott. Nicola Fortunato