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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2336 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2336/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
ata il 07/02/1985 a BRA (CN) Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VANZETTI GABRIELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 04/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
341/2024 pubblicata il 12/09/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
20/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sommariva del Bosco
(CN) in data 1.09.2013 tra i sig.ri e , trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Monticello d'Alba- Atto n. 3 parte II Serie B dell'anno 2013, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute annotazioni e trascrizioni di legge;
2) I coniugi riconoscono che sussiste piena autosufficienza reddituale per entrambi e rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
3) Il figlio , minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso, e manterrà la propria residenza anagrafica e collocazione principale presso l'abitazione della madre;
4) il padre, compatibilmente con le esigenze del minore, mantiene ampio diritto di incontralo e tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, anche con riferimento al pernottamento notturno, previo avvertimento alla madre, in ogni caso potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino Per_1
alle ore 21,30 quando lo riaccompagnerà dalla madre, nonché trascorrere con il figlio, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sino alle 21,30 con obbligo di seguirlo nei compiti scolastici e riportandolo dalla madre dopo la cena. Per quanto attiene i periodi di vacanza: - Per le vacanze natalizie: il periodo delle vacanze verrà suddiviso in modo paritetico tra i genitori, pertanto alternativamente negli anni, dal 24.12 alle ore 18,30 al 30.12 alle ore 21,30 con un genitore e con l'altro dal 30.12. alle ore 21,30 al 06.01 alle ore 21,30; - Per le vacanze pasquali: il ragazzo le alternerà negli anni fra i genitori, ossia un anno con un genitore e quello successivo con l'altro; - Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il minore dovrà stare con il padre almeno 2 settimane, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. - le festività infrasettimanali ed i compleanni, soltanto relative al minore, saranno suddivise ad anni alterni tra i genitori. Per evitare incomprensioni, i genitori si impegnano a concordare preventivamente e in anticipo week-end, ferie estive, avendo sempre e prioritariamente riguardo alle esigenze e alle aspettative del minore;
pertanto, i genitori avranno cura di assecondare soltanto la volontà del minore e non dei parenti.
5) il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma di € Per_1
900,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, e ciò fino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre si prenderà altresì carico, fino al termine del periodo di studi del figlio, dei costi della mensa, del pre e/o dopo scuola, nonché nei mesi estivi dei costi dell'estate ragazzi.
6) Dal punto di vista fiscale le Parti concordano che il figlio verrà posto a carico dei genitori al 50% cadauno e che sia la madre a beneficiare del 100% dell'assegno unico;
7) La casa coniugale sita in Monticello d'Alba (CN), di cui è esclusivo proprietario il sig. , Pt_2
continuerà ad essere assegnata allo stesso.
8) Le spese del presente giudizio saranno invece sostenute in parti uguali e ciascuno dei coniugi provvederà a regolare il 50% delle competenze del legale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: nata a [...] il [...] e da , nato ad [...] il Parte_1 Parte_2
14/01/1973, celebrato in SOMMARIVA DEL BOSCO in data 01/09/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2336/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
ata il 07/02/1985 a BRA (CN) Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VANZETTI GABRIELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 04/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
341/2024 pubblicata il 12/09/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
20/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sommariva del Bosco
(CN) in data 1.09.2013 tra i sig.ri e , trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Monticello d'Alba- Atto n. 3 parte II Serie B dell'anno 2013, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare le dovute annotazioni e trascrizioni di legge;
2) I coniugi riconoscono che sussiste piena autosufficienza reddituale per entrambi e rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
3) Il figlio , minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso, e manterrà la propria residenza anagrafica e collocazione principale presso l'abitazione della madre;
4) il padre, compatibilmente con le esigenze del minore, mantiene ampio diritto di incontralo e tenerlo con sé ogni qual volta sarà possibile, anche con riferimento al pernottamento notturno, previo avvertimento alla madre, in ogni caso potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino Per_1
alle ore 21,30 quando lo riaccompagnerà dalla madre, nonché trascorrere con il figlio, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sino alle 21,30 con obbligo di seguirlo nei compiti scolastici e riportandolo dalla madre dopo la cena. Per quanto attiene i periodi di vacanza: - Per le vacanze natalizie: il periodo delle vacanze verrà suddiviso in modo paritetico tra i genitori, pertanto alternativamente negli anni, dal 24.12 alle ore 18,30 al 30.12 alle ore 21,30 con un genitore e con l'altro dal 30.12. alle ore 21,30 al 06.01 alle ore 21,30; - Per le vacanze pasquali: il ragazzo le alternerà negli anni fra i genitori, ossia un anno con un genitore e quello successivo con l'altro; - Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il minore dovrà stare con il padre almeno 2 settimane, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. - le festività infrasettimanali ed i compleanni, soltanto relative al minore, saranno suddivise ad anni alterni tra i genitori. Per evitare incomprensioni, i genitori si impegnano a concordare preventivamente e in anticipo week-end, ferie estive, avendo sempre e prioritariamente riguardo alle esigenze e alle aspettative del minore;
pertanto, i genitori avranno cura di assecondare soltanto la volontà del minore e non dei parenti.
5) il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma di € Per_1
900,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, e ciò fino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre si prenderà altresì carico, fino al termine del periodo di studi del figlio, dei costi della mensa, del pre e/o dopo scuola, nonché nei mesi estivi dei costi dell'estate ragazzi.
6) Dal punto di vista fiscale le Parti concordano che il figlio verrà posto a carico dei genitori al 50% cadauno e che sia la madre a beneficiare del 100% dell'assegno unico;
7) La casa coniugale sita in Monticello d'Alba (CN), di cui è esclusivo proprietario il sig. , Pt_2
continuerà ad essere assegnata allo stesso.
8) Le spese del presente giudizio saranno invece sostenute in parti uguali e ciascuno dei coniugi provvederà a regolare il 50% delle competenze del legale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: nata a [...] il [...] e da , nato ad [...] il Parte_1 Parte_2
14/01/1973, celebrato in SOMMARIVA DEL BOSCO in data 01/09/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.