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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2024
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 13:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1
Per nessuno compare CP_1
L'avv. Nannucci si riporta agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale D.K.L. CP_2 C.F._1
FASHION DI LI ZHONGQIU
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'impresa individuale D.K.L. Pt_1 CP_2
Fashion Di Li Zhongqiu, per ottenerne la condanna al pagamento, quale obbligato in solido, di
7.531 euro a titolo di contributi previdenziali omessi dall'impresa ZI AN NG per il periodo 1/2018 – 6/2018.
In fase istruttoria (conclusasi con la redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2020 – 168373-PCON-1 del 31/05/2022 – Prot. n. 10423 del 31/05/2022 e Prot:
3001.31/05/2022.0099963, notificato a mani del titolare, AN NG) è infatti emerso che, Pt_1
nel richiamato periodo, la ZI AN NG aveva svolto attività in regime di
1 monocommittenza in favore del resistente.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2020011848/S01 del 20 maggio 2022, è stato contestato e addebitato all' odierno convenuto, obbligato in solido, il pagamento degli insoluti di cui oggi si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata per l'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito,
sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 1, verbale e doc.
10, fascicolo aziendale ZI AN NG, dal quale risulta l'iscrizione a ruolo delle denunce da questa trasmesse e insolute), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra
ZI AN NG e D.K.L. Fashion Di Li Zhongqiu, e, in particolare, se esso possa essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29
D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da ZI AN NG, vale a dire
“confezione di vestiario conto terzi” (cfr. visura della società, doc. 3) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 4, registro vendite) emerge:
- che tra gennaio e giugno 2018 l'attività di ZI AN NG è stata svolta solo in favore dell'odierno resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, avendo questa emesso fatture per 32.301,20 euro nel primo trimestre, importo più che raddoppiato nel secondo trimestre (ove esso è pari a
66.466,00 euro);
2 - che ZI AN NG si è avvalsa di un non trascurabile numero di dipendenti,
che sono aumentati con l'aumentare della mole di lavoro (da gennaio a maggio 2018 il numero dei dipendenti è raddoppiato, passando da tre a sei: cfr. doc. 6 e 7).
Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da ZI AN NG per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (in occasione della quale, anzi, egli non era presente in azienda).
Ne discende, pertanto, la qualificazione del rapporto in termini di appalto, anziché di compravendita (sul punto, cfr. la recente pronuncia della Corte Di Appello Di Firenze n. 5/2025), con applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria di cui all'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della ZI AN NG erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 5.201 - 26.000 euro, materia previdenza), dell'assenza di istruttoria orale (che giustifica l'esclusione della relativa fase), nonché della non complessità delle questioni trattate (da cui consegue la liquidazione della fase decisionale nella misura minima).
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna parte resistente, quale obbligata in solido con ZI AN NG, al pagamento, in favore di della somma di 7.531 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del Pt_1
dovuto al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.717 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 17 giugno 2025
Il Giudice
Mariella Galano
4
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 13:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1
Per nessuno compare CP_1
L'avv. Nannucci si riporta agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale D.K.L. CP_2 C.F._1
FASHION DI LI ZHONGQIU
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'impresa individuale D.K.L. Pt_1 CP_2
Fashion Di Li Zhongqiu, per ottenerne la condanna al pagamento, quale obbligato in solido, di
7.531 euro a titolo di contributi previdenziali omessi dall'impresa ZI AN NG per il periodo 1/2018 – 6/2018.
In fase istruttoria (conclusasi con la redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2020 – 168373-PCON-1 del 31/05/2022 – Prot. n. 10423 del 31/05/2022 e Prot:
3001.31/05/2022.0099963, notificato a mani del titolare, AN NG) è infatti emerso che, Pt_1
nel richiamato periodo, la ZI AN NG aveva svolto attività in regime di
1 monocommittenza in favore del resistente.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2020011848/S01 del 20 maggio 2022, è stato contestato e addebitato all' odierno convenuto, obbligato in solido, il pagamento degli insoluti di cui oggi si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata per l'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito,
sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 1, verbale e doc.
10, fascicolo aziendale ZI AN NG, dal quale risulta l'iscrizione a ruolo delle denunce da questa trasmesse e insolute), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra
ZI AN NG e D.K.L. Fashion Di Li Zhongqiu, e, in particolare, se esso possa essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29
D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da ZI AN NG, vale a dire
“confezione di vestiario conto terzi” (cfr. visura della società, doc. 3) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 4, registro vendite) emerge:
- che tra gennaio e giugno 2018 l'attività di ZI AN NG è stata svolta solo in favore dell'odierno resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, avendo questa emesso fatture per 32.301,20 euro nel primo trimestre, importo più che raddoppiato nel secondo trimestre (ove esso è pari a
66.466,00 euro);
2 - che ZI AN NG si è avvalsa di un non trascurabile numero di dipendenti,
che sono aumentati con l'aumentare della mole di lavoro (da gennaio a maggio 2018 il numero dei dipendenti è raddoppiato, passando da tre a sei: cfr. doc. 6 e 7).
Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da ZI AN NG per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (in occasione della quale, anzi, egli non era presente in azienda).
Ne discende, pertanto, la qualificazione del rapporto in termini di appalto, anziché di compravendita (sul punto, cfr. la recente pronuncia della Corte Di Appello Di Firenze n. 5/2025), con applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria di cui all'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della ZI AN NG erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 5.201 - 26.000 euro, materia previdenza), dell'assenza di istruttoria orale (che giustifica l'esclusione della relativa fase), nonché della non complessità delle questioni trattate (da cui consegue la liquidazione della fase decisionale nella misura minima).
3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna parte resistente, quale obbligata in solido con ZI AN NG, al pagamento, in favore di della somma di 7.531 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del Pt_1
dovuto al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.717 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 17 giugno 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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