Articolo 4 della Legge 14 agosto 2020, n. 115
Articolo 3Articolo 5
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12 settembre 2020
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 12 settembre 2020