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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1096 dell'anno 2021
TRA sito in Avellino alla , C.F. Parte_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia P.IVA_1
Capriolo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Manfra n. 1/Q;
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria De Stefano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via E. Fioretti n. 2;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha convenuto in giudizio Controparte_1
dinanzi al giudice di pace il al fine di ottenere la revoca del Parte_1
provvedimento monitorio, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
3.773,30, oltre interessi legali dalla domanda e spese per € 399,00, in virtù della delibera condominiale del 17.06.2016, di modifica dei criteri di ripartizione degli oneri condominiali e della delibera di approvazione dei “bilanci” del 30.03.2017. In punto di diritto la parte ha contestato l'esistenza del presunto credito eccependo, tra l'altro, la nullità della prima delibera per aver il condominio illegittimamente rettificato le tabelle millesimali vigenti nel fabbricato da
1/6 oltre quarant'anni e della delibera del 30.3.2017 per essere stata adottata in mancanza della maggioranza qualificata.
Con comparsa del 18.12.2019 il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione in ragione della validità della delibera posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo che non risultava sospesa nonostante la pendenza di giudizi di impugnativa avverso la stessa azionati da alcuni condomini.
Con sentenza n. 88/2021 del 13.01.2021, il giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, osservando quanto segue: “La delibera condominiale del 17.06.2016, di modifica dei criteri di ripartizione degli oneri condominiali e quella di approvazione dei bilanci del 30.03.2017, in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, sono state revocate con delibera assembleare del
16.09.2020. Pertanto, stante l'inefficacia di tali delibere presupposte all'ingiunzione di pagamento opposta, va revocato il decreto ingiuntivo n. 305/2019 del 13.03.2019 emesso dal Giudice di Pace di Avellino, per carenza di fondamento del credito avanzato dal nei confronti di ”. Parte_1 Controparte_1
Con atto di appello depositato il 15.03.2021, il ha impugnato la predetta sentenza Parte_1
esponendo, in punto di fatto, che, all'assemblea del 17.06.2016, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, 2° co., c.c., i condomini avevano provveduto all'approvazione delle nuove tabelle millesimali e che, nella successiva riunione del 30.03.2017, venivano approvati il rendiconto consuntivo dell'anno 2016 ed il preventivo per l'anno 2017 tra le cui voci figurava quella relativa alla 'differenza conguaglio 2008/2015'. La parte ha, inoltre, precisato che nell'assemblea del 15.05.2019 erano state rigettate all'unanimità le richieste di alcuni condomini di revisione delle tabelle millesimali approvate in data 17.06.2016. Tra i motivi di appello la parte ha dedotto la violazione delle norme in tema di validità ed annullabilità delibere condominiali previste dall'art. 1137 c.c. sostenendo la validità e l'efficacia della delibera posta a fondamento del ricorso monitorio e la nullità della delibera di revoca del 16.09.2020, evidenziando, altresì, che l'annullamento delle tabelle non poteva produrre alcun effetto sulla delibera di spesa non impugnata e sull'ingiunzione di pagamento non potendo il giudice dell'opposizione dichiarare illegittime le delibere non contestate e invalidate in un autonomo giudizio azionato ex art. 1137
c.c. Al riguardo, il ha precisato che la delibera del 30.03.2017, posta alla base del Parte_1
decreto ingiuntivo, non poteva ritenersi nulla, perchè adottata con le maggioranze di legge né come conseguenza di un presunta nullità, mai dichiarata, della precedente. Quanto alla delibera del 16.9.2020 la parte ha esposto che la decisione di revocare l'approvazione delle tabelle
2/6 millesimali era stata assunta genericamente non risultando specificati i presunti gravi errori di consistenza delle unità condominiali e i condomini pregiudicati;
non aveva il medesimo oggetto della delibera da revocare non risultando approvate nuove tabelle sostitutive;
era stata assunta con millesimi non corretti, “neanche singolarmente specificati” e con la votazione di condomini in conflitto di interessi ed infine che, in assenza di tabelle valide ed aggiornate con le modificazioni strutturali intervenute nell'edificio dalla sua costruzione ad oggi, risultava difficile una ripartizione di spesa valida, giusta ed equa per tutti i partecipanti al condominio.
Con memoria difensiva del 28.09.2021 si è costituita , chiedendo di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc o di rigettarlo per infondatezza. La parte appellata ha evidenziato di aver proposto un autonomo giudizio per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere assembleari del 17.06.2016 e del 30.03.2017, recante RG n. 3259/2019, soggiungendo che anche la delibera del 16.09.2020 era stata impugnata da altri condomini. Nel merito la parte ha precisato di non essersi mai sottratta al pagamento dei contributi condominiali, versando le somme dovute in virtù delle tabelle millesimali originarie, approvate unitamente al regolamento condominiale, sottoscritto da tutti i proprietari e di aver espresso dissenso all'approvazione “ex abrupto” e senza l'unanimità dei consensi, delle nuove tabelle durante l'assemblea del 17.06.2016. La parte ha, quindi, denunciato la nullità derivata della delibera del
30.03.2017 evidenziando che il appellante, oltre a revocare le delibere in parola il Parte_1
16.09.2020, aveva ritenuto opportuno porre nuovamente all'ordine del giorno “l'affidamento dell'incarico ad un tecnico per il controllo delle Tabelle Millesimali”.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.02.2022, il ha rappresentato che, Parte_1
nelle more del giudizio e, precisamente, il 28.9.2021, la delibera del 16.9.2020 era stata, a sua volta, revocata “così di fatto restituendo efficacia giuridica alla delibera del 17.06.2016 ed alle delibere successive ad essa conseguenti, ivi compresa quella del 30.03.2017, sottesa al monitorio revocato dal Giudice di prime cure” e che, con la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 1978/2021, era stata rigettata l'impugnativa della condomina proposta per far accertare la nullità delle delibere in CP_1
esame.
All'esito dell'udienza del 07.10.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con comparse conclusionali e con memorie di replica le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti.
3/6 Ciò premesso deve essere anzitutto rilevato che l'appello risulta ammissibile in quanto il suo contenuto risulta conforme alla previsione di legge. Dal confronto dell'atto introduttivo con la comparsa di costituzione del nel giudizio di opposizione recante R.G. n. 5936/2019, Parte_1
inoltre, emerge che l'impugnazione non amplia il thema decidendum, ma riproduce le questioni e le eccezioni già formulate in primo grado.
Quanto alla richiesta di rilevare di ufficio la nullità delle delibere del 17.6.2017 e del 30.3.2017 deve essere solo osservato che, avendo azionato un autonomo giudizio per far Controparte_1
valere la predetta nullità, definito con la sentenza n. 1978/2021, la questione in esame non può essere nuovamente esaminata sebbene sia noto l'orientamento della Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021).
Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che la motivazione resa dal giudice di pace ai fini dell'accoglimento dell'opposizione secondo cui “…stante l'inefficacia delle delibere presupposte all'ingiunzione di pagamento opposta, va revocato il decreto ingiuntivo n.305/2019 del 13.03 2019 emesso dal Giudice di Pace di Avellino, per carenza di fondamento del credito avanzato dal nei Parte_1
confronti di ” deve essere confermata alla luce della seguente motivazione. Controparte_2
Il motivo di appello con cui il ha eccepito la nullità della delibera di revoca e la Parte_1
conseguente validità di quella posta a fondamento del ricorso monitorio non può essere accolto non risultando rilevabili motivi di nullità della delibera in esame che non risulta priva degli elementi essenziali, non ha un oggetto o un contenuto illecito o impossibile e rientra nelle competenze dell'assemblea. Infatti, dall'esame del verbale presente in atti si evincono i punti posti all'o.d.g. ossia la “revoca della delibera di approvazone tabelle milelsimali del 17.06.2016 e successive dalla stessa delibera derivanti, perché le tabelle millesimali approvate sono risultate palesemente affette da gravi errori di valutazione della consistenza delle singole unità condominiali con gravissimo pregiudizio per i condomini”, la “nomina di un nuovo tecnico per la stesura delle corrette tabelle milelsimali”, varie ed eventuali. Nel verbale si dà atto delle posizioni divergenti dei condomini intervenuti in assemblea e delle posizioni favorevoli e sfavorevoli e alla fine si legge che “l'assemblea approva la revoca delle delibera dei millesimi, con ogni conseguente effetto inerente le successive deliberazioni fondate sulla delibera oggi revocata”. Quanto alla genericità dei motivi di revoca, essa non è ricompresa nelle ipotesi di nullità delle delibere assembleari.
4/6 Allo stesso modo infondato risulta il rilievo secondo cui l'annullamento delle tabelle non renderebbe nulla la delibera di spesa non impugnata in quanto, come detto, oggetto di revoca, è anche la delibera posta a base del decreto ingiuntivo. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la delibera di revoca del 16.9.2020, indipendentemente dalla mancata indicazione degli errori presenti nelle tabelle millesimali, contiene riferimenti inequivocabili alla caducazione della stessa e delle delibere su di essa fondate e la mancata approvazione di nuove tabelle sostitutive non assume alcuna rilevanza ben potendo il , al fine di ottenere il Parte_1
pagamento delle somme dovute, in seguito alla revoca del predetto deliberato, procedere ad una nuova ripartizione delle stesse. Sotto tale profilo, invero, vale soggiungere che la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio non risulta supportata da un diverso titolo, rispetto a quello divenuto inefficace, e risulta priva di rilievo la deduzione difensiva in ordine alla difficoltà di procedere alla ripartizione delle spese in assenza dell'approvazione di tabelle sostitutive.
In definitiva, ritiene il Tribunale che, poiché al momento della decisione di primo grado, la delibera del 30.03.2017 e quella presupposta del 17.06.2016 non erano più efficaci, perché revocate dalla nuova delibera del 16.09.2020, la sentenza deve essere confermata risultando venuto meno il titolo su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alla successiva delibera del 28.09.2021, intervenuta nel corso del presente giudizio ed avente ad oggetto la revoca della delibera di revoca del 16.09.2020, con cui i condomini presenti, ad eccezione di alcuni, hanno deliberato di conferire ad un tecnico l'incarico di controllare la correttezza delle tabelle millesimali approvate in data 17.06.2016 “nuovamente vigenti per effetto del deliberato odierno” non è condivisibile l'assunto del sull'efficacia retroattiva della stessa Parte_1
non potendo disporsi la riviviscenza degli effetti di un titolo venuto meno perché oggetto di revoca assembleare. In altri termini la predetta revoca non può che avere rilevanza per il futuro rendendo nuovamente operanti i criteri di approvazione delle tabelle millesimali in base ai quali procedere ad una nuova approvazione della ripartizione delle spese e alla conseguente costituzione di un nuovo titolo da porre a fondamento del credito.
In conclusione la delibera del 16.09.2020 non presenta profili di invalidità riconducibili ad una nullità assoluta, rilevabile ex officio, e quella successiva del 28.09.2021 non può che esplicare i suoi effetti per il futuro legittimando l'approvazione di nuovi conteggi sulla base dei predetti criteri.
Sulle suesposte considerazioni l'appello deve essere rigettato.
5/6 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 88/2021, emessa dal giudice di pace di Avellino il 13.01.2021;
- condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.701,00, oltre spese generali del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 25.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6