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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il 13/10/2023,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1
in VIA F. DE CECCO, 66015 , con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. EBNER MARTINO MARIA (C.F. ) e C.F._1
dell'Avv. ROSSI MAURIZIO ( ) VIA GIULIA, 66 00186 C.F._2
ROMA; ) VIA GIULIA, 66 Parte_2 C.F._3
00186 ROMA, elettivamente domiciliata in VIA UGO FOSCOLO 8 20121
MILANO presso lo Studio dell'Avv. EBNER MARTINO MARIA e dell'Avv.
ROSSI MAURIZIO ) VIA GIULIA, 66 00186 ROMA;
C.F._2
) VIA GIULIA, 66 00186 Parte_2 C.F._3
ROMA , giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 7 20121 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. POTOTSCHNIG
PAOLO (C.F. ) e dell'Avv. GIOJELLI RICCARDO C.F._4
LUIGI ( ); C.F._5 Parte_3
( ) VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3 20121 C.F._6
MILANO, elettivamente domiciliata in IL, presso lo Studio dell'Avv.
POTOTSCHNIG PAOLO e dell'Avv. GIOJELLI RICCARDO LUIGI
( ) ; ( ) C.F._5 Parte_3 C.F._6
VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3, giusta delega in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il 13/10/2023, in materia di “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
- in riforma della sentenza impugnata per i motivi di appello svolti, accertato che si è resa gravemente inadempiente agli Controparte_1
obblighi di informativa, buona fede, correttezza e fedeltà derivanti dai contratti stipulati con il 16.10.2017 Parte_1
(cfr. doc. 1/1), il 23.1.2018 (cfr. docc. 1/3- 1/5) e il 21.11.2018 (cfr. doc. 1/6), condannare al risarcimento dei danni nella Controparte_1
somma di € 1.638.710,06 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, oltre al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
pagina 2 di 17 Con la pubblicazione di un estratto dell'emananda sentenza, a spese della società appellata, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, e CP_2
IL CP_3
Con vittoria di compensi e spese, come per Legge. Con (3) Ciò ritenendo del tutto infondati i rilievi svolti da in ordine all'asserita inammissibilità e infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c..
Del resto, il Giudice ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disattendendo la pretesa della società appellata.
Con Ugualmente si contesta la richiesta formulata da , ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c., sulla quale prenderà più nello specifico posizione nella Parte_1
comparsa conclusionale.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
In via principale:
- respingere in ogni sua parte l'appello proposto da Parte_4
per le ragioni di inammissibilità e manifesta
[...]
infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., in fatto e in diritto, esposte nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8023/2023 del Tribunale di
IL.
In ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A.;
- condannare altresì ex Controparte_5
art. 96, comma 1, o alternativamente comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di di una somma ritenuta congrua, per Controparte_1
responsabilità aggravata, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi. pagina 3 di 17 Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società ha convenuto in Parte_4
giudizio avanti il Tribunale di IL la società , Controparte_1
società di ricerca e selezione di personale qualificato, chiedendo che fosse accertato il grave inadempimento della convenuta agli obblighi di informativa, buona fede, correttezza e fedeltà, derivanti dai contratti stipulati il 16.10.2017, il
23.1.2018 e il 21.11.2018; ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.107.991,00, con la pubblicazione di
[... un estratto della sentenza, a spese della società convenuta, sui quotidiani
, e IL Finanza e con vittoria Controparte_6 CP_7 CP_2
di compensi e spese.
A sostegno delle domande svolte parte attrice ha dedotto che:
- in data 9/16.10.2017 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto la ricerca, da parte di del futuro Direttore Generale della società attrice, in _1
vista della programmata quotazione in borsa di questa, nonché, in data 23.01.2018
e 21.11.2018, altri quattro contratti, aventi ad oggetto la ricerca di ulteriori figure dirigenziali da inserire nell'organizzazione aziendale della società;
- in forza di detti contratti l'attrice corrispondeva alla compensi per circa _1
euro 620.000,00;
- in data 16.05.2018 assumeva come Amministratore Delegato il Parte_1
dott. oltre a ulteriori candidati, tutti individuati dalla Persona_1 _1
- nel maggio 2019 l'assemblea dei soci di revocava per giusta causa Parte_1
dalla carica di Amministratore Delegato e licenziava il dott. a causa di PE
asserite gravi infedeltà poste in essere dallo stesso, che sarebbero consistite, tra l'altro, nel reiterato tentativo di estromettere il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e principale azionista di , aggirando l'assemblea Parte_1
dei soci, e di conseguire indebiti e consistenti vantaggi economici, cercando di pagina 4 di 17 destabilizzare gli equilibri esistenti all'interno dell'organo di gestione della società;
- dalla documentazione delle indagini condotte in sede penale emergeva che a queste attività infedeli avrebbe attivamente partecipato anche l'ing. , CP_8
responsabile di per i rapporti con la , insieme all'ing. _1 Parte_1 CP_9
- la società convenuta poneva in essere condotte inadempienti ai doveri di buona fede, correttezza e fedeltà, condividendo le condotte infedeli e gli interessi personali del dott. anziché tutelare il suo cliente, arrecando danni PE
all'odierna attrice.
Sulla base delle predette circostanze, parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti pari ad euro 1.107.991,00, di cui euro 220.171,00 pari al compenso pattuito per la selezione del dott. euro 287.820,00 pari alle somme versate PE
per la selezione di altre figure professionali, euro 100.000,00 per i costi sostenuti Con per accertare gli inadempimenti posti in essere dal in concorso con ed PE
euro 500.000,00 per il danno all'immagine.
Si costituiva , chiedendo il rigetto integrale delle Controparte_1
domande avversarie, contestando in fatto e in diritto le deduzioni di Parte_1
, nonché formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei residui
[...]
compensi maturati in base ai contratti di mandato richiamati, per un importo di euro 125.253,32, Iva inclusa, di cui alle fatture prodotte.
In particolare, parte convenuta ha osservato che:
- non aveva violato i doveri derivanti dai contratti stipulati con la _1 Parte_1
, ma, al contrario, aveva ben svolto l'attività di selezione dei candidati
[...]
contrattualmente pattuita, inviando alla società attrice plurimi documenti di sintesi dello stato di avanzamento della fase di ricerca e numerosi rapporti confidenziali relativi alle candidature di maggiore interesse per i profili ricercati;
che, al termine di un lungo ed accurato processo di selezione, la Parte_1
aveva scelto come nuovo Direttore Generale e Amministratore Delegato il dott.
considerato dalla stessa società attrice il candidato più adatto;
Persona_1
pagina 5 di 17 che sin dai primi mesi del rapporto professionale avviato con il dott. scelto PE
dall'odierna attrice, l'ing. , nell'interesse della , cercava CP_8 Parte_1
di favorire l'integrazione aziendale del nuovo Amministratore Delegato all'interno della società, intrattenendo periodici colloqui con lo stesso, come espressamente previsto nell'incarico conferito alla che in data 13.11.2018 _1
aveva luogo un programmato incontro tra il dott. il cav. e l'ing. PE Pt_1
, il quale, anche dopo questo incontro, manteneva una linea di CP_8
comunicazione diretta con il cav. , tenendolo costantemente informato Pt_1
sui suoi rapporti con lo stesso dott. che il dott. rappresentava presto PE PE
alla i forti e immediati segnali di contrasto e ostilità da parte del cav. _1 [...]
, accompagnati da indebite ingerenze nelle deleghe e nelle competenze di Pt_1
quest'ultimo e degli altri manager individuati, probabilmente dovuti a un risentimento del cav. , non pronto all'avvicendamento aziendale;
che a Pt_1
seguito del tentativo di adozione, da parte del dott. e dei vicepresidenti PE
della società, di misure correttive dell'assetto delle deleghe, il cav. Pt_1
depositava una denuncia-querela nei confronti del dott. cui seguiva il suo PE
licenziamento, poi impugnato davanti al competente Giudice del Lavoro;
che il procedimento penale nei confronti, tra gli altri, del dott. e dell'ing. PE
si concludeva con un'ordinanza di archiviazione del Gip di Pescara;
CP_8
che le produzioni documentali inerenti alle indagini penali a carico di soggetti diversi da sono inammissibili e inutilizzabili nel presente giudizio, non _1
dovendo peraltro gli stessi essere nella diponibilità della società attrice.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., espletata la fase istruttoria, il Tribunale di IL con sentenza n. 8023 del 13 ottobre 2023 ha rigettato le domande di entrambe le parti, compensando tra di loro le spese di lite.
Nello specifico ha escluso la configurabilità di qualsivoglia inadempimento contrattuale di (per il tramite del suo responsabile di progetto, Ing. _1
) alle obbligazioni assunte verso , osservando: CP_8 Parte_1
pagina 6 di 17 - che i dialoghi (WhatsApp ed e-mail) scambiati tra il Dott. e l'Ing. PE
, posti dall'attrice a fondamento della propria prospettazione, CP_8
risultavano in realtà “fumosi e poco perspicui rispetto all'addebito di inadempimento contrattuale”; e, soprattutto, non erano suscettibili di
“integrare gli estremi di una condotta rilevante nei termini Con dell'inadempimento imputabile alla società ( cfr. pag.8 sentenza);
- che i predetti messaggi, “frutto di intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 560/22 RGNR condotto dalla Procura di Pescara nei confronti dell'Ing. e del Dott. , sono stati ritenuti del CP_8 PE
tutto irrilevanti nell'ambito del menzionato procedimento penale,
“concluso con un'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip”, rispetto alla posizione dell'Ing. di ad avviso della CP_8 _1
magistratura penale, detti messaggi confermavano che, lungi dall'aver
“tramato” alcunché in danno di , l'Ing. si era reso Pt_1 Pt_1 CP_8
“mero destinatario passivo di comunicazioni e documenti aziendali coperti da segreto provenienti unilateralmente da ( cfr. richiesta Persona_1
di archiviazione sub doc. 41 convenuta)”; e [aveva] posto in essere condotte in presenza della “giusta causa” ravvisabile nell'assolvimento dell'incarico professionale ricevuto dalla società ” (cfr. doc. 42 Pt_1
convenuta)”( cfr. pag. 10 sentenza); Con Infatti, dai “documenti allegati risulta come abbia di fatto svolto le attività previste nei contratti stipulati con la tese a selezionare il futuro Parte_1
Amministratore Delegato di detta società, oltre ad altri dirigenti, nonché a favorire la sua successiva integrazione all'interno della realtà aziendale, seguendolo nei primi dodici mesi successivi all'ingresso, al fine di verificarne con continuità l'integrazione nella squadra e il rispetto del mandato” ( cfr. pag.9 sentenza);
- Non poteva, poi, essere imputata a la mancata “adesione” _1
del nuovo amministratore delegato ai desiderata del Presidente della Pt_1
pagina 7 di 17 essendo evidente che “non può essere assicurata dalla Pt_1
Con mandataria una condotta del Fattori in linea con l'assemblea societaria della o con la sua Presidenza”; ( cfr. pag. 10 sentenza) Pt_1
- Che “la società si sarebbe “ potuta attivare per la difesa della Pt_1
linea imprenditoriale sia mediante la revoca del Fattori da amministratore delegato e sia mediante il licenziamento per giusta causa”. ( cfr. pag. 10 sentenza).
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda risarcitoria in quanto non provata.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale svolta da il Tribunale ha _1
affermato che, “avendo le parti concordato di sospendere ogni attività di ricerca dal 26.12.2018 fino al 15.02.2019 (cfr. doc. 28 convenuta pag. 15) ed essendo le predette tre fatture azionate in via riconvenzionale dalla convenuta ricomprese in questo periodo di tempo, le stesse risultano relative a importi non dovuti”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha, in via preliminare, Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 1° ottobre 2024, il consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello, affidando il gravame a cinque motivi Controparte_5
di censura: pagina 8 di 17 - 1)“violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, Comma 2, n. 4), c.p.c.
– motivazione apparente – nullità della sentenza”;
- 2) “errata e contraddittoria qualificazione della fattispecie dedotta”;
3) “errata valutazione degli elementi di fatto-violazione degli art. 1375, 1710 e
1176 c.c.”
4) “errata valutazione degli elementi di fatto- inconferenza dell'art. 2634 c.c. e irrilevanza dell'antagonismo di interessi”;
5) “omessa valutazione di prove documentali- violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c”.
Osserva preliminarmente la Corte come la rimessione della causa in decisione disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da
[...]
Controparte_1
Va poi osservato che l'appellata non ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle fatture, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate. Le ragioni di impugnazione non introducono, infatti, elementi e profili che consentono una revisione della sentenza appellata che risulta congruamente e correttamente motivata.
Con riguardo al primo motivo d'appello ed alla eccepita nullità della sentenza, la ritiene che la decisione impugnata non renda percepibili le ragioni Parte_1
della decisione in quanto contenente argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento espresso, non consentendosi alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dal primo giudice.
Nello specifico lamenta che il Tribunale si sia contraddetto in quanto, dopo aver rilevato che era stata estranea al procedimento penale e a quello _1
davanti al giudice del lavoro, abbia poi di fatto fondato la propria decisione pagina 9 di 17 proprio sull'ordinanza di archiviazione e si duole che il Tribunale abbia escluso ogni responsabilità di in quanto non potevano essere a lei imputati _1
i comportamenti del dott. non considerando, invece, che la PE Parte_1
aveva agito ex art. 1228 c.c., con la conseguenza che ogni riferimento alle condotte del era irrilevante, mentre aveva rilievo il fatto che PE _1
si fosse avvalsa dell'opera dell'ing. , di cui, quindi, doveva rispondere. CP_8
Da ultimo l'appellante ritiene apparente la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria in quanto sfornita di prova.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non risulti viziata da motivazione apparente o illogica.
La nullità per motivazione apparente o illogica ricorre, invero, quando il provvedimento, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass. S.U. 22232/2016;
8053/2014).
Il Tribunale nell'impianto motivazionale ha ben inteso il titolo invocato dalla
[...]
, pretesa risarcitoria ex art. 1228 c.c. per le condotte del suo dipendente/ Pt_1
collaboratore Ing. che avrebbe attivamente partecipato ai tentativi di CP_8
sovvertire l'organo di gestione della società attrice e per essersi avvalsa dell'opera di costui, ma ha escluso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità della società per il comportamento del proprio responsabile di progetto, Ing. _1
, tenendo in debita considerazione tutti i dati di causa acquisiti, Parte_5
aventi ad oggetto il contenuto di specifiche previsioni contrattuali concordate tra e nell'ambito degli incarichi;
il comportamento Parte_1 _1
tenuto dalle parti nel corso della esecuzione di detti incarichi;
le conclusioni a cui pagina 10 di 17 è giunta la magistratura penale, all'esito della disamina di tutto il materiale sottoposto alla sua attenzione.
Alcuna contraddittorietà è poi rinvenibile nella motivazione della sentenza, che ha correttamente tenuto conto anche degli esiti del procedimento penale, la cui documentazione è stata, peraltro, prodotta proprio dall'appellante.
Anche con riguardo alla domanda risarcitoria, le motivazioni indicate nella gravata sentenza sono chiaramente presenti e specifiche, così da non integrare l'ipotesi di carenza di motivazione o di motivazione apparente;
dall'altro non possono neppure reputarsi di per sé illogiche o erronee, avendo il Tribunale fatto riferimento alla documentazione versata in atti, rappresentata per lo più dai messaggi Whatsapp, dagli scambi via e-mail e dalle risultanze raggiunte in sede penale.
Nella specie, quindi, va escluso che la motivazione della sentenza impugnata possa essere giudicata meramente apparente, ossia che essa non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale, emergendo chiaramente sia il principio di diritto applicato che le ragioni poste a fondamento della statuizione.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sua azione fosse volta ad ottenere la condanna di per il fatto illecito del Dott. non considerando, _1 PE
invece, che aveva agito, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ex art. 1228 c.c. per le condotte e i comportamenti posti in essere dall'Ing. . CP_8
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere condiviso, avendo, invece, il
Tribunale ben compreso l'azione introdotta dalla . Parte_1
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Parte attrice ha … espressamente dichiarato nei propri atti di aver chiamato la società convenuta a rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. delle condotte del suo dipendente/collaboratore Ing.
, imputandole di aver attivamente partecipato “ ai tentativi di CP_8
sovvertire l'organo di gestione della società attrice” e contestandole che,
pagina 11 di 17 essendosi valsa dell'opera di terzi ( ing. ), la stessa società attrice ( CP_8
rectius convenuta) dovesse, secondo il dettato di cui al citato art. 1228 c.c., rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costui”( cfr. pag.9 sentenza), per poi proseguire affermando “che quanto emerso in causa non [può] portare a qualificare l'operato dell'Ing. quale fatto colposo, né tantomeno CP_8
doloso, così da giustificare le domande attoree”, riprendendo così il contenuto dell'art. 1228 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo qualificato correttamente il rapporto intercorso tra le parti come mandato, non abbia poi valutato attentamente la documentazione in atti, volta a provare gli inadempimenti di agli obblighi di informativa, buona fede, Controparte_1
correttezza e fedeltà.
Nello specifico sostiene che il sodalizio tra l'ing. e il dott. sia CP_8 PE
addirittura iniziato prima dell'assunzione di quest'ultimo, allorquando il Con rappresentante di si sarebbe attivato per assicurare al dott. condizioni PE
economiche più favorevoli di quelle previste nel contratto di mandato;
che, in ogni caso, tale sodalizio in danno della risulterebbe dimostrato dalla Parte_1
fitta corrispondenza intercorsa tra il Fattori e l'ing. , oltre che dalle CP_8
indagini della Polizia giudiziaria.
Anche tale motivo non coglie nel segno, atteso che l'appellante ha, comunque, accettato il compenso del dott. che il contratto tra le parti prevedeva la PE
selezione di un Direttore Generale, quando, invece, la ricerca si è estesa, su indicazione della società, alla figura di Amministratore Delegato che comporta retribuzioni più importanti, stante l'assunzione di responsabilità più gravose;
che, in ogni caso, la retribuzione della società per la ricerca del personale era stabilita in misura fissa e non in base alla remunerazione concordata.
Con riferimento alla documentazione versata in atti che, in tesi, proverebbe il sodalizio a danno della società , va condivisa la valutazione del Parte_1
Tribunale, laddove, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia inadempimento in pagina 12 di 17 capo a così, tra l'altro, osservando: “quand'anche dai predetti _1
scambi di messaggi emergesse un rapporto amicale e di complicità tra il dott.
e l'ing. (cfr. doc. 17 attrice) nonché, talora, delle espressioni PE CP_8
definibili come colorite, ciò non appare integrare gli estremi di una condotta Con rilevante nei termini dell'inadempimento imputabile alla società ed ancora
“ L'esito della indagine e la valutazione dei documenti depositati, a maggior ragione, in questa causa palesa la difficoltà di ravvisare la imputabilità alla Con società della condotta assunta da in seno alla . PE Pt_1
Con Dai documenti allegati risulta come abbia di fatto svolto le attività previste nei contratti stipulati con la tese a selezionare il futuro Parte_1
Amministratore Delegato di detta società, oltre ad altri dirigenti, nonché a favorire la sua successiva integrazione all'interno della realtà aziendale, seguendolo nei primi dodici mesi successivi all'ingresso, al fine di verificarne con continuità l'integrazione nella squadra e il rispetto del mandato”. Con Risulta, quindi, giustificata con le obbligazioni assunte dalla società la messaggistica prodotta in atti, in quanto funzionale a favorire l'integrazione dell'amministratore delegato nella nuova realtà aziendale, tenuto, peraltro, conto che di tali messaggi il Cav. risulta essere stato informato. Pt_1
Il comportamento tenuto dall'ing. non può, quindi, ritenersi espressione CP_8
di una infedeltà o, comunque, di una violazione da parte della società appellata, che risulta, invece, conforme alle obbligazioni assunte.
Né possono rilevare in senso contrario “gli stralci delle indagini, che ugualmente il Tribunale non ha valutato”, considerata la richiesta di archiviazione da parte del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescare e la successiva ordinanza di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari ( doc. 41 e 42 fascicolo convenuta).
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto rilevante quanto affermato nell'ordinanza di archiviazione resa dal GIP presso il
Tribunale di Pescara, non considerando, invece, che è del tutto irrilevante l'art.
pagina 13 di 17 2634 c.c., così come il fatto che il Tribunale di Pescara abbia escluso la responsabilità dell'Ing. ai sensi dell'art. 622 c.p. ( rivelazione segreto CP_8
professionale), trattandosi di un ambito diverso da quello per cui è causa, atteso Con che gli inadempimenti di “ derivano piuttosto dall'aver supportato il Dr. nei suoi programmi e dall'aver taciuto gli stessi a ” ( cfr. PE Parte_1
atto di appello pag. 41),
Il motivo non ha pregio, considerato che il Tribunale ha ben compreso l'azione ex art. 1228 c.c. promossa dalla , ritenendola, tuttavia, infondata. Parte_1
Deve, invece, ritenersi assorbito, con quanto già osservato in ordine ai precedenti motivi di appello, il quinto motivo con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda risarcitoria.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al Parte_1
pagamento in favore di elle spese Controparte_1
di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €.
1.000.001 a €. 2.000.000) e della nota spese in atti in complessivi
€. 24.064,00 di cui €. 7.418,00 per la fase di studio, €. 4.313,00 per la fase introduttiva ed €. 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di Controparte_1
di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 1°
o 3°, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. giova premettere che la disposizione normativa appena citata prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
pagina 14 di 17 condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per limite temeraria presuppone, dunque, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), che si concretizza nella conoscenza dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni formulate ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza, sia dell'elemento oggettivo (il danno sofferto);
a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. Cass. n.24645/2007; Cass n. 21798/2015; Cass. S.U. n.
7583/2004).
Nel caso di specie, parte appellata non ha fornito neppure il più modesto elemento indiziario, limitandosi a chiedere il risarcimento, senza altro aggiungere.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno formulata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
La disposizione normativa appena richiamata prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte;
ne consegue che la condanna, al pagina 15 di 17 pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave ( cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 22405 /2018; Cass. n. 1551/2022 in motivazione).
Orbene nel caso di specie non si ritiene di ravvisare nella presente impugnazione una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso dello strumento processuale, in quanto il presente giudizio non risulta essere stato utilizzato per scopi estranei a quelli individuati dal Legislatore, consistenti nell'accertamento del diritto.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il
13/10/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano in complessivi €. 24.064,00, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in IL il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il 13/10/2023,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1
in VIA F. DE CECCO, 66015 , con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. EBNER MARTINO MARIA (C.F. ) e C.F._1
dell'Avv. ROSSI MAURIZIO ( ) VIA GIULIA, 66 00186 C.F._2
ROMA; ) VIA GIULIA, 66 Parte_2 C.F._3
00186 ROMA, elettivamente domiciliata in VIA UGO FOSCOLO 8 20121
MILANO presso lo Studio dell'Avv. EBNER MARTINO MARIA e dell'Avv.
ROSSI MAURIZIO ) VIA GIULIA, 66 00186 ROMA;
C.F._2
) VIA GIULIA, 66 00186 Parte_2 C.F._3
ROMA , giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA SANTA
MARGHERITA 7 20121 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. POTOTSCHNIG
PAOLO (C.F. ) e dell'Avv. GIOJELLI RICCARDO C.F._4
LUIGI ( ); C.F._5 Parte_3
( ) VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3 20121 C.F._6
MILANO, elettivamente domiciliata in IL, presso lo Studio dell'Avv.
POTOTSCHNIG PAOLO e dell'Avv. GIOJELLI RICCARDO LUIGI
( ) ; ( ) C.F._5 Parte_3 C.F._6
VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3, giusta delega in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il 13/10/2023, in materia di “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
- in riforma della sentenza impugnata per i motivi di appello svolti, accertato che si è resa gravemente inadempiente agli Controparte_1
obblighi di informativa, buona fede, correttezza e fedeltà derivanti dai contratti stipulati con il 16.10.2017 Parte_1
(cfr. doc. 1/1), il 23.1.2018 (cfr. docc. 1/3- 1/5) e il 21.11.2018 (cfr. doc. 1/6), condannare al risarcimento dei danni nella Controparte_1
somma di € 1.638.710,06 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, oltre al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
pagina 2 di 17 Con la pubblicazione di un estratto dell'emananda sentenza, a spese della società appellata, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, e CP_2
IL CP_3
Con vittoria di compensi e spese, come per Legge. Con (3) Ciò ritenendo del tutto infondati i rilievi svolti da in ordine all'asserita inammissibilità e infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c..
Del resto, il Giudice ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disattendendo la pretesa della società appellata.
Con Ugualmente si contesta la richiesta formulata da , ai sensi dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c., sulla quale prenderà più nello specifico posizione nella Parte_1
comparsa conclusionale.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
In via principale:
- respingere in ogni sua parte l'appello proposto da Parte_4
per le ragioni di inammissibilità e manifesta
[...]
infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., in fatto e in diritto, esposte nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8023/2023 del Tribunale di
IL.
In ogni caso:
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A.;
- condannare altresì ex Controparte_5
art. 96, comma 1, o alternativamente comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di di una somma ritenuta congrua, per Controparte_1
responsabilità aggravata, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi. pagina 3 di 17 Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società ha convenuto in Parte_4
giudizio avanti il Tribunale di IL la società , Controparte_1
società di ricerca e selezione di personale qualificato, chiedendo che fosse accertato il grave inadempimento della convenuta agli obblighi di informativa, buona fede, correttezza e fedeltà, derivanti dai contratti stipulati il 16.10.2017, il
23.1.2018 e il 21.11.2018; ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.107.991,00, con la pubblicazione di
[... un estratto della sentenza, a spese della società convenuta, sui quotidiani
, e IL Finanza e con vittoria Controparte_6 CP_7 CP_2
di compensi e spese.
A sostegno delle domande svolte parte attrice ha dedotto che:
- in data 9/16.10.2017 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto la ricerca, da parte di del futuro Direttore Generale della società attrice, in _1
vista della programmata quotazione in borsa di questa, nonché, in data 23.01.2018
e 21.11.2018, altri quattro contratti, aventi ad oggetto la ricerca di ulteriori figure dirigenziali da inserire nell'organizzazione aziendale della società;
- in forza di detti contratti l'attrice corrispondeva alla compensi per circa _1
euro 620.000,00;
- in data 16.05.2018 assumeva come Amministratore Delegato il Parte_1
dott. oltre a ulteriori candidati, tutti individuati dalla Persona_1 _1
- nel maggio 2019 l'assemblea dei soci di revocava per giusta causa Parte_1
dalla carica di Amministratore Delegato e licenziava il dott. a causa di PE
asserite gravi infedeltà poste in essere dallo stesso, che sarebbero consistite, tra l'altro, nel reiterato tentativo di estromettere il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e principale azionista di , aggirando l'assemblea Parte_1
dei soci, e di conseguire indebiti e consistenti vantaggi economici, cercando di pagina 4 di 17 destabilizzare gli equilibri esistenti all'interno dell'organo di gestione della società;
- dalla documentazione delle indagini condotte in sede penale emergeva che a queste attività infedeli avrebbe attivamente partecipato anche l'ing. , CP_8
responsabile di per i rapporti con la , insieme all'ing. _1 Parte_1 CP_9
- la società convenuta poneva in essere condotte inadempienti ai doveri di buona fede, correttezza e fedeltà, condividendo le condotte infedeli e gli interessi personali del dott. anziché tutelare il suo cliente, arrecando danni PE
all'odierna attrice.
Sulla base delle predette circostanze, parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti pari ad euro 1.107.991,00, di cui euro 220.171,00 pari al compenso pattuito per la selezione del dott. euro 287.820,00 pari alle somme versate PE
per la selezione di altre figure professionali, euro 100.000,00 per i costi sostenuti Con per accertare gli inadempimenti posti in essere dal in concorso con ed PE
euro 500.000,00 per il danno all'immagine.
Si costituiva , chiedendo il rigetto integrale delle Controparte_1
domande avversarie, contestando in fatto e in diritto le deduzioni di Parte_1
, nonché formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei residui
[...]
compensi maturati in base ai contratti di mandato richiamati, per un importo di euro 125.253,32, Iva inclusa, di cui alle fatture prodotte.
In particolare, parte convenuta ha osservato che:
- non aveva violato i doveri derivanti dai contratti stipulati con la _1 Parte_1
, ma, al contrario, aveva ben svolto l'attività di selezione dei candidati
[...]
contrattualmente pattuita, inviando alla società attrice plurimi documenti di sintesi dello stato di avanzamento della fase di ricerca e numerosi rapporti confidenziali relativi alle candidature di maggiore interesse per i profili ricercati;
che, al termine di un lungo ed accurato processo di selezione, la Parte_1
aveva scelto come nuovo Direttore Generale e Amministratore Delegato il dott.
considerato dalla stessa società attrice il candidato più adatto;
Persona_1
pagina 5 di 17 che sin dai primi mesi del rapporto professionale avviato con il dott. scelto PE
dall'odierna attrice, l'ing. , nell'interesse della , cercava CP_8 Parte_1
di favorire l'integrazione aziendale del nuovo Amministratore Delegato all'interno della società, intrattenendo periodici colloqui con lo stesso, come espressamente previsto nell'incarico conferito alla che in data 13.11.2018 _1
aveva luogo un programmato incontro tra il dott. il cav. e l'ing. PE Pt_1
, il quale, anche dopo questo incontro, manteneva una linea di CP_8
comunicazione diretta con il cav. , tenendolo costantemente informato Pt_1
sui suoi rapporti con lo stesso dott. che il dott. rappresentava presto PE PE
alla i forti e immediati segnali di contrasto e ostilità da parte del cav. _1 [...]
, accompagnati da indebite ingerenze nelle deleghe e nelle competenze di Pt_1
quest'ultimo e degli altri manager individuati, probabilmente dovuti a un risentimento del cav. , non pronto all'avvicendamento aziendale;
che a Pt_1
seguito del tentativo di adozione, da parte del dott. e dei vicepresidenti PE
della società, di misure correttive dell'assetto delle deleghe, il cav. Pt_1
depositava una denuncia-querela nei confronti del dott. cui seguiva il suo PE
licenziamento, poi impugnato davanti al competente Giudice del Lavoro;
che il procedimento penale nei confronti, tra gli altri, del dott. e dell'ing. PE
si concludeva con un'ordinanza di archiviazione del Gip di Pescara;
CP_8
che le produzioni documentali inerenti alle indagini penali a carico di soggetti diversi da sono inammissibili e inutilizzabili nel presente giudizio, non _1
dovendo peraltro gli stessi essere nella diponibilità della società attrice.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., espletata la fase istruttoria, il Tribunale di IL con sentenza n. 8023 del 13 ottobre 2023 ha rigettato le domande di entrambe le parti, compensando tra di loro le spese di lite.
Nello specifico ha escluso la configurabilità di qualsivoglia inadempimento contrattuale di (per il tramite del suo responsabile di progetto, Ing. _1
) alle obbligazioni assunte verso , osservando: CP_8 Parte_1
pagina 6 di 17 - che i dialoghi (WhatsApp ed e-mail) scambiati tra il Dott. e l'Ing. PE
, posti dall'attrice a fondamento della propria prospettazione, CP_8
risultavano in realtà “fumosi e poco perspicui rispetto all'addebito di inadempimento contrattuale”; e, soprattutto, non erano suscettibili di
“integrare gli estremi di una condotta rilevante nei termini Con dell'inadempimento imputabile alla società ( cfr. pag.8 sentenza);
- che i predetti messaggi, “frutto di intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 560/22 RGNR condotto dalla Procura di Pescara nei confronti dell'Ing. e del Dott. , sono stati ritenuti del CP_8 PE
tutto irrilevanti nell'ambito del menzionato procedimento penale,
“concluso con un'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip”, rispetto alla posizione dell'Ing. di ad avviso della CP_8 _1
magistratura penale, detti messaggi confermavano che, lungi dall'aver
“tramato” alcunché in danno di , l'Ing. si era reso Pt_1 Pt_1 CP_8
“mero destinatario passivo di comunicazioni e documenti aziendali coperti da segreto provenienti unilateralmente da ( cfr. richiesta Persona_1
di archiviazione sub doc. 41 convenuta)”; e [aveva] posto in essere condotte in presenza della “giusta causa” ravvisabile nell'assolvimento dell'incarico professionale ricevuto dalla società ” (cfr. doc. 42 Pt_1
convenuta)”( cfr. pag. 10 sentenza); Con Infatti, dai “documenti allegati risulta come abbia di fatto svolto le attività previste nei contratti stipulati con la tese a selezionare il futuro Parte_1
Amministratore Delegato di detta società, oltre ad altri dirigenti, nonché a favorire la sua successiva integrazione all'interno della realtà aziendale, seguendolo nei primi dodici mesi successivi all'ingresso, al fine di verificarne con continuità l'integrazione nella squadra e il rispetto del mandato” ( cfr. pag.9 sentenza);
- Non poteva, poi, essere imputata a la mancata “adesione” _1
del nuovo amministratore delegato ai desiderata del Presidente della Pt_1
pagina 7 di 17 essendo evidente che “non può essere assicurata dalla Pt_1
Con mandataria una condotta del Fattori in linea con l'assemblea societaria della o con la sua Presidenza”; ( cfr. pag. 10 sentenza) Pt_1
- Che “la società si sarebbe “ potuta attivare per la difesa della Pt_1
linea imprenditoriale sia mediante la revoca del Fattori da amministratore delegato e sia mediante il licenziamento per giusta causa”. ( cfr. pag. 10 sentenza).
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda risarcitoria in quanto non provata.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale svolta da il Tribunale ha _1
affermato che, “avendo le parti concordato di sospendere ogni attività di ricerca dal 26.12.2018 fino al 15.02.2019 (cfr. doc. 28 convenuta pag. 15) ed essendo le predette tre fatture azionate in via riconvenzionale dalla convenuta ricomprese in questo periodo di tempo, le stesse risultano relative a importi non dovuti”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha, in via preliminare, Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 1° ottobre 2024, il consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello, affidando il gravame a cinque motivi Controparte_5
di censura: pagina 8 di 17 - 1)“violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, Comma 2, n. 4), c.p.c.
– motivazione apparente – nullità della sentenza”;
- 2) “errata e contraddittoria qualificazione della fattispecie dedotta”;
3) “errata valutazione degli elementi di fatto-violazione degli art. 1375, 1710 e
1176 c.c.”
4) “errata valutazione degli elementi di fatto- inconferenza dell'art. 2634 c.c. e irrilevanza dell'antagonismo di interessi”;
5) “omessa valutazione di prove documentali- violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c”.
Osserva preliminarmente la Corte come la rimessione della causa in decisione disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da
[...]
Controparte_1
Va poi osservato che l'appellata non ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle fatture, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate. Le ragioni di impugnazione non introducono, infatti, elementi e profili che consentono una revisione della sentenza appellata che risulta congruamente e correttamente motivata.
Con riguardo al primo motivo d'appello ed alla eccepita nullità della sentenza, la ritiene che la decisione impugnata non renda percepibili le ragioni Parte_1
della decisione in quanto contenente argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento espresso, non consentendosi alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dal primo giudice.
Nello specifico lamenta che il Tribunale si sia contraddetto in quanto, dopo aver rilevato che era stata estranea al procedimento penale e a quello _1
davanti al giudice del lavoro, abbia poi di fatto fondato la propria decisione pagina 9 di 17 proprio sull'ordinanza di archiviazione e si duole che il Tribunale abbia escluso ogni responsabilità di in quanto non potevano essere a lei imputati _1
i comportamenti del dott. non considerando, invece, che la PE Parte_1
aveva agito ex art. 1228 c.c., con la conseguenza che ogni riferimento alle condotte del era irrilevante, mentre aveva rilievo il fatto che PE _1
si fosse avvalsa dell'opera dell'ing. , di cui, quindi, doveva rispondere. CP_8
Da ultimo l'appellante ritiene apparente la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria in quanto sfornita di prova.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non risulti viziata da motivazione apparente o illogica.
La nullità per motivazione apparente o illogica ricorre, invero, quando il provvedimento, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass. S.U. 22232/2016;
8053/2014).
Il Tribunale nell'impianto motivazionale ha ben inteso il titolo invocato dalla
[...]
, pretesa risarcitoria ex art. 1228 c.c. per le condotte del suo dipendente/ Pt_1
collaboratore Ing. che avrebbe attivamente partecipato ai tentativi di CP_8
sovvertire l'organo di gestione della società attrice e per essersi avvalsa dell'opera di costui, ma ha escluso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità della società per il comportamento del proprio responsabile di progetto, Ing. _1
, tenendo in debita considerazione tutti i dati di causa acquisiti, Parte_5
aventi ad oggetto il contenuto di specifiche previsioni contrattuali concordate tra e nell'ambito degli incarichi;
il comportamento Parte_1 _1
tenuto dalle parti nel corso della esecuzione di detti incarichi;
le conclusioni a cui pagina 10 di 17 è giunta la magistratura penale, all'esito della disamina di tutto il materiale sottoposto alla sua attenzione.
Alcuna contraddittorietà è poi rinvenibile nella motivazione della sentenza, che ha correttamente tenuto conto anche degli esiti del procedimento penale, la cui documentazione è stata, peraltro, prodotta proprio dall'appellante.
Anche con riguardo alla domanda risarcitoria, le motivazioni indicate nella gravata sentenza sono chiaramente presenti e specifiche, così da non integrare l'ipotesi di carenza di motivazione o di motivazione apparente;
dall'altro non possono neppure reputarsi di per sé illogiche o erronee, avendo il Tribunale fatto riferimento alla documentazione versata in atti, rappresentata per lo più dai messaggi Whatsapp, dagli scambi via e-mail e dalle risultanze raggiunte in sede penale.
Nella specie, quindi, va escluso che la motivazione della sentenza impugnata possa essere giudicata meramente apparente, ossia che essa non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale, emergendo chiaramente sia il principio di diritto applicato che le ragioni poste a fondamento della statuizione.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sua azione fosse volta ad ottenere la condanna di per il fatto illecito del Dott. non considerando, _1 PE
invece, che aveva agito, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ex art. 1228 c.c. per le condotte e i comportamenti posti in essere dall'Ing. . CP_8
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere condiviso, avendo, invece, il
Tribunale ben compreso l'azione introdotta dalla . Parte_1
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “Parte attrice ha … espressamente dichiarato nei propri atti di aver chiamato la società convenuta a rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. delle condotte del suo dipendente/collaboratore Ing.
, imputandole di aver attivamente partecipato “ ai tentativi di CP_8
sovvertire l'organo di gestione della società attrice” e contestandole che,
pagina 11 di 17 essendosi valsa dell'opera di terzi ( ing. ), la stessa società attrice ( CP_8
rectius convenuta) dovesse, secondo il dettato di cui al citato art. 1228 c.c., rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costui”( cfr. pag.9 sentenza), per poi proseguire affermando “che quanto emerso in causa non [può] portare a qualificare l'operato dell'Ing. quale fatto colposo, né tantomeno CP_8
doloso, così da giustificare le domande attoree”, riprendendo così il contenuto dell'art. 1228 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo qualificato correttamente il rapporto intercorso tra le parti come mandato, non abbia poi valutato attentamente la documentazione in atti, volta a provare gli inadempimenti di agli obblighi di informativa, buona fede, Controparte_1
correttezza e fedeltà.
Nello specifico sostiene che il sodalizio tra l'ing. e il dott. sia CP_8 PE
addirittura iniziato prima dell'assunzione di quest'ultimo, allorquando il Con rappresentante di si sarebbe attivato per assicurare al dott. condizioni PE
economiche più favorevoli di quelle previste nel contratto di mandato;
che, in ogni caso, tale sodalizio in danno della risulterebbe dimostrato dalla Parte_1
fitta corrispondenza intercorsa tra il Fattori e l'ing. , oltre che dalle CP_8
indagini della Polizia giudiziaria.
Anche tale motivo non coglie nel segno, atteso che l'appellante ha, comunque, accettato il compenso del dott. che il contratto tra le parti prevedeva la PE
selezione di un Direttore Generale, quando, invece, la ricerca si è estesa, su indicazione della società, alla figura di Amministratore Delegato che comporta retribuzioni più importanti, stante l'assunzione di responsabilità più gravose;
che, in ogni caso, la retribuzione della società per la ricerca del personale era stabilita in misura fissa e non in base alla remunerazione concordata.
Con riferimento alla documentazione versata in atti che, in tesi, proverebbe il sodalizio a danno della società , va condivisa la valutazione del Parte_1
Tribunale, laddove, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia inadempimento in pagina 12 di 17 capo a così, tra l'altro, osservando: “quand'anche dai predetti _1
scambi di messaggi emergesse un rapporto amicale e di complicità tra il dott.
e l'ing. (cfr. doc. 17 attrice) nonché, talora, delle espressioni PE CP_8
definibili come colorite, ciò non appare integrare gli estremi di una condotta Con rilevante nei termini dell'inadempimento imputabile alla società ed ancora
“ L'esito della indagine e la valutazione dei documenti depositati, a maggior ragione, in questa causa palesa la difficoltà di ravvisare la imputabilità alla Con società della condotta assunta da in seno alla . PE Pt_1
Con Dai documenti allegati risulta come abbia di fatto svolto le attività previste nei contratti stipulati con la tese a selezionare il futuro Parte_1
Amministratore Delegato di detta società, oltre ad altri dirigenti, nonché a favorire la sua successiva integrazione all'interno della realtà aziendale, seguendolo nei primi dodici mesi successivi all'ingresso, al fine di verificarne con continuità l'integrazione nella squadra e il rispetto del mandato”. Con Risulta, quindi, giustificata con le obbligazioni assunte dalla società la messaggistica prodotta in atti, in quanto funzionale a favorire l'integrazione dell'amministratore delegato nella nuova realtà aziendale, tenuto, peraltro, conto che di tali messaggi il Cav. risulta essere stato informato. Pt_1
Il comportamento tenuto dall'ing. non può, quindi, ritenersi espressione CP_8
di una infedeltà o, comunque, di una violazione da parte della società appellata, che risulta, invece, conforme alle obbligazioni assunte.
Né possono rilevare in senso contrario “gli stralci delle indagini, che ugualmente il Tribunale non ha valutato”, considerata la richiesta di archiviazione da parte del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescare e la successiva ordinanza di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari ( doc. 41 e 42 fascicolo convenuta).
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto rilevante quanto affermato nell'ordinanza di archiviazione resa dal GIP presso il
Tribunale di Pescara, non considerando, invece, che è del tutto irrilevante l'art.
pagina 13 di 17 2634 c.c., così come il fatto che il Tribunale di Pescara abbia escluso la responsabilità dell'Ing. ai sensi dell'art. 622 c.p. ( rivelazione segreto CP_8
professionale), trattandosi di un ambito diverso da quello per cui è causa, atteso Con che gli inadempimenti di “ derivano piuttosto dall'aver supportato il Dr. nei suoi programmi e dall'aver taciuto gli stessi a ” ( cfr. PE Parte_1
atto di appello pag. 41),
Il motivo non ha pregio, considerato che il Tribunale ha ben compreso l'azione ex art. 1228 c.c. promossa dalla , ritenendola, tuttavia, infondata. Parte_1
Deve, invece, ritenersi assorbito, con quanto già osservato in ordine ai precedenti motivi di appello, il quinto motivo con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda risarcitoria.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al Parte_1
pagamento in favore di elle spese Controparte_1
di lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €.
1.000.001 a €. 2.000.000) e della nota spese in atti in complessivi
€. 24.064,00 di cui €. 7.418,00 per la fase di studio, €. 4.313,00 per la fase introduttiva ed €. 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di Controparte_1
di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 1°
o 3°, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. giova premettere che la disposizione normativa appena citata prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
pagina 14 di 17 condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per limite temeraria presuppone, dunque, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), che si concretizza nella conoscenza dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni formulate ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza, sia dell'elemento oggettivo (il danno sofferto);
a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. Cass. n.24645/2007; Cass n. 21798/2015; Cass. S.U. n.
7583/2004).
Nel caso di specie, parte appellata non ha fornito neppure il più modesto elemento indiziario, limitandosi a chiedere il risarcimento, senza altro aggiungere.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno formulata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
La disposizione normativa appena richiamata prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte;
ne consegue che la condanna, al pagina 15 di 17 pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave ( cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 22405 /2018; Cass. n. 1551/2022 in motivazione).
Orbene nel caso di specie non si ritiene di ravvisare nella presente impugnazione una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso dello strumento processuale, in quanto il presente giudizio non risulta essere stato utilizzato per scopi estranei a quelli individuati dal Legislatore, consistenti nell'accertamento del diritto.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 8023/2023, pubblicata il
13/10/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano in complessivi €. 24.064,00, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in IL il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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