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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2024 RG promossa da ( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. SECCHI LAURA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. BENENATI MARIA SPERANZA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E SEDE CP_2
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare la riforma della sentenza impugnata e accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso il R_ padre e con diritto dovere della madre di tenerlo con sé quando lo vorrà compatibilmente con le esigenze del minore.
2) Stabilire quale contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio e del figlio maggiorenne un assegno mensile pari a €.300,00 da R_ Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonchè il 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'Assegno Unico nell'interesse dei figli venga percepito al 50% tra i genitori.
1) Stabilire la mancanza dei presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile.
2) Revocare altresì l'obbligo imposto al di contribuire al canone di T_ locazione relativo all'immobile familiare.
3) Con vittoria di spese e onorari. Parte appellata: voglia la Corte, a fronte dei mutamenti delle circostanze, avvenuti in corso di causa, la come sopra difesa e rappresentata, chiede CP_1 che la Corte d'Appello, deter mantenimento del figlio , a carico del R_
in €.150,00 mensili, con riduzione del contributo per il pagamento T_ dell'affitto in misura della metà di quanto attualmente dovuto dal con T_ assegno unico interamente a favore della che è il soggetto CP_1 economicamente più debole tra i genitori, fermo l'assegno divorzile. Svolgimento del processo Con sentenza n. 533/2024, emessa in data 27.4.2024, il Tribunale di Sassari dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato il 6.5.2006 tra T_
e , limitandosi nel dispositivo a confermare le
[...] Controparte_1 condizioni “contenute nella sentenza di separazione”, con la quale i due figli, al tempo entrambi minori, e , erano stati affidati congiuntamente Per_2 R_ ai genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed era stato posto a carico del un contributo per il T_ mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ed euro 300,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui la viveva con i figli, nonché un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie di euro 100,00 mensili. Il tribunale gravato, nella parte motiva della sentenza, sosteneva che non poteva “essere apportata alle condizioni assunte nella sentenza di separazione” alcuna modifica, “atteso il fatto, pacificamente ammesso, che il figlio maggiore
è tornato a vivere presso la madre, con ciò vendendosi ricomposto, Per_2 riguardo ai figli il contesto preso in considerazione dalla citata sentenza” e che
“nessuna variazione reddituale si è verificata nella sfera patrimoniale del rispetto alle condizioni reddituali tenute presenti al momento della T_
di separazione risalente all'anno 2021”. Di conseguenza, il giudice di prime cure dichiarava il “tenuto a T_ corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di € 600 mensili come previsto nella sentenza di separazione oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF”, riconoscendo integralmente l'assegno unico in favore della “attese le sue precarie condizioni reddituali e la prevalente CP_1 collocazione del minore presso di lei”, e confermando inoltre l'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 100,00 mensili.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui: Parte_1
i) non considerava le mutate circostanze di fatto rappresentate dal T_ nelle note conclusionali depositate prima dell'udienza di remissione della causa in decisione, in violazione dell'art. 473bis. 19 cpc, relativo alla possibilità per le parti di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova sull'affidamento e sul mantenimento di figli minori, posto che il dava atto che i due figli si T_ erano nel frattempo trasferiti dal padre ed allontanati dalla casa familiare, anche a causa di comportamenti disfunzionali della madre;
ii) non valutava correttamente la capacità reddituale del la cui retribuzione era T_ pesantemente gravata da finanziamenti aperti in costanza di matrimonio ed oggetto di rinegoziazione, per una rata mensile di oltre 700,00 euro;
iii) riconosceva in favore della l'intero assegno unico universale;
iv) CP_1 confermava l'assegno di divorzio per euro 100,00 mensili in difetto dei relativi presupposti. Infine, il ha richiesto l'audizione del minore , non sentito in T_ R_ primo grado, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Sulas si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il Controparte_1 rigett conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La corte, in conformità a quanto previsto nell'art. 473bis.4 cpc, ha disposto l'audizione di e all'esito, concesso un termine per note scritte, ha R_ trattenuto la causa in decisione. Motivi della decisione Giova preliminarmente ripercorrere quanto allegato e dedotto dalle parti nel corso del giudizio. Con ricorso depositato il 18.9.2023, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo lo scioglimento del matrimonio ed allegando Controparte_1 che:
- aveva contratto matrimonio in Tresnuraghes in data 6.5.2006 con
[...]
e dall'unione erano nati due figli, il 7.2.2006 e Controparte_1 Per_2
il 13.01.2011; R_
- le parti si erano separate con sentenza n. 1268/2021, con cui i due figli, al tempo entrambi minori, erano stati affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed era stato posto a carico del un contributo per il T_ mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ed euro 300,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della casa in cui la viveva con i figli nonché un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie di euro 100,00 mensili;
- da qualche tempo il figlio aveva lasciato l'abitazione familiare in Per_2 cui viveva con la madre ferirsi dal padre, ed il minore , R_ dopo qualche giorno trascorso con il padre, era rientrato presso l'abitazione familiare “pur controvoglia per evitare di lasciare sola la mamma”;
- la lavorava saltuariamente in nero, percepiva il reddito di CP_1 cittadinanza e l'intero assegno unico pari a euro 360,00, non attivandosi
“al fine di reperire una occupazione lavorativa per far fronte alle esigenze dei figli creando una situazione di forte disagio che si ripercuote sull'intero nucleo familiare”;
- il dipendente del Ministero della Difesa, percepiva uno stipendio T_ medio netto mensile di euro 1.800,00 gravato da due cessioni del quinto derivanti da due finanziamenti accesi durante il matrimonio a fronte di una operazione di consolidamento del novembre 2020, per un importo totale di euro 715,00 mensili, residuando una somma di euro 1.100,00 con cui doveva versare gli assegni di mantenimento, euro 600,00 in totale, ed il contributo per la locazione dell'immobile in cui viveva la la quale, nonostante la giovane età, nulla faceva per reperire una CP_1 attività lavorativa. Alla luce di tali allegazioni, il domandava: - l'affido condiviso dei due T_ minori, con collocazione del minore presso il padre e del minore Per_2 R_ presso la madre e diritto dovere dei genitori di vederli e tenerli con loro quando lo vorranno compatibilmente con le esigenze dei minori;
- un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio pari a euro 250,00 oltre R_ al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico nell'interesse dei figli al 50% tra i genitori;
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della e CP_1 dell'obbligo imposto al di contribuire al canone di l e T_ dell'immobile abitato dalla CP_1 La si costituiva in giudizio chiedendo la conferma delle condizioni della CP_1 separazione ed allegando che:
- la famiglia, prima della sua disgregazione, abitava in un alloggio di servizio posto a disposizione dall'Arma dei Carabinieri in Sorso, dove il era assegnato quale carabiniere ed in seguito alla separazione, T_ persa la disponibilità dell'alloggio per sé e per la famiglia, la veniva CP_1 costretta a prendere una casa in affitto per abitarla con i figli necessitando del contributo del posta la totale assenza di T_ redditi;
- l'obiettivo del era “quello di trascinare i figli presso di sé, T_
(incurante del loro benessere), pur di sottrarsi agli impegni economici che comporta il collocamento dei figli minori presso la madre”;
- aveva lasciato la scuola, “assecondato ed incoraggiato dal padre” Per_2
e trascorreva il suo tempo senza fare nulla presso la casa del T_ mentre aveva continuato a vivere con la madre;
R_
- aveva costantemente cercato una occupazione stabile ma aveva trovato solo un lavoro come badante part time per circa 120,00 euro nette al mese mentre l'affitto per la casa di abitazione era di euro 370,00, di cui percepiva euro 300,00 dal e l'assegno unico ammontava ad T_ euro 270,00 mensili e non euro 360,00;
- i debiti non erano stati accesi per esigenze familiari. All'udienza del 12.2.2024, le parti davano atto che nelle more era Per_2 tornato a vivere presso la madre e il tribunale rinviava per la decisione della causa all'udienza del 17.4.2024, con i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc per le note conclusionali, sul presupposto che “l'unico mezzo istruttorio dedotto è l'audizione dei figli ciò al fine di verificare ove gli stessi siano collocati, avuto riguardo alla concorde dichiarazione che è tornato a vivere presso la Per_2 madre, non procede all'audizione dei figli” (vedi ordinanza del 12.2.2024). Depositate le note conclusionali, con la sentenza gravata, il giudice di merito confermava le condizioni già fissate in sede di separazione. Prima di procedere all'analisi dei motivi di censura, appare opportuno rilevare come nella sentenza impugnata, il tribunale, pur dando atto nel dispositivo della conferma, senza alcuna ulteriore precisazione, delle condizioni contenute nella sentenza di separazione, dove il contributo per il mantenimento dei figli era stato fissato in euro 500,00 mensili, nella parte motiva riportava erroneamente tale onere in euro 600,00 mensili. Entrambe le parti, peraltro, nelle loro conclusioni fanno riferimento ad un importo complessivo di euro 500,00.
A) Dell'affidamento e del collocamento di e del mantenimento R_ dei figli. Il ha innanzi tutto contestato la sentenza nella parte in cui confermava T_ le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori, senza considerare le circostanze di fatto allegate con la comparsa conclusionale depositata il 18.3.2024 ex art. 473bis.28 cpc, in forza di quanto disposto dall'art. 473bis.19 cpc sulla possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova in ordine all'affidamento e al mantenimento dei fili minori. In particolare, con tale nota conclusionale, il allegava che “la T_ situazione del nucleo familiare è(era) ulteriormente mutata: il minore R_
(ha compiuto 13 anni lo scorso 13 gennaio) ha deciso di andare a vivere con il padre” ed era stato “accolto nella abitazione dove attualmente (il vive T_ con la compagna;
da ormai un mese si reca presso l'abitazione materna R_ una volta a settimana e non ha più voluto pernottare presso la madre” mentre
“ (divenuto maggiorenne lo scorso 7 Febbraio)”, era rientrato presso Per_2
“l'abitazione materna solamente per il pernottamento notturno posto che il aveva lasciato l'immobile in cui viveva con il figlio non riuscendo a T_ rne i costi, dovendo provvedere anche alla casa familiare”, precisando che anche non voleva più stare con la madre e si stava adoperando Per_2 per “reperire una collocazione confacente per lui e entrambi i suoi figli”. Per tali motivi, il domandava “l'audizione dei figli e ”. T_ Per_2 R_
La dal canto suo, nella memoria di replica, contestava “che – nell'arco CP_1 del pochissimo tempo trascorso – sia siano (di nuovo) capovolti tutti gli assetti familiari e miracolosamente abbiano trovato realizzazione le condizioni agognate dal che gli possano permettere di non versare danaro alla T_
, eccependo l'inammissibilità delle nuove deduzioni. CP_1
Il tribunale, senza nulla argomentare in ordine alle nuove allegazioni del e alla specifica richiesta di audizione dei due figli, con la sentenza T_ gravata confermava le condizioni della separazione anche in punto di affidamento e collocamento del figlio minore e di mantenimento di entrambi. Orbene, stante l'evidente violazione dell'art. 473bis.4cpc - secondo cui
“Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”, tanto più in una ipotesi in cui l'audizione era espressamente richiesta – la Corte ha proceduto all'audizione del minore , di anni 14. R_
Orbene, ha chiaramente manifestato davanti al collegio la sua volontà di R_ vivere s nte dal padre e di andare dalla mamma “tutte le volte che vuole”, vivendo entrambi nello stesso paese, con l'espresso desiderio che i genitori “la smettessero di litigare e di mettermi in mezzo alle loro cose”. Quanto ad è altresì emerso che da gennaio 2025, il ragazzo, ormai Per_2 maggiorenne essendo nato nel 2006, ha trovato una occupazione e si è trasferito a Sassari, come documentato dal nelle produzioni allegate T_ alle note autorizzate del 6.3.2025. Orbene, alla luce di tali nuove circostanze, va, quindi, innanzi tutto disposto il collocamento del minore presso il padre, come dallo stesso R_ inequivocabilmente auspicato, con possibilità per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente comunque con le esigenze e gli impegni del minore. Data la chiara volontà manifestata alla Corte dal minore, ormai quattordicenne, non è sufficiente quanto meramente dedotto dalla nelle sue note CP_1 autorizzate in ordine al fatto che “il miglior interesse” del figlio sarebbe quello di stare con la madre, essendo la persona “più adatta a prendersi cura” dello stesso e “a seguirlo nella scuola e nei suoi impegni extrascolastici”. Peraltro, è appena il caso di sottolineare che le decisioni in ordine al collocamento dei minori possono mutare in qualsiasi tempo, trattandosi di statuizioni che passano in giudicato solo "rebus sic stantibus" e rivedibili in qualsiasi momento se dovesse manifestarsi un qualche disagio per il minore. Pertanto, venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ormai economicamente indipendente, e collocato il figlio ancora minorenne presso il padre, va revocato, con decorrenza da gennaio 2025 per entrambi, l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli. T_
Risulta, infatti, che da gennaio abbia trovato un lavoro e si sia Per_2 R_ di fatto trasferito dal padre. L'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, per la somma di euro 500,00 mensili, è rimasto, invece, inalterato fino a tale data.
B) Degli ulteriori motivi di appello: capacità reddituale del T_ assegno di divorzio e assegno unico. Gli ulteriori motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi alla valutazione della capacità reddituale delle parti. Con essi il si è doluto della sentenza perché: ii) non valutava T_ correttament capacità reddituale, la cui retribuzione era pesantemente gravata da finanziamenti aperti in costanza di matrimonio ed oggetto di rinegoziazione, per una rata mensile di oltre 700,00 euro;
iii) riconosceva in favore della l'intero assegno unico universale;
iv) confermava l'assegno CP_1 di divorzio per euro 100,00 mensili in difetto dei relativi presupposti. Orbene, quanto alla capacità economica dell'appellante - militare dell'arma dei carabinieri con uno stipendio netto di circa euro 2.200,00 e trattenute alla fonte di circa 715,00 euro mensili per finanziamenti - dalle produzioni del (doc. 7) risultano due finanziamenti aperti, il primo, nel 2020, quello T_ con , di euro 32.990,00 per una rata mensile di euro 359,00, e, quindi, Pt_2 prima della separazione risalente al 2021, ed il secondo, con Agos Ducato, acceso in data 17.2.2021, di euro 25.000,00, di cui però non è dato sapere l'entità della rata. Dagli estratti conto versati in atti, risulta, inoltre, un ulteriore finanziamento, da IBL Banca, di cui non è depositato il contratto, di complessivi euro 34.944,00 accreditati sul conto corrente del in data 15.3.2022 (vedi T_ allegati alla memoria di primo grado 18.1.2024), utilizzato in parte per estinguere quello precedente di Agos del 2021, come da versamento di euro 15.000,00 effettuato il medesimo giorno (dall'estratto conto risulta, infatti, come causale pagamento finanziamento Agos il cui numero corrisponde con quello contratto il 17.2.2021). Emerge, inoltre, un ulteriore versamento di euro 2.200,00 il successivo 18.3.2024 per finanziamento Findomestic, di cui nulla è dato sapere. Pertanto, come correttamente evidenziato in sentenza, in realtà non tutti i finanziamenti citati risultano effettuati nell'interesse della famiglia, posto che l'ultimo, del 2022, di cui non è in atti il relativo contratto, veniva utilizzato solo in parte per estinguere un precedente finanziamento, quello Agos, contratto inoltre quando le parti si stavano separando nel 2021. Infine, risultano dagli estratti conto diversi versamenti in contati, ad esempio nel 2022 per circa euro 10.000,00 e nel 2023 per euro 3.000,00, di cui nulla è dato sapere. Ciò posto, quanto alla posizione reddituale della è incontestato – lo CP_1 stesso allegava che la svolgeva attività solo saltuaria (vedi T_ CP_1 ricorso introduttivo del giudizio) - che la stessa presti attività saltuaria di badante con un netto mensile di euro 150,00 (come da documentazione depositata dalla stessa con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado) e che versi un canone di affitto di euro 370,00 mensili. Le parti, infatti, fino alla separazione avevano vissuto nell'alloggio di servizio e successivamente la aveva dovuto trovare una abitazione per sé e per i CP_1 figli. Del tutto verosimilmente, quindi, posto che nessuna delle parti ha introdotto allegazioni precise sul punto, anche durante la convivenza matrimoniale la si era limitata ad esercitare attività saltuaria. CP_1
Alla luce di tali risultanze, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della un assegno divorzile, quanto meno in CP_1 relazione alla necessità di rimediare, in funzione assistenziale, allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti, in difetto di ulteriori precisi elementi di valutazione per sostenere anche una funzione perequativo-compensativa, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte secondo cui, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, però, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). L'entità di tale assegno va fissata in euro 300,00, onnicomprensivi anche del contributo per la locazione. Infine, dato l'affido congiunto di , seppur con collocamento presso il R_ padre, va disposto che l'assegno unico - sempre con decorrenza da gennaio 2025 e fermo il riconoscimento integrale in favore della madre per il periodo precedente stante l'accertata sperequazione economico-reddituale accertata - sia riconosciuto in favore di entrambi i genitori. Spese compensate dato l'esito e la natura del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 533/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il 27.4.2024, fermo l'affido congiunto di : R_
- dispone il collocamento del minore figlio presso il padre, con possibilità per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore;
- revoca, con decorrenza da gennaio 2025, l'obbligo del di versare T_ in favore della l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di CP_1 mantenimento dei due figli;
- riconosce da gennaio 2025 in favore di entrambi i genitori al 50% ciascuno l'assegno unico universale;
- riconosce in favore della un assegno di divorzio di euro 300,00 CP_1 mensili, da rivalutare annualmente secondo ISTAT;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 19/3/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
APPELLANTE contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. BENENATI MARIA SPERANZA che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E SEDE CP_2
INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Parte appellante: voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare la riforma della sentenza impugnata e accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso il R_ padre e con diritto dovere della madre di tenerlo con sé quando lo vorrà compatibilmente con le esigenze del minore.
2) Stabilire quale contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio e del figlio maggiorenne un assegno mensile pari a €.300,00 da R_ Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonchè il 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'Assegno Unico nell'interesse dei figli venga percepito al 50% tra i genitori.
1) Stabilire la mancanza dei presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile.
2) Revocare altresì l'obbligo imposto al di contribuire al canone di T_ locazione relativo all'immobile familiare.
3) Con vittoria di spese e onorari. Parte appellata: voglia la Corte, a fronte dei mutamenti delle circostanze, avvenuti in corso di causa, la come sopra difesa e rappresentata, chiede CP_1 che la Corte d'Appello, deter mantenimento del figlio , a carico del R_
in €.150,00 mensili, con riduzione del contributo per il pagamento T_ dell'affitto in misura della metà di quanto attualmente dovuto dal con T_ assegno unico interamente a favore della che è il soggetto CP_1 economicamente più debole tra i genitori, fermo l'assegno divorzile. Svolgimento del processo Con sentenza n. 533/2024, emessa in data 27.4.2024, il Tribunale di Sassari dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato il 6.5.2006 tra T_
e , limitandosi nel dispositivo a confermare le
[...] Controparte_1 condizioni “contenute nella sentenza di separazione”, con la quale i due figli, al tempo entrambi minori, e , erano stati affidati congiuntamente Per_2 R_ ai genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed era stato posto a carico del un contributo per il T_ mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ed euro 300,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui la viveva con i figli, nonché un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie di euro 100,00 mensili. Il tribunale gravato, nella parte motiva della sentenza, sosteneva che non poteva “essere apportata alle condizioni assunte nella sentenza di separazione” alcuna modifica, “atteso il fatto, pacificamente ammesso, che il figlio maggiore
è tornato a vivere presso la madre, con ciò vendendosi ricomposto, Per_2 riguardo ai figli il contesto preso in considerazione dalla citata sentenza” e che
“nessuna variazione reddituale si è verificata nella sfera patrimoniale del rispetto alle condizioni reddituali tenute presenti al momento della T_
di separazione risalente all'anno 2021”. Di conseguenza, il giudice di prime cure dichiarava il “tenuto a T_ corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di € 600 mensili come previsto nella sentenza di separazione oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF”, riconoscendo integralmente l'assegno unico in favore della “attese le sue precarie condizioni reddituali e la prevalente CP_1 collocazione del minore presso di lei”, e confermando inoltre l'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 100,00 mensili.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui: Parte_1
i) non considerava le mutate circostanze di fatto rappresentate dal T_ nelle note conclusionali depositate prima dell'udienza di remissione della causa in decisione, in violazione dell'art. 473bis. 19 cpc, relativo alla possibilità per le parti di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova sull'affidamento e sul mantenimento di figli minori, posto che il dava atto che i due figli si T_ erano nel frattempo trasferiti dal padre ed allontanati dalla casa familiare, anche a causa di comportamenti disfunzionali della madre;
ii) non valutava correttamente la capacità reddituale del la cui retribuzione era T_ pesantemente gravata da finanziamenti aperti in costanza di matrimonio ed oggetto di rinegoziazione, per una rata mensile di oltre 700,00 euro;
iii) riconosceva in favore della l'intero assegno unico universale;
iv) CP_1 confermava l'assegno di divorzio per euro 100,00 mensili in difetto dei relativi presupposti. Infine, il ha richiesto l'audizione del minore , non sentito in T_ R_ primo grado, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Sulas si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il Controparte_1 rigett conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La corte, in conformità a quanto previsto nell'art. 473bis.4 cpc, ha disposto l'audizione di e all'esito, concesso un termine per note scritte, ha R_ trattenuto la causa in decisione. Motivi della decisione Giova preliminarmente ripercorrere quanto allegato e dedotto dalle parti nel corso del giudizio. Con ricorso depositato il 18.9.2023, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo lo scioglimento del matrimonio ed allegando Controparte_1 che:
- aveva contratto matrimonio in Tresnuraghes in data 6.5.2006 con
[...]
e dall'unione erano nati due figli, il 7.2.2006 e Controparte_1 Per_2
il 13.01.2011; R_
- le parti si erano separate con sentenza n. 1268/2021, con cui i due figli, al tempo entrambi minori, erano stati affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed era stato posto a carico del un contributo per il T_ mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ed euro 300,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della casa in cui la viveva con i figli nonché un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie di euro 100,00 mensili;
- da qualche tempo il figlio aveva lasciato l'abitazione familiare in Per_2 cui viveva con la madre ferirsi dal padre, ed il minore , R_ dopo qualche giorno trascorso con il padre, era rientrato presso l'abitazione familiare “pur controvoglia per evitare di lasciare sola la mamma”;
- la lavorava saltuariamente in nero, percepiva il reddito di CP_1 cittadinanza e l'intero assegno unico pari a euro 360,00, non attivandosi
“al fine di reperire una occupazione lavorativa per far fronte alle esigenze dei figli creando una situazione di forte disagio che si ripercuote sull'intero nucleo familiare”;
- il dipendente del Ministero della Difesa, percepiva uno stipendio T_ medio netto mensile di euro 1.800,00 gravato da due cessioni del quinto derivanti da due finanziamenti accesi durante il matrimonio a fronte di una operazione di consolidamento del novembre 2020, per un importo totale di euro 715,00 mensili, residuando una somma di euro 1.100,00 con cui doveva versare gli assegni di mantenimento, euro 600,00 in totale, ed il contributo per la locazione dell'immobile in cui viveva la la quale, nonostante la giovane età, nulla faceva per reperire una CP_1 attività lavorativa. Alla luce di tali allegazioni, il domandava: - l'affido condiviso dei due T_ minori, con collocazione del minore presso il padre e del minore Per_2 R_ presso la madre e diritto dovere dei genitori di vederli e tenerli con loro quando lo vorranno compatibilmente con le esigenze dei minori;
- un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio pari a euro 250,00 oltre R_ al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico nell'interesse dei figli al 50% tra i genitori;
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della e CP_1 dell'obbligo imposto al di contribuire al canone di l e T_ dell'immobile abitato dalla CP_1 La si costituiva in giudizio chiedendo la conferma delle condizioni della CP_1 separazione ed allegando che:
- la famiglia, prima della sua disgregazione, abitava in un alloggio di servizio posto a disposizione dall'Arma dei Carabinieri in Sorso, dove il era assegnato quale carabiniere ed in seguito alla separazione, T_ persa la disponibilità dell'alloggio per sé e per la famiglia, la veniva CP_1 costretta a prendere una casa in affitto per abitarla con i figli necessitando del contributo del posta la totale assenza di T_ redditi;
- l'obiettivo del era “quello di trascinare i figli presso di sé, T_
(incurante del loro benessere), pur di sottrarsi agli impegni economici che comporta il collocamento dei figli minori presso la madre”;
- aveva lasciato la scuola, “assecondato ed incoraggiato dal padre” Per_2
e trascorreva il suo tempo senza fare nulla presso la casa del T_ mentre aveva continuato a vivere con la madre;
R_
- aveva costantemente cercato una occupazione stabile ma aveva trovato solo un lavoro come badante part time per circa 120,00 euro nette al mese mentre l'affitto per la casa di abitazione era di euro 370,00, di cui percepiva euro 300,00 dal e l'assegno unico ammontava ad T_ euro 270,00 mensili e non euro 360,00;
- i debiti non erano stati accesi per esigenze familiari. All'udienza del 12.2.2024, le parti davano atto che nelle more era Per_2 tornato a vivere presso la madre e il tribunale rinviava per la decisione della causa all'udienza del 17.4.2024, con i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc per le note conclusionali, sul presupposto che “l'unico mezzo istruttorio dedotto è l'audizione dei figli ciò al fine di verificare ove gli stessi siano collocati, avuto riguardo alla concorde dichiarazione che è tornato a vivere presso la Per_2 madre, non procede all'audizione dei figli” (vedi ordinanza del 12.2.2024). Depositate le note conclusionali, con la sentenza gravata, il giudice di merito confermava le condizioni già fissate in sede di separazione. Prima di procedere all'analisi dei motivi di censura, appare opportuno rilevare come nella sentenza impugnata, il tribunale, pur dando atto nel dispositivo della conferma, senza alcuna ulteriore precisazione, delle condizioni contenute nella sentenza di separazione, dove il contributo per il mantenimento dei figli era stato fissato in euro 500,00 mensili, nella parte motiva riportava erroneamente tale onere in euro 600,00 mensili. Entrambe le parti, peraltro, nelle loro conclusioni fanno riferimento ad un importo complessivo di euro 500,00.
A) Dell'affidamento e del collocamento di e del mantenimento R_ dei figli. Il ha innanzi tutto contestato la sentenza nella parte in cui confermava T_ le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori, senza considerare le circostanze di fatto allegate con la comparsa conclusionale depositata il 18.3.2024 ex art. 473bis.28 cpc, in forza di quanto disposto dall'art. 473bis.19 cpc sulla possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova in ordine all'affidamento e al mantenimento dei fili minori. In particolare, con tale nota conclusionale, il allegava che “la T_ situazione del nucleo familiare è(era) ulteriormente mutata: il minore R_
(ha compiuto 13 anni lo scorso 13 gennaio) ha deciso di andare a vivere con il padre” ed era stato “accolto nella abitazione dove attualmente (il vive T_ con la compagna;
da ormai un mese si reca presso l'abitazione materna R_ una volta a settimana e non ha più voluto pernottare presso la madre” mentre
“ (divenuto maggiorenne lo scorso 7 Febbraio)”, era rientrato presso Per_2
“l'abitazione materna solamente per il pernottamento notturno posto che il aveva lasciato l'immobile in cui viveva con il figlio non riuscendo a T_ rne i costi, dovendo provvedere anche alla casa familiare”, precisando che anche non voleva più stare con la madre e si stava adoperando Per_2 per “reperire una collocazione confacente per lui e entrambi i suoi figli”. Per tali motivi, il domandava “l'audizione dei figli e ”. T_ Per_2 R_
La dal canto suo, nella memoria di replica, contestava “che – nell'arco CP_1 del pochissimo tempo trascorso – sia siano (di nuovo) capovolti tutti gli assetti familiari e miracolosamente abbiano trovato realizzazione le condizioni agognate dal che gli possano permettere di non versare danaro alla T_
, eccependo l'inammissibilità delle nuove deduzioni. CP_1
Il tribunale, senza nulla argomentare in ordine alle nuove allegazioni del e alla specifica richiesta di audizione dei due figli, con la sentenza T_ gravata confermava le condizioni della separazione anche in punto di affidamento e collocamento del figlio minore e di mantenimento di entrambi. Orbene, stante l'evidente violazione dell'art. 473bis.4cpc - secondo cui
“Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”, tanto più in una ipotesi in cui l'audizione era espressamente richiesta – la Corte ha proceduto all'audizione del minore , di anni 14. R_
Orbene, ha chiaramente manifestato davanti al collegio la sua volontà di R_ vivere s nte dal padre e di andare dalla mamma “tutte le volte che vuole”, vivendo entrambi nello stesso paese, con l'espresso desiderio che i genitori “la smettessero di litigare e di mettermi in mezzo alle loro cose”. Quanto ad è altresì emerso che da gennaio 2025, il ragazzo, ormai Per_2 maggiorenne essendo nato nel 2006, ha trovato una occupazione e si è trasferito a Sassari, come documentato dal nelle produzioni allegate T_ alle note autorizzate del 6.3.2025. Orbene, alla luce di tali nuove circostanze, va, quindi, innanzi tutto disposto il collocamento del minore presso il padre, come dallo stesso R_ inequivocabilmente auspicato, con possibilità per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente comunque con le esigenze e gli impegni del minore. Data la chiara volontà manifestata alla Corte dal minore, ormai quattordicenne, non è sufficiente quanto meramente dedotto dalla nelle sue note CP_1 autorizzate in ordine al fatto che “il miglior interesse” del figlio sarebbe quello di stare con la madre, essendo la persona “più adatta a prendersi cura” dello stesso e “a seguirlo nella scuola e nei suoi impegni extrascolastici”. Peraltro, è appena il caso di sottolineare che le decisioni in ordine al collocamento dei minori possono mutare in qualsiasi tempo, trattandosi di statuizioni che passano in giudicato solo "rebus sic stantibus" e rivedibili in qualsiasi momento se dovesse manifestarsi un qualche disagio per il minore. Pertanto, venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ormai economicamente indipendente, e collocato il figlio ancora minorenne presso il padre, va revocato, con decorrenza da gennaio 2025 per entrambi, l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli. T_
Risulta, infatti, che da gennaio abbia trovato un lavoro e si sia Per_2 R_ di fatto trasferito dal padre. L'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, per la somma di euro 500,00 mensili, è rimasto, invece, inalterato fino a tale data.
B) Degli ulteriori motivi di appello: capacità reddituale del T_ assegno di divorzio e assegno unico. Gli ulteriori motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi alla valutazione della capacità reddituale delle parti. Con essi il si è doluto della sentenza perché: ii) non valutava T_ correttament capacità reddituale, la cui retribuzione era pesantemente gravata da finanziamenti aperti in costanza di matrimonio ed oggetto di rinegoziazione, per una rata mensile di oltre 700,00 euro;
iii) riconosceva in favore della l'intero assegno unico universale;
iv) confermava l'assegno CP_1 di divorzio per euro 100,00 mensili in difetto dei relativi presupposti. Orbene, quanto alla capacità economica dell'appellante - militare dell'arma dei carabinieri con uno stipendio netto di circa euro 2.200,00 e trattenute alla fonte di circa 715,00 euro mensili per finanziamenti - dalle produzioni del (doc. 7) risultano due finanziamenti aperti, il primo, nel 2020, quello T_ con , di euro 32.990,00 per una rata mensile di euro 359,00, e, quindi, Pt_2 prima della separazione risalente al 2021, ed il secondo, con Agos Ducato, acceso in data 17.2.2021, di euro 25.000,00, di cui però non è dato sapere l'entità della rata. Dagli estratti conto versati in atti, risulta, inoltre, un ulteriore finanziamento, da IBL Banca, di cui non è depositato il contratto, di complessivi euro 34.944,00 accreditati sul conto corrente del in data 15.3.2022 (vedi T_ allegati alla memoria di primo grado 18.1.2024), utilizzato in parte per estinguere quello precedente di Agos del 2021, come da versamento di euro 15.000,00 effettuato il medesimo giorno (dall'estratto conto risulta, infatti, come causale pagamento finanziamento Agos il cui numero corrisponde con quello contratto il 17.2.2021). Emerge, inoltre, un ulteriore versamento di euro 2.200,00 il successivo 18.3.2024 per finanziamento Findomestic, di cui nulla è dato sapere. Pertanto, come correttamente evidenziato in sentenza, in realtà non tutti i finanziamenti citati risultano effettuati nell'interesse della famiglia, posto che l'ultimo, del 2022, di cui non è in atti il relativo contratto, veniva utilizzato solo in parte per estinguere un precedente finanziamento, quello Agos, contratto inoltre quando le parti si stavano separando nel 2021. Infine, risultano dagli estratti conto diversi versamenti in contati, ad esempio nel 2022 per circa euro 10.000,00 e nel 2023 per euro 3.000,00, di cui nulla è dato sapere. Ciò posto, quanto alla posizione reddituale della è incontestato – lo CP_1 stesso allegava che la svolgeva attività solo saltuaria (vedi T_ CP_1 ricorso introduttivo del giudizio) - che la stessa presti attività saltuaria di badante con un netto mensile di euro 150,00 (come da documentazione depositata dalla stessa con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado) e che versi un canone di affitto di euro 370,00 mensili. Le parti, infatti, fino alla separazione avevano vissuto nell'alloggio di servizio e successivamente la aveva dovuto trovare una abitazione per sé e per i CP_1 figli. Del tutto verosimilmente, quindi, posto che nessuna delle parti ha introdotto allegazioni precise sul punto, anche durante la convivenza matrimoniale la si era limitata ad esercitare attività saltuaria. CP_1
Alla luce di tali risultanze, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della un assegno divorzile, quanto meno in CP_1 relazione alla necessità di rimediare, in funzione assistenziale, allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti, in difetto di ulteriori precisi elementi di valutazione per sostenere anche una funzione perequativo-compensativa, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte secondo cui, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, però, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). L'entità di tale assegno va fissata in euro 300,00, onnicomprensivi anche del contributo per la locazione. Infine, dato l'affido congiunto di , seppur con collocamento presso il R_ padre, va disposto che l'assegno unico - sempre con decorrenza da gennaio 2025 e fermo il riconoscimento integrale in favore della madre per il periodo precedente stante l'accertata sperequazione economico-reddituale accertata - sia riconosciuto in favore di entrambi i genitori. Spese compensate dato l'esito e la natura del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 533/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il 27.4.2024, fermo l'affido congiunto di : R_
- dispone il collocamento del minore figlio presso il padre, con possibilità per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore;
- revoca, con decorrenza da gennaio 2025, l'obbligo del di versare T_ in favore della l'importo mensile di euro 500,00 a titolo di CP_1 mantenimento dei due figli;
- riconosce da gennaio 2025 in favore di entrambi i genitori al 50% ciascuno l'assegno unico universale;
- riconosce in favore della un assegno di divorzio di euro 300,00 CP_1 mensili, da rivalutare annualmente secondo ISTAT;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 19/3/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni