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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4719/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio, promossa
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. TRICOMI MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. DAMIGELLA VALERIA, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Disposta la trasmissione deli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
1 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/02/2025, in cui le parti hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 29/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 5168/2020 reso dal Tribunale di
[...]
Catania il 30/10/2020, senza essersi mai riconciliati dal 28.10.2020 (data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale) hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili [rectius: lo scioglimento, cfr l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio allegato al ricorso] del matrimonio da loro contratto ad Aci Catena (CT) l'11/06/1996,
alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (a Per_1
Catania, il 26/06/1996) e (a Catania, il 24/06/2005), oggi entrambi maggiorenni. Persona_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 5168/2020, reso dal Tribunale di Catania il 29/10/2020 e depositato in
Cancelleria il 30/10/2020, mentre il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto quanto segue:
“- I coniugi vivranno separatamente e potranno fissare la loro residenza e il domicilio dove
ritengono più opportuno;
2 - il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento del solo figlio maggiorenne la complessiva somma di € Persona_3
200,00, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese. Il suddetto assegno verrà rivalutato
annualmente secondo gli Indici Istat. Nulla viene stabilito, a titolo di assegno di mantenimento,
per la figlia maggiorenne , in quanto la stessa risulta economicamente Persona_4
autosufficiente ed ha, inoltre, formato, da tempo, un suo autonomo nucleo familiare di convivenza;
- le spese straordinarie, da intendersi come spese mediche e/o specialistiche non coperte dal
SSN, visite oculistiche, dentistiche, chirurgiche, previamente concordate, saranno suddivise tra i
genitori in ragione del 50%. Si specifica, altresì, che le spese medico-sanitarie necessarie per il
figlio non necessitano di essere previamente concordate qualora urgenti, fermo Persona_2
restando il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Resta fermo, in ogni caso, per le
spese straordinarie, l'applicazione del Protocollo in atto esistente presso il Tribunale di Catania,
giusto accordo sottoscritto, in data 25 luglio 2018, dal Presidente del Tribunale di Catania e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
- le attività sportive, ludiche, sociali e ricreative, del figlio dovranno Persona_2
essere concordate tra i genitori e la relativa spesa verrà suddivisa in ragione del 50%.;
- nulla si stabilisce in ordine alla originaria casa coniugale sita ad Aci Castello (Ct) in Via
Livorno n. 67, in quanto la stessa è stata rilasciata da entrambi i coniugi che la detenevano in
locazione;
- i coniugi dichiarano che le condizioni concordate relativamente agli aspetti economici
(assegno di mantenimento), avranno immediata efficacia a decorrere dal deposito del presente
Ricorso;
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto con il presente atto e di non avere più
nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo di dare e avere”.
3 Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Aci Catena (CT) in data
11/06/1996 tra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
ad ACI TE (CT) il 13/01/1969, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) al n. 4, parte I, anno 1996, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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