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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4934 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1 23.1.2025, visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia
Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; dato atto che l'amministratore di sostegno non ha svolto attività professionale in favore del beneficiario;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta fino al decesso del Parte_1 beneficiario (il 10.11.2024) - la somma di Euro 2.500 Persona_1 omnicomprensiva, a carico dell'eredità.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 28/03/2025
Il GT
AR D'AB
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1 23.1.2025, visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia
Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; dato atto che l'amministratore di sostegno non ha svolto attività professionale in favore del beneficiario;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta fino al decesso del Parte_1 beneficiario (il 10.11.2024) - la somma di Euro 2.500 Persona_1 omnicomprensiva, a carico dell'eredità.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 28/03/2025
Il GT
AR D'AB