TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deIGnato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1318/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SCERBO TOMMASO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CATANZARO
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, la IG.ra adiva l'autorità Parte_1
giudiziaria al fine di accertare e dichiarare di aver riportato danni epatici irreversibili, riconducibili a una delle categorie previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 210/1992.
Conseguentemente, chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto all'indennizzo nella misura stabilita dalla medesima normativa.
1 2. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunziati le danno diritto all'indennizzo in parola, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto a tutti i benefici di legge con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Il , al quale veniva ritualmente notificato il ricorso, si costitutiva Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda non avendo parte ricorrente prodotto alcuna prova a sostegno della propria domanda.
4. Ravvisata la necessità di una indagine medico legale ha nominato c.t.u. per gli accertamenti di cui al ricorso.
5. Depositata la relazione ed una successiva integrazione della stessa, veniva fissata l'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – che è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
7. Il c.t.u. ha accertato che: Tenendo conto delle modalità di trasmissione dell'infezione da virus HCV ed in particolare che la principale modalità di ingresso del virus nell'ospite è l'esposizione a sangue infetto, sussiste nel caso specifico di cui alla presente CTU, una relazione concreta tra le numerose trasfusioni di sangue subite, in occasione dei vari ricoveri ospedalieri per grave stato di anemia emolitica
e il contagio con il virus HCV.
Considerato che
l'epatite cronica HCV correlata è una malattia a lenta progressione che non infrequentemente viene diagnosticata quando sono manifeste le complicanze della malattia epatica in fase già avanzata e solitamente con un intervallo fino a oltre 30 anni, si può affermare che, nel caso in esame, gli effetti lesivi della malattia si siano manifestati in tempi compatibili con il periodo di latenza tipico rispetto alla sua naturale evolutività ed in rapporto cronologico con le trasfusioni subite. Sulla base di quanto emerso in sede di visita medico-legale e con il conforto della documentazione sanitaria esaminata, in riferimento ai quesiti compendiati all'inizio della presente relazione, si può asserire che la IG. , nata il [...], è affetta da: “Epatopatia cronica Parte_1
HCV correlata in fase fibrotica e turbe dispeptiche ”. Facendo riferimento alle
2 tabelle indicative di cui al DPR 834 del 30/12/1981, detta infermità si può considerare ascrivibile all'8a (ottava) categoria della tabella A; tale diagnosi è stata confermata nell'integrazione alla perizia: nel riaffermare che l'infezione è da correlare alle trasfusioni subite, per le motivazioni riportate nella CTU già depositata, si può affermare che l'epoca d'insorgenza della malattia riconosciuta alla ricorrente sia da fare risalire alla data della dimissione dal Parte_1 ricovero presso l'U.O. di Medicina Generale dell'Ospedale di Serra San Bruno, corrispondente all' 11-02-2014; facendo riferimento alle tabelle comunemente adottate in ambito medico-legale per la valutazione delle lesioni permanenti dell'integrità psico-fisica (danno biologico), si può affermare che il danno biologico determinato dalla “Epatopatia cronica HCV correlata in fase fibrotica e turbe dispeptiche ”, di cui risulta affetta la periziata IG.ra , equivale Parte_1
ad un valore del 20% (venti per cento) e che la data di riconduzione della conoscenza dell'indennizzabilità sia da correlare alla data di protocollo dell'istanza di indennizzo corrispondente al 19-11-2015, come riportato nel verbale della CMO
2^ del DMML di Messina.
8. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono essere, senz'altro, condivise e fatte proprie dal giudicante.
9. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto della a percepire l'indennizzo Pt_2 previsto dall'art.2 della legge 210 con condanna del resistente al CP_1
pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa - oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla maturazione del credito e fino al saldo.
10. Non compete la rivalutazione monetaria non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 16 della legge 412/1991 per il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento.
11. Le spese di lite, nonché quelle di c.t.u. come quantificate in separato decreto, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
3 - Condanna il , in persona del Ministro p.t., a corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente l'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi legali maturati sui singoli ratei arretrati fino al soddisfo.
- Condanna il al pagamento dei compensi professionali liquidati Controparte_1 in complessivi € 2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 6.4. 2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deIGnato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1318/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SCERBO TOMMASO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CATANZARO
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, la IG.ra adiva l'autorità Parte_1
giudiziaria al fine di accertare e dichiarare di aver riportato danni epatici irreversibili, riconducibili a una delle categorie previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 210/1992.
Conseguentemente, chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto all'indennizzo nella misura stabilita dalla medesima normativa.
1 2. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunziati le danno diritto all'indennizzo in parola, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto a tutti i benefici di legge con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Il , al quale veniva ritualmente notificato il ricorso, si costitutiva Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda non avendo parte ricorrente prodotto alcuna prova a sostegno della propria domanda.
4. Ravvisata la necessità di una indagine medico legale ha nominato c.t.u. per gli accertamenti di cui al ricorso.
5. Depositata la relazione ed una successiva integrazione della stessa, veniva fissata l'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – che è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
7. Il c.t.u. ha accertato che: Tenendo conto delle modalità di trasmissione dell'infezione da virus HCV ed in particolare che la principale modalità di ingresso del virus nell'ospite è l'esposizione a sangue infetto, sussiste nel caso specifico di cui alla presente CTU, una relazione concreta tra le numerose trasfusioni di sangue subite, in occasione dei vari ricoveri ospedalieri per grave stato di anemia emolitica
e il contagio con il virus HCV.
Considerato che
l'epatite cronica HCV correlata è una malattia a lenta progressione che non infrequentemente viene diagnosticata quando sono manifeste le complicanze della malattia epatica in fase già avanzata e solitamente con un intervallo fino a oltre 30 anni, si può affermare che, nel caso in esame, gli effetti lesivi della malattia si siano manifestati in tempi compatibili con il periodo di latenza tipico rispetto alla sua naturale evolutività ed in rapporto cronologico con le trasfusioni subite. Sulla base di quanto emerso in sede di visita medico-legale e con il conforto della documentazione sanitaria esaminata, in riferimento ai quesiti compendiati all'inizio della presente relazione, si può asserire che la IG. , nata il [...], è affetta da: “Epatopatia cronica Parte_1
HCV correlata in fase fibrotica e turbe dispeptiche ”. Facendo riferimento alle
2 tabelle indicative di cui al DPR 834 del 30/12/1981, detta infermità si può considerare ascrivibile all'8a (ottava) categoria della tabella A; tale diagnosi è stata confermata nell'integrazione alla perizia: nel riaffermare che l'infezione è da correlare alle trasfusioni subite, per le motivazioni riportate nella CTU già depositata, si può affermare che l'epoca d'insorgenza della malattia riconosciuta alla ricorrente sia da fare risalire alla data della dimissione dal Parte_1 ricovero presso l'U.O. di Medicina Generale dell'Ospedale di Serra San Bruno, corrispondente all' 11-02-2014; facendo riferimento alle tabelle comunemente adottate in ambito medico-legale per la valutazione delle lesioni permanenti dell'integrità psico-fisica (danno biologico), si può affermare che il danno biologico determinato dalla “Epatopatia cronica HCV correlata in fase fibrotica e turbe dispeptiche ”, di cui risulta affetta la periziata IG.ra , equivale Parte_1
ad un valore del 20% (venti per cento) e che la data di riconduzione della conoscenza dell'indennizzabilità sia da correlare alla data di protocollo dell'istanza di indennizzo corrispondente al 19-11-2015, come riportato nel verbale della CMO
2^ del DMML di Messina.
8. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono essere, senz'altro, condivise e fatte proprie dal giudicante.
9. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto della a percepire l'indennizzo Pt_2 previsto dall'art.2 della legge 210 con condanna del resistente al CP_1
pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa - oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla maturazione del credito e fino al saldo.
10. Non compete la rivalutazione monetaria non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 16 della legge 412/1991 per il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento.
11. Le spese di lite, nonché quelle di c.t.u. come quantificate in separato decreto, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
3 - Condanna il , in persona del Ministro p.t., a corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente l'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi legali maturati sui singoli ratei arretrati fino al soddisfo.
- Condanna il al pagamento dei compensi professionali liquidati Controparte_1 in complessivi € 2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 6.4. 2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4