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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente est. dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
558/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. TESTA DANIELA VENERA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. TRISCALI MARIA CRISTINA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 06/02/2024, e , premettendo di Controparte_1 Parte_1
avere contratto matrimonio a Catania in data 26/09/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(il 27/09/1998), (il 12/12/1999) e (il 01/12/2004), hanno Per_1 Persona_2 Persona_3
chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I tre figli nati dal matrimonio sono tutti maggiorenni, ma solo e sono, ad oggi, Per_1 Per_2
economicamente indipendenti. Per la IG , si conferma quanto già disposto nell'accordo di Per_3
separazione e cioè che il padre , finché la stessa non sarà economicamente Parte_1
autosufficiente, si obbliga a corrispondere alla IG , per il suo mantenimento, un contributo Per_3
di € 250,00 mensile;
tale importo è versato su conto corrente della stessa IG entro il giorno Per_3
5 di ogni mese e verrà automaticamente aggiornato sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- l'assegno unico, finché spettante, verrà percepito direttamente dalla IG;
Per_3
- entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
- le spese straordinarie per la IG saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
previa comunicazione delle stesse all'altro genitore e sempre finché la stessa non diventerà
economicamente autosufficiente.
Si conferma, come già concordato nell'accordo di separazione che, le eventuali spese scolastiche
(ordinarie e straordinarie), per la IG , rimangono ad esclusivo carico del padre Per_3 [...]
, in quanto, in passato, sono state affrontate solo dalla madre. Pt_1
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione
tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi,
tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dando atto che nelle more è pervenuta la dichiarazione della
IG maggiorenne avente ad oggetto l'accettazione delle condizioni dell'accordo che Persona_3
prevedono il mantenimento diretto in favore della stessa e la corresponsione a quest'ultima dell'assegno unico, come richiesto dal Giudice con ordinanza del 13/07/2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 2730/2022 pronunciato dal Tribunale di Catania il 18/11/2022 e depositato il
22/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Tenuto conto che l'accordo prevede il mantenimento diretto in favore della IG maggiorenne Per_3
e la corresponsione a quest'ultima dell'assegno unico e che risulta pervenuta agli atti la
[...]
dichiarazione di accettazione delle predette condizioni a firma della IG maggiorenne, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 558/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 26/09/2002
tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Catania atto n. 807, parte 2, serie A, anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 21/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott. Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
558/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. TESTA DANIELA VENERA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. TRISCALI MARIA CRISTINA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 06/02/2024, e , premettendo di Controparte_1 Parte_1
avere contratto matrimonio a Catania in data 26/09/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(il 27/09/1998), (il 12/12/1999) e (il 01/12/2004), hanno Per_1 Persona_2 Persona_3
chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I tre figli nati dal matrimonio sono tutti maggiorenni, ma solo e sono, ad oggi, Per_1 Per_2
economicamente indipendenti. Per la IG , si conferma quanto già disposto nell'accordo di Per_3
separazione e cioè che il padre , finché la stessa non sarà economicamente Parte_1
autosufficiente, si obbliga a corrispondere alla IG , per il suo mantenimento, un contributo Per_3
di € 250,00 mensile;
tale importo è versato su conto corrente della stessa IG entro il giorno Per_3
5 di ogni mese e verrà automaticamente aggiornato sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- l'assegno unico, finché spettante, verrà percepito direttamente dalla IG;
Per_3
- entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
- le spese straordinarie per la IG saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
previa comunicazione delle stesse all'altro genitore e sempre finché la stessa non diventerà
economicamente autosufficiente.
Si conferma, come già concordato nell'accordo di separazione che, le eventuali spese scolastiche
(ordinarie e straordinarie), per la IG , rimangono ad esclusivo carico del padre Per_3 [...]
, in quanto, in passato, sono state affrontate solo dalla madre. Pt_1
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione
tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi,
tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dando atto che nelle more è pervenuta la dichiarazione della
IG maggiorenne avente ad oggetto l'accettazione delle condizioni dell'accordo che Persona_3
prevedono il mantenimento diretto in favore della stessa e la corresponsione a quest'ultima dell'assegno unico, come richiesto dal Giudice con ordinanza del 13/07/2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 2730/2022 pronunciato dal Tribunale di Catania il 18/11/2022 e depositato il
22/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Tenuto conto che l'accordo prevede il mantenimento diretto in favore della IG maggiorenne Per_3
e la corresponsione a quest'ultima dell'assegno unico e che risulta pervenuta agli atti la
[...]
dichiarazione di accettazione delle predette condizioni a firma della IG maggiorenne, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 558/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 26/09/2002
tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Catania atto n. 807, parte 2, serie A, anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 21/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott. Lidia Greco