Art. 17.
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.