Versione
1 marzo 1952
1 marzo 1952
Art. 17.
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/11/1969, n. 143Provvedimento: […] Il Consiglio di Stato, con decisione interlocutoria 11 marzo 1964, accertava che tra il ricorrente e l'Amministrazione era stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato, e con successiva decisione 23 maggio 1967 riconosceva che il IN doveva essere considerato operaio temporaneo, a norma dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dichiarava che gli spettavano le indennità per cessazione dal rapporto di lavoro e le rate di retribuzione per il periodo compreso nel biennio precedente la notifica del ricorso, non prescritte ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. […]Leggi di più...
- insussistenza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- stipendi ed assegni degli impiegati dello stato·
- d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma·
- analogia con la disciplina prevista per il rapporto di lavoro di diritto privato·
- particolare forza di resistenza del rapporto di pubblico impiego·
- giustificazione·
- d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma, prescrizione biennale·
- diversita' di situazioni·
- sent. 143/69 c. impiego pubblico·
- sent. 143/69 a. impiego pubblico·
- preteso contrasto con l'art. 36 della costituzione·
- stipendi ed assegni degli impiegati dello stato o di enti pubblici minori·
- prescrizione biennale·
- prescrizione biennale dei rapporti di impiego statale di carattere temporaneo