Articolo 17 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 marzo 1952
Art. 17.
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952
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