Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7441.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Carluccio dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 3.7.23, questo Tribunale chiedendo annullarsi la posizione CP_ debitoria lamentata da con atto del 23.3.23 in relazione alla indennità di malattia e maternità corrisposta nel periodo 3.2.21\25.4.21 per mancata presentazione della certificazione medica e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Lamenta di avere, invero, trasmesso la documentazione medica necessaria ad per il tramite del medico certificatore e di avere comunque percepito le somme in buona fede.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccepisce la decadenza dall'azione (eccezione invero infondata in quanto si tratta di domanda avverso CP_ l'esercizio del diritto di ripetizione allegato da .
Evidenzia come parte avversa abbia presentato in data 25.3.21 domanda di maternità a conguaglio e di astensione anticipata per gravidanza a rischio per il periodo 3.2.21\25.4.21 senza allegare la documentazione di interdizione rilasciata dall'Asl competente;
come il medico trasmetta esclusivamente il certificato specialistico di gravidanza.
4.8.10 n.18046].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Nella specie il diritto alla prestazione per cui è causa sottintende una condizione di gravidanza a rischio affatto certificata.
Peraltro, dalla ricevuta di presentazione della domanda prodotta emerge come sia stata richiesta CP_ da detta documentazione rilasciata da Asl.
Ebbene, la domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale [Cass. Sez. L., 03/09/2024, n. 23552].
Che è quanto vale a delineare la natura indebita della prestazione erogata a dispetto della incompletezza della domanda amministrativa.
Trattandosi di prestazione non assistenziale né pensionistica, trova applicazione l'art.2033 c.c., sì da rendere irrilevante la condizione di buona fede dell'accipiens.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova