Sentenza 26 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2004, n. 16980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16980 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. D'AG Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE del GARGANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NT PANCALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT RE CI, DI NG, D'AG SI, UT RU, TR NG, IS CE, SS TT, NT NO, IA EL, BA IC, D'AG US, OR MA, RO AL, AN PA, CO NA, DI IP TT, BA NT, DI GI IC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1143/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/11/01 R.G.N. 84/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/06/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AG;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente a: IA, AN, RO, SS, OR, rigetto per altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Foggia gli attuali intimati, tutti dipendenti delle Ferrovie del Gargano s.r.l., premesso di aver ottenuto dal Pretore di quella città sentenza passata in giudicato di condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale a decorrere dal gennaio 1981, chiedevano la condanna della società al pagamento delle somme loro dovute a tale titolo.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava il ricorso. A seguito di impugnazione dei lavoratori, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata (n. 1143 del 2001) accoglieva in parte il gravame e condannava le Ferrovie del Gargano al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di lire 750.000, oltre accessori.
In motivazione la Corte, rilevato che le Ferrovie del Gargano non avevano ottemperato all'ordine di esibizione del libro delle presenze degli attori a far tempo dal 1981 e valutato negativamente tale comportamento processuale, in mancanza di prove precise, riteneva di dover liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., determinandolo in lire 750.000, oltre accessori, per ciascun lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie del Gargano s.r.l. hanno proposto ricorso con quattro motivi. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché vizi di motivazione, la società addebita alla Corte territoriale di non aver rilevato la nullità del ricorso introduttivo attesa la mancata indicazione di precisi elementi di fatto ed il difetto di conteggi, o quanto meno l'infondatezza del ricorso per assoluto difetto di prove. Lamenta altresì che il giudice di appello ha omesso di considerare che i dipendenti CI, RA, SS e AN erano stati assunti nel 1983 e che il dipendente GI aveva sottoscritto un verbale di conciliazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. nonché insufficiente motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo l'ordine di esibizione, per il quale non sussistevano i presupposti di legge, ed ha valutato negativamente il comportamento processuale della società per la mancata esibizione di documenti. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 1727 e 1729 c.c. nonché insufficiente motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver liquidato il danno in via equitativa e deduce che gravava sui ricorrenti l'onere di provare il danno subito.
Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1223, 1227, 2126 c.c., nonché insufficiente motivazione, ricorrente lamenta che la Corte ha violato il principio della "compensatio lucri cum damno" non considerando quanto l'azienda ha già erogato ai lavoratori per la medesima prestazione a titolo di indennizzo differenziale per il mancato riposo.
Il ricorso, nel suo complesso, non è meritevole di accoglimento. Quanto alla prima censura, la questione della nullità del ricorso introduttivo per genericità del petitum non risulta affatto trattata nella sentenza impugnata, sicché la censura ora proposta dalla società deve ritenersi inammissibile perché non prospettata nel giudizio di appello, non avendo la ricorrente ne' precisato in quale scritto difensivo o verbale di quel giudizio l'abbia riproposta al giudice di appello, ne' allegato un difetto di pronuncia da parte del secondo giudice (cfr. Cass. N. 16303 del 2002, n. 1273 del 2003). La censura, peraltro, è anche infondata in quanto nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di emolumenti e in genere di spettanze retributive la mancata allegazione dei conteggi non comporta l'invalidità della domanda qualora siano specificamente indicati i relativi titoli in modo da consentire al convenuto una esauriente difesa (cfr. Cass. N. 14292 del 2002). Per il resto va rilevato, quanto ai dipendenti CI, GI, SS, AN e GI, che la società, venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non ha precisato in quale verbale o scritto difensivo del giudizio di merito abbia eccepito che l'assunzione dei medesimi era avvenuta nel 1983 e che il GI aveva sottoscritto un verbale di conciliazione e in qual modo abbia provato tali circostanze. Le censure, pertanto, sono prive di rilevanza poiché la Corte non è in condizione di rilevarne la tempestività e la decisività.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che l'ordine di esibizione di documenti ad una parte attiene ai poteri discrezionali del giudice di merito il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove sia stato congruamente motivato;
nella specie la Corte ha giustificato l'ordine di esibizione dei libri delle presenze per la difficoltà in cui si trovavano i lavoratori di produrre le buste paga relative ad oltre dieci anni di rapporto lavorativo, e tale motivazione appare del tutto logica e razionale. In ordine al terzo motivo di ricorso, mentre va ricordato che l'esistenza del danno risulta accertata con sentenza passata in giudicato, non si può non rilevare che il giudice può addivenire alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. tanto nell'ipotesi in cui la parte si trovi nella obbiettiva impossibilità di fornire la prova del suo preciso ammontare, ovvero di fornire congrui elementi per determinarlo, quanto nell'ipotesi di oggettiva e notevole difficoltà di una precisa quantificazione (cfr. Cass. N. 10271 del 2002). Nella specie la Corte ha dato piena giustificazione della sua scelta per la impossibilità dei lavoratori di produrre tutte le buste paga dalle quali ricavare il numero di giornate destinate al riposo durante le quali avevano prestato attività lavorativa e per la inottemperanza da parte della società all'ordine di esibizione dei documenti contabili.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo di ricorso poiché la società non ha indicato quando e in qual modo abbia offerto ai giudici di merito la prova del parziale ristoro ai lavoratori della maggiore penosità del lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale, sicché la censura resta del tutto generica ed irrilevante.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di Cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004