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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHETTO IVAN ( , C.F._2 attore in riassunzione
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PUPPO ETTORE ( ), C.F._4
convenuta in riassunzione Conclusioni
per «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta, riformare la sentenza n. 1470/17 emessa dal Tribunale di Lucca e pertanto:
- accertare e dichiarare la dazione da parte del Sig. Parte_1 alla Sig.ra della somma complessiva pari ad euro 35.449,00 CP_1 come meglio specificato in narrativa;
- accertare e dichiarare che detta somma veniva concessa dall'attore alla convenuta a titolo di mutuo per l'acquisto delle due autovetture di proprietà della Sig.ra CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dell'obbligazione della Sig.ra CP_1 alla restituzione delle predette somme e il Suo conseguente
[...] inadempimento;
- accertare e dichiarare pertanto, l'esistenza del diritto di credito vantato dal Sig. nei confronti dell'odierna convenuta;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento a CP_1 favore di parte attrice della somma pari ad euro 35.499,00, oltre interessi legali calcolati dal giorno del dovuto alla presente domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284 IV cc dal giorno della domanda al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello di cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, oltre rimb. forfettario 15 %, iva e cap come per legge con liquidazione delle spese di lite a favore dello Stato ma a carico di parte convenuta, con applicazione dei valori medi ex DM 55/14»; per «chiede che Codesta Ecc. ma Corte di Appello, in CP_1 accoglimento del presente atto, Voglia rigettare le avversarie domande e confermare la sentenza di I° grado sentenza n. 1470/17 – R.g. n. 2192/16
pag. 2/16 emessa dal Tribunale di Lucca, con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio».
Rilevato ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza Parte_1
n. 16074 del 2024 della Suprema Corte, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1189 del 2021 di questa Corte d'appello.
Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dal giudice di legittimità, l'odierno attore in riassunzione citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, asserendo di averle erogato a CP_1 titolo di mutuo la somma complessiva di euro 35.449,00 per l'acquisto di due macchine, ovvero euro 7.900,00 per una IN ER tg. CN828DS nel
2010 ed euro 22.000,00, con un costo del finanziamento di euro 27.549,00, per una IS AI tg EH346MY nel 2011. Il chiedeva, dunque, Pt_1 che venisse accertata l'obbligazione di parte convenuta alla restituzione, con condanna al pagamento di tali importi, oltre interessi legali maggiorati. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, non avendo concluso alcun contratto con il e pertanto non avendo contratto alcun debito nei suoi confronti. Pt_1
Istruita la causa con prove documentali e orali, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 1470 del 2017 respinse la domanda dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza.
Con la sentenza n. 1189 del 2021, questa Corte di appello accolse parzialmente il gravame proposto dal Pt_1
La ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale CP_1 pronuncia, affidandolo a due motivi – violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 1813 c.c. e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rilevante pag. 3/16 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., relativi alla ripartizione dell'onere della prova in violazione dei principi affermati dalla Suprema
Corte, e la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., risultando le argomentazioni prospettate assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice – e il si è costituito in giudizio, Pt_1 proponendo ricorso incidentale con il quale ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.), per avere il giudice di appello esercitato in maniera errata l'apprezzamento delle prove.
Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo del ricorso principale, con il quale la lamentava la nullità della sentenza per CP_1 motivazione meramente apparente, assorbiti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale.
A seguito della cassazione con rinvio, il giudizio è stato riassunto dal
Pt_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande CP_1 spiegate con la citazione in riassunzione.
All'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 20 maggio, con la quale sono stati assegnati alle parti termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Considerato
1. Ai fini dell'odierno decidere giova premettere quanto affermato dalla
Corte regolatrice con l'ordinanza che ha cassato la sentenza d'appello.
Al riguardo, è utile prendere le mosse dalle contestazioni della ricorrente raffrontate a quanto statuito nella sentenza impugnata: «[c]on il
pag. 4/16 secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., risultando le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass.
10950/2019). […] [L]a sentenza non dà conto del perché della decisione della riforma parziale della sentenza di primo grado. Al riguardo, parte ricorrente sottolinea come non sia possibile comprendere come poter conciliare la proposizione nella quale la Corte afferma: “da quanto emerso in sede istruttoria parte attrice non è riuscita a dimostrare la dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS AI, essendo state fornite dai testi delle due parti version[i] opposte ed inconciliabili” con quella successiva nella quale si sostiene che: “le dichiarazioni rese dai testi
e non sono state invece smentite da altre Testimone_1 IM risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. Si deduce, inoltre, che la pronuncia non si confronta con le allegazioni difensive della convenuta riguardanti: (a) la natura di donazione delle elargizioni di denaro fatte a favore del figlio e dell'intera sua famiglia;
(b) la separazione intervenuta tra il figlio dell'attore e la convenuta successivamente alle donazioni;
(c) l'assenza di richieste scritte precedenti quella dell'avvocato che, a sua volta, precede l'introduzione del giudizio di poche settimane;
d) la notevole distanza di tempo tra le dazioni e la richiesta giudiziale;
e) il quadro dei rapporti logorati dalle cause civili e penali».
Dopo aver indicato le censure mosse e le statuizioni da esse attinte, la
Corte è passata a richiamare i principi giurisprudenziali che queste ultima hanno violato: «Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa
a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla pag. 5/16 parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.,
Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). La datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II,
29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541; Sez. 3,
Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209)».
Dopo aver affermato i principi giurisprudenziali in rilievo, la Corte di cassazione è passata a esaminare il contrasto della sentenza impugnata con gli stessi: «A fronte di tale riparto dell'onere della prova, la motivazione della
Corte d'appello risulta del tutto contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza di un mutuo riguardo a una soltanto delle due autovetture. La violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che dà luogo a nullità della sentenza, è individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass.,
Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n.
23940). Nella specie, da un lato si afferma che le dichiarazioni dei testi di parte attrice risultano concordi nel ritenere che le somme siano state consegnate a titolo di mutuo (le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato tutte le deduzioni del riguardanti la dazione alla Pt_1 pag. 6/16 convenuta di somme, a titolo di mutuo, per l'acquisto di due vetture, una IN
ER (euro 7.900,00 nell'ottobre 2010) e una IS AI (prezzo euro
22.000,00 con finanziamento del costo di euro 27.549,00 nel marzo 2011); importi per i quali parte appellante avrebbe più volte sollecitato la convenuta alla restituzione). Dall'altro si pone in evidenza che la teste di parte convenuta, al contrario, ha ritenuto che l'acquisto della IS sarebbe avvenuto a titolo di liberalità (la teste di parte convenuta, interrogata se vi fosse un accordo tra il e la per la restituzione delle somme Pt_1 CP_1 relative al finanziamento necessario all'acquisto della IS AI, ha riferito che all'epoca l'appellante aveva dichiarato che avrebbe comprato una vettura e l'avrebbe regalata al figlio ed alla di lui moglie . Invece CP_1 riguardo le richieste del di restituzione delle somme la teste ha Pt_1 affermato che in sua presenza non si erano verificate). La Corte di appello, nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione
a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS
AI, essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria, che “le dichiarazioni rese dai testi e non sono state Testimone_1 IM invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. Tale affermazione, in assenza di ulteriori elementi, risulta del tutto apodittica e incomprensibile nel suo significato dimostrativo, tanto più a fronte di vincoli di parentela dei testimoni
e dei contrasti familiari in atto, richiamati nello svolgimento del processo e dedotti negli atti del giudizio, su cui la Corte d'appello non effettua alcuna considerazione. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, finendo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del
“minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.».
pag. 7/16 2. Tanto doverosamente evidenziato, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione di euro 35.449,00, oltre interessi legali calcolati dal giorno del dovuto alla presente domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo.
Come poc'anzi evidenziato, l'ordinanza che ha cassato la precedente sentenza di questa Corte, dopo aver passato in rassegna i principi giurisprudenziali disattesi, ha affermato che «[l]a Corte di appello, nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS
AI, essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria, che “le dichiarazioni rese dai testi e non sono state Testimone_1 IM invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. […] La motivazione del provvedimento impugnato si fonda quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, finendo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.».
Si rammenta che «il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
“regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. n. 7091 del 2022, in massima;
pag. 8/16 analogamente, in precedenza, Cass. n. 20887 del 2018, Cass. n. 20981 del
2015 e Cass. n. 17353 del 2010, tutte in massima).
Ciò che dunque deve verificarsi è se e in che misura il abbia Pt_1 fornito la prova della dazione di euro 35.449,00 e del titolo giuridico dal quale dovrebbe derivare la vantata restituzione, ovvero il contratto di mutuo.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie – all'esito dell'istruttoria, anche orale, esperita – la prova di quanto sopra non sia stata fornita.
L'attore in riassunzione ritiene di aver provveduto a dimostrare la datio della già menzionata somma, affermando che «[è] documentale, oltre che pacifica, sia la dazione di danari da parte dell'attore a favore della convenuta per la somma complessiva di euro 35.449,00, sia il fatto che quest'ultima non abbia provveduto alla loro restituzione. […] La convenuta infatti, ha negato unicamente la causa della dazione dei denari, CP_1 ovvero la circostanza che detti importi siano stati corrisposti a titolo di mutuo, asserendo invero che le medesime somme venissero corrisposte dal a titolo di mera liberalità. Circostanza, quest'ultima, non solo non Pt_1 provata – stante i limiti connessi alla prova della donazione – ma anche brutalmente smentita dall'esito dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
Come, infatti, dimostrato all'esito dell'istruttoria, tra le parti veniva concluso a tutti gli effetti, per l'acquisto di entrambe le autovetture, un contratto di mutuo». Sostiene l'odierno attore in riassunzione che «[i] testimoni, escussi nel primo grado di giudizio, hanno confermato che l'accordo restitutorio riguardava entrambi i veicoli, nonostante il giudice di appello abbia considerato “raggiunta” la prova solo per una vettura e non sull'altra».
Tali assunti non possono essere condivisi.
La Corte regolatrice ha chiarito – si ribadisce – che «[i]l mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la pag. 9/16 consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione […]» (Cass. 35959 del 2021, in massima).
Circa la prova della materiale messa a disposizione del denaro, la Corte di legittimità ha precisato che «[i]l contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché – in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante – essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione» (Cass. 17211 del 2004, in massima).
Dalle risultanze istruttorie emerge che euro 7.900,00 sono stati consegnati nell'ottobre 2010 tramite assegno circolare direttamente dal al venditore (docc. 1 e 2, atto di citazione in primo
Pt_1 Persona_1 grado, e destinati all'acquisto di una autovettura IN poi intestata
Pt_1 alla mentre euro 21.700,00 sono stati corrisposti nel marzo 2011, CP_1 sempre tramite assegno, dal medesimo alla (doc. 6, atto
Pt_1 Parte_2 di citazione in primo grado, per l'acquisto di una nuova e ulteriore
Pt_1 autovettura IS Qasqai. Giova precisare che nella domanda attorea il per l'acquisto della autovettura IS, richiede euro 27.549,00 Pt_1 quale rimborso totale del finanziamento acceso con RU (doc. 4, atto di citazione in primo grado, , ma non risultano agli atti prove circa il Pt_1 coinvolgimento della in tale operazione. CP_1
Il denaro messo a disposizione dal è stato, dunque, utilizzato Pt_1 per l'acquisto di due autovetture poi intestate alla è d'uopo precisare CP_1 che la Corte di legittimità ha rammentato che «[l]a datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto pag. 10/16 ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile
2010, n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209)» (Cass. 1676 del 2024, in motivazione).
Dalle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, il titolo giuridico dal quale dovrebbe derivare l'obbligo della vantata restituzione non
è provato.
Circa i documenti prodotti: non risultano accordi restitutori o domande di restituzione prima della messa in mora del 22 marzo 2016 (ovvero oltre 5 anni e mezzo dopo l'acquisto dell'autovettura IN e a distanza di 5 anni dall'acquisto della IS Qasqai), nonché a distanza di meno di un mese dall'atto di citazione (datato 22 aprile 2016 e depositato quattro giorni dopo)
e a seguito della separazione tra il figlio di parte attrice, Persona_2
e odierna convenuta in riassunzione.
[...] CP_1
Circa le risultanze testimoniali, i testi del rispettivamente la Pt_1 OG ( e il figlio ( – nonché ex IM Tes_1 Persona_2 coniuge della escussi rispetto al capitolo 8) di parte attrice («Vero CP_1 che in base agli accordi intercorsi tra il Sig. e l'Avv. Parte_1 quest'ultima avrebbe dovuto restituire il prima possibile e CP_1 comunque a semplice richiesta del Sig. la somma di Parte_1
€ 7.900,00» – hanno rispettivamente risposto:
pag. 11/16 la OG : «Sì è vero. Lo so perché mio TO e la IM venivano spesso a casa mia e ne ho sentito parlare»; CP_1
il figlio «È vero ero presente quando furono Persona_2 presi gli accordi».
Circa il capitolo 9, sempre formulato da parte attrice («Vero che in base agli accordi intercorsi tra il Sig. e l'Avv. Parte_1 CP_1 quest'ultima, con riferimento all'acquisto dell'autovettura IS
[...]
Qasqai, avrebbe dovuto restituire al Sig. Parte_1 mensilmente l'importo pari alla rata che lo stesso si era impegnato a versare, così come in effetti versava, alla finanziaria»): la OG ha risposto: «È vero vale quanto sopra. ADR: IM
Questi inviti risalgono alla fine nel 2010 – marzo 2011. ADR: Eravamo presenti io, mio TO, la sua mamma, i suoi figli e mio nipote»; CP_1
il figlio «Sì' è vero. Vale quanto sopra». Persona_2
La teste di parte convenuta, (madre della Testimone_3 CP_1 sul capitolo n. 14 della («Dica se il Sig. all'atto CP_1 Parte_1 dell'acquisto dell'autovettura IS Qasqai, ha stipulato un accordo con sua figlia in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto restituire CP_1 qualsiasi somma e/o pagare direttamente le rate del finanziamento ad esso intestato») risponde: «Non è vero;
il suocero di mia figlia, quando vendette una viareggina, che una zia aveva detto voler lasciare a suo nipote, l'ex marito di mia figlia, senza però fare testamento, disse che con il ricavato avrebbe comprato l'auto e l'avrebbe regalata a suo figlio e mia figlia, in quanto la loro era vecchia. L'auto fu intestata a mia figlia per pagare meno di assicurazione».
Circa il capitolo n. 15 («Dica se il Sig. dall'anno 2011 Parte_1 sino alla instaurazione del presente giudizio, ha richiesto a sua figlia pag. 12/16 la restituzione delle somme relative all'acquisto della IS CP_1
Qasqai») ha risposto: «Che io sappia non è mai successo».
Circa il capitolo n. 16 («Dica se il Sig. dall'anno 2010 Parte_1 sino alla instaurazione del presente giudizio, ha richiesto a sua figlia la restituzione delle somme relative all'acquisto della IN ER») ha risposto: «Che io sappia non è mai successo. Mai in mia presenza (Vale anche per il capitolo 15). ADR: Mi sono trasferita a Livorno quando nacque la prima figlia di mia figlia, nel 2004».
Giova rammentare che «[i]n materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte
Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti. (V. Sent. Corte Cost. n. 248 del 1974)» (Cass. n. 11635 del 1997, in massima).
Tuttavia, le dichiarazioni dei testi escussi, tutti legati da vincoli di parentela o affinità con le parti – tranne il che tuttavia ha riferito Per_1 di nulla sapere in ordine al rapporto tra di esse intercorso – sono in evidente contrasto.
Esso emerge in maniera particolarmente lampante tra le dichiarazioni della OG dell'attore in riassunzione, – secondo cui, IM quando ha sentito parlare degli accordi relativi alla asserita restituzione del denaro, erano «presenti io [dunque la Sig.ra ], mio TO IM
[ , la sua mamma [ ], i Parte_1 CP_1 Controparte_2 suoi figli [si presume le nipotine] e mio nipote [ al Persona_2
pag. 13/16 tempo coniuge della » – e quelle della madre della CP_1 CP_1 [...]
, secondo cui le macchine furono regalate alla famiglia della Testimone_3 figlia e che in sua presenza non furono mai avanzate richieste di restituzione del denaro.
Il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali conduce a una valutazione d'inattendibilità dei testimoni, come accennato tutti legati da rapporti di parentela o affinità con le parti alla cui posizione, rispettivamente, le loro dichiarazioni giovano.
A ciò si aggiunga che dette dichiarazioni vengono rese dopo la separazione intervenuta tra il figlio dell'attore in riassunzione e la convenuta in riassunzione e, verosimilmente, in un contesto di animosità – quale traspare dal più ampio contenzioso in essere tra le parti, come riferito
– ciò che insinua ulteriori dubbi circa la genuinità delle testimonianze rese dai familiari dell'uno e dell'altra.
Conseguentemente, non risulta dimostrato il titolo giuridico, ovvero il mutuo (o i mutui), in base al quale il ha richiesto la somma di euro Pt_1
35.449,00 in restituzione.
Sostiene in proposito quest'ultimo che la avrebbe dovuto CP_1 dimostrare il diverso titolo giustificativo dell'erogazione finanziaria, ma – rammentando la giurisprudenza di legittimità già citata – «la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova
(Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010,
n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio
2001, n. 9209)».
È, viceversa, indubbio che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione.
pag. 14/16 In conclusione, poiché il non ha provato la datio a titolo di Pt_1 mutuo né per l'autovettura IN né per la IS, la domanda restitutoria da egli svolta dev'essere respinta.
3. Atteso che, «in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere alle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., sez. un., n. 32906 del 2022, in massima), nella fattispecie le spese di lite relative alla controversia unitariamente considerata vanno poste a carico del atteso che, Pt_1 all'esito complessivo del giudizio, la domanda da egli proposta è stata rigettata.
Alla relativa liquidazione si procede in dispositivo, riconoscendo l'ammontare accordato dal Tribunale per il primo grado e, per i gradi e le fasi successive, in applicazione dei parametri minimi afferenti allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione di fronte alla Corte di appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16074 del 2024 di riforma della sentenza d'appello n. 1189 del 2021, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 15/16 1. rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di CP_1
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate secondo l'ammontare riconosciuto dal
Tribunale quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.473,00 per quello d'appello, in euro 2.757,00 per il giudizio di cassazione e in euro 3.473,00 per quello di rinvio;
il tutto, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARCHETTO IVAN ( , C.F._2 attore in riassunzione
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PUPPO ETTORE ( ), C.F._4
convenuta in riassunzione Conclusioni
per «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta, riformare la sentenza n. 1470/17 emessa dal Tribunale di Lucca e pertanto:
- accertare e dichiarare la dazione da parte del Sig. Parte_1 alla Sig.ra della somma complessiva pari ad euro 35.449,00 CP_1 come meglio specificato in narrativa;
- accertare e dichiarare che detta somma veniva concessa dall'attore alla convenuta a titolo di mutuo per l'acquisto delle due autovetture di proprietà della Sig.ra CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dell'obbligazione della Sig.ra CP_1 alla restituzione delle predette somme e il Suo conseguente
[...] inadempimento;
- accertare e dichiarare pertanto, l'esistenza del diritto di credito vantato dal Sig. nei confronti dell'odierna convenuta;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento a CP_1 favore di parte attrice della somma pari ad euro 35.499,00, oltre interessi legali calcolati dal giorno del dovuto alla presente domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284 IV cc dal giorno della domanda al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello di cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, oltre rimb. forfettario 15 %, iva e cap come per legge con liquidazione delle spese di lite a favore dello Stato ma a carico di parte convenuta, con applicazione dei valori medi ex DM 55/14»; per «chiede che Codesta Ecc. ma Corte di Appello, in CP_1 accoglimento del presente atto, Voglia rigettare le avversarie domande e confermare la sentenza di I° grado sentenza n. 1470/17 – R.g. n. 2192/16
pag. 2/16 emessa dal Tribunale di Lucca, con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio».
Rilevato ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza Parte_1
n. 16074 del 2024 della Suprema Corte, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1189 del 2021 di questa Corte d'appello.
Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dal giudice di legittimità, l'odierno attore in riassunzione citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, asserendo di averle erogato a CP_1 titolo di mutuo la somma complessiva di euro 35.449,00 per l'acquisto di due macchine, ovvero euro 7.900,00 per una IN ER tg. CN828DS nel
2010 ed euro 22.000,00, con un costo del finanziamento di euro 27.549,00, per una IS AI tg EH346MY nel 2011. Il chiedeva, dunque, Pt_1 che venisse accertata l'obbligazione di parte convenuta alla restituzione, con condanna al pagamento di tali importi, oltre interessi legali maggiorati. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, non avendo concluso alcun contratto con il e pertanto non avendo contratto alcun debito nei suoi confronti. Pt_1
Istruita la causa con prove documentali e orali, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 1470 del 2017 respinse la domanda dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza.
Con la sentenza n. 1189 del 2021, questa Corte di appello accolse parzialmente il gravame proposto dal Pt_1
La ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale CP_1 pronuncia, affidandolo a due motivi – violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 1813 c.c. e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rilevante pag. 3/16 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., relativi alla ripartizione dell'onere della prova in violazione dei principi affermati dalla Suprema
Corte, e la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., risultando le argomentazioni prospettate assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice – e il si è costituito in giudizio, Pt_1 proponendo ricorso incidentale con il quale ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.), per avere il giudice di appello esercitato in maniera errata l'apprezzamento delle prove.
Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo del ricorso principale, con il quale la lamentava la nullità della sentenza per CP_1 motivazione meramente apparente, assorbiti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale.
A seguito della cassazione con rinvio, il giudizio è stato riassunto dal
Pt_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande CP_1 spiegate con la citazione in riassunzione.
All'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 20 maggio, con la quale sono stati assegnati alle parti termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Considerato
1. Ai fini dell'odierno decidere giova premettere quanto affermato dalla
Corte regolatrice con l'ordinanza che ha cassato la sentenza d'appello.
Al riguardo, è utile prendere le mosse dalle contestazioni della ricorrente raffrontate a quanto statuito nella sentenza impugnata: «[c]on il
pag. 4/16 secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., risultando le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass.
10950/2019). […] [L]a sentenza non dà conto del perché della decisione della riforma parziale della sentenza di primo grado. Al riguardo, parte ricorrente sottolinea come non sia possibile comprendere come poter conciliare la proposizione nella quale la Corte afferma: “da quanto emerso in sede istruttoria parte attrice non è riuscita a dimostrare la dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS AI, essendo state fornite dai testi delle due parti version[i] opposte ed inconciliabili” con quella successiva nella quale si sostiene che: “le dichiarazioni rese dai testi
e non sono state invece smentite da altre Testimone_1 IM risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. Si deduce, inoltre, che la pronuncia non si confronta con le allegazioni difensive della convenuta riguardanti: (a) la natura di donazione delle elargizioni di denaro fatte a favore del figlio e dell'intera sua famiglia;
(b) la separazione intervenuta tra il figlio dell'attore e la convenuta successivamente alle donazioni;
(c) l'assenza di richieste scritte precedenti quella dell'avvocato che, a sua volta, precede l'introduzione del giudizio di poche settimane;
d) la notevole distanza di tempo tra le dazioni e la richiesta giudiziale;
e) il quadro dei rapporti logorati dalle cause civili e penali».
Dopo aver indicato le censure mosse e le statuizioni da esse attinte, la
Corte è passata a richiamare i principi giurisprudenziali che queste ultima hanno violato: «Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa
a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla pag. 5/16 parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.,
Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). La datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II,
29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541; Sez. 3,
Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209)».
Dopo aver affermato i principi giurisprudenziali in rilievo, la Corte di cassazione è passata a esaminare il contrasto della sentenza impugnata con gli stessi: «A fronte di tale riparto dell'onere della prova, la motivazione della
Corte d'appello risulta del tutto contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza di un mutuo riguardo a una soltanto delle due autovetture. La violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che dà luogo a nullità della sentenza, è individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass.,
Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n.
23940). Nella specie, da un lato si afferma che le dichiarazioni dei testi di parte attrice risultano concordi nel ritenere che le somme siano state consegnate a titolo di mutuo (le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato tutte le deduzioni del riguardanti la dazione alla Pt_1 pag. 6/16 convenuta di somme, a titolo di mutuo, per l'acquisto di due vetture, una IN
ER (euro 7.900,00 nell'ottobre 2010) e una IS AI (prezzo euro
22.000,00 con finanziamento del costo di euro 27.549,00 nel marzo 2011); importi per i quali parte appellante avrebbe più volte sollecitato la convenuta alla restituzione). Dall'altro si pone in evidenza che la teste di parte convenuta, al contrario, ha ritenuto che l'acquisto della IS sarebbe avvenuto a titolo di liberalità (la teste di parte convenuta, interrogata se vi fosse un accordo tra il e la per la restituzione delle somme Pt_1 CP_1 relative al finanziamento necessario all'acquisto della IS AI, ha riferito che all'epoca l'appellante aveva dichiarato che avrebbe comprato una vettura e l'avrebbe regalata al figlio ed alla di lui moglie . Invece CP_1 riguardo le richieste del di restituzione delle somme la teste ha Pt_1 affermato che in sua presenza non si erano verificate). La Corte di appello, nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione
a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS
AI, essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria, che “le dichiarazioni rese dai testi e non sono state Testimone_1 IM invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. Tale affermazione, in assenza di ulteriori elementi, risulta del tutto apodittica e incomprensibile nel suo significato dimostrativo, tanto più a fronte di vincoli di parentela dei testimoni
e dei contrasti familiari in atto, richiamati nello svolgimento del processo e dedotti negli atti del giudizio, su cui la Corte d'appello non effettua alcuna considerazione. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, finendo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del
“minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.».
pag. 7/16 2. Tanto doverosamente evidenziato, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione di euro 35.449,00, oltre interessi legali calcolati dal giorno del dovuto alla presente domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo.
Come poc'anzi evidenziato, l'ordinanza che ha cassato la precedente sentenza di questa Corte, dopo aver passato in rassegna i principi giurisprudenziali disattesi, ha affermato che «[l]a Corte di appello, nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IS
AI, essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria, che “le dichiarazioni rese dai testi e non sono state Testimone_1 IM invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l'acquisto della vettura IN ER”. […] La motivazione del provvedimento impugnato si fonda quindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, finendo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.».
Si rammenta che «il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
“regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. n. 7091 del 2022, in massima;
pag. 8/16 analogamente, in precedenza, Cass. n. 20887 del 2018, Cass. n. 20981 del
2015 e Cass. n. 17353 del 2010, tutte in massima).
Ciò che dunque deve verificarsi è se e in che misura il abbia Pt_1 fornito la prova della dazione di euro 35.449,00 e del titolo giuridico dal quale dovrebbe derivare la vantata restituzione, ovvero il contratto di mutuo.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie – all'esito dell'istruttoria, anche orale, esperita – la prova di quanto sopra non sia stata fornita.
L'attore in riassunzione ritiene di aver provveduto a dimostrare la datio della già menzionata somma, affermando che «[è] documentale, oltre che pacifica, sia la dazione di danari da parte dell'attore a favore della convenuta per la somma complessiva di euro 35.449,00, sia il fatto che quest'ultima non abbia provveduto alla loro restituzione. […] La convenuta infatti, ha negato unicamente la causa della dazione dei denari, CP_1 ovvero la circostanza che detti importi siano stati corrisposti a titolo di mutuo, asserendo invero che le medesime somme venissero corrisposte dal a titolo di mera liberalità. Circostanza, quest'ultima, non solo non Pt_1 provata – stante i limiti connessi alla prova della donazione – ma anche brutalmente smentita dall'esito dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
Come, infatti, dimostrato all'esito dell'istruttoria, tra le parti veniva concluso a tutti gli effetti, per l'acquisto di entrambe le autovetture, un contratto di mutuo». Sostiene l'odierno attore in riassunzione che «[i] testimoni, escussi nel primo grado di giudizio, hanno confermato che l'accordo restitutorio riguardava entrambi i veicoli, nonostante il giudice di appello abbia considerato “raggiunta” la prova solo per una vettura e non sull'altra».
Tali assunti non possono essere condivisi.
La Corte regolatrice ha chiarito – si ribadisce – che «[i]l mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la pag. 9/16 consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione […]» (Cass. 35959 del 2021, in massima).
Circa la prova della materiale messa a disposizione del denaro, la Corte di legittimità ha precisato che «[i]l contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, ancorché – in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante – essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione» (Cass. 17211 del 2004, in massima).
Dalle risultanze istruttorie emerge che euro 7.900,00 sono stati consegnati nell'ottobre 2010 tramite assegno circolare direttamente dal al venditore (docc. 1 e 2, atto di citazione in primo
Pt_1 Persona_1 grado, e destinati all'acquisto di una autovettura IN poi intestata
Pt_1 alla mentre euro 21.700,00 sono stati corrisposti nel marzo 2011, CP_1 sempre tramite assegno, dal medesimo alla (doc. 6, atto
Pt_1 Parte_2 di citazione in primo grado, per l'acquisto di una nuova e ulteriore
Pt_1 autovettura IS Qasqai. Giova precisare che nella domanda attorea il per l'acquisto della autovettura IS, richiede euro 27.549,00 Pt_1 quale rimborso totale del finanziamento acceso con RU (doc. 4, atto di citazione in primo grado, , ma non risultano agli atti prove circa il Pt_1 coinvolgimento della in tale operazione. CP_1
Il denaro messo a disposizione dal è stato, dunque, utilizzato Pt_1 per l'acquisto di due autovetture poi intestate alla è d'uopo precisare CP_1 che la Corte di legittimità ha rammentato che «[l]a datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto pag. 10/16 ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile
2010, n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, n. 9209)» (Cass. 1676 del 2024, in motivazione).
Dalle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, il titolo giuridico dal quale dovrebbe derivare l'obbligo della vantata restituzione non
è provato.
Circa i documenti prodotti: non risultano accordi restitutori o domande di restituzione prima della messa in mora del 22 marzo 2016 (ovvero oltre 5 anni e mezzo dopo l'acquisto dell'autovettura IN e a distanza di 5 anni dall'acquisto della IS Qasqai), nonché a distanza di meno di un mese dall'atto di citazione (datato 22 aprile 2016 e depositato quattro giorni dopo)
e a seguito della separazione tra il figlio di parte attrice, Persona_2
e odierna convenuta in riassunzione.
[...] CP_1
Circa le risultanze testimoniali, i testi del rispettivamente la Pt_1 OG ( e il figlio ( – nonché ex IM Tes_1 Persona_2 coniuge della escussi rispetto al capitolo 8) di parte attrice («Vero CP_1 che in base agli accordi intercorsi tra il Sig. e l'Avv. Parte_1 quest'ultima avrebbe dovuto restituire il prima possibile e CP_1 comunque a semplice richiesta del Sig. la somma di Parte_1
€ 7.900,00» – hanno rispettivamente risposto:
pag. 11/16 la OG : «Sì è vero. Lo so perché mio TO e la IM venivano spesso a casa mia e ne ho sentito parlare»; CP_1
il figlio «È vero ero presente quando furono Persona_2 presi gli accordi».
Circa il capitolo 9, sempre formulato da parte attrice («Vero che in base agli accordi intercorsi tra il Sig. e l'Avv. Parte_1 CP_1 quest'ultima, con riferimento all'acquisto dell'autovettura IS
[...]
Qasqai, avrebbe dovuto restituire al Sig. Parte_1 mensilmente l'importo pari alla rata che lo stesso si era impegnato a versare, così come in effetti versava, alla finanziaria»): la OG ha risposto: «È vero vale quanto sopra. ADR: IM
Questi inviti risalgono alla fine nel 2010 – marzo 2011. ADR: Eravamo presenti io, mio TO, la sua mamma, i suoi figli e mio nipote»; CP_1
il figlio «Sì' è vero. Vale quanto sopra». Persona_2
La teste di parte convenuta, (madre della Testimone_3 CP_1 sul capitolo n. 14 della («Dica se il Sig. all'atto CP_1 Parte_1 dell'acquisto dell'autovettura IS Qasqai, ha stipulato un accordo con sua figlia in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto restituire CP_1 qualsiasi somma e/o pagare direttamente le rate del finanziamento ad esso intestato») risponde: «Non è vero;
il suocero di mia figlia, quando vendette una viareggina, che una zia aveva detto voler lasciare a suo nipote, l'ex marito di mia figlia, senza però fare testamento, disse che con il ricavato avrebbe comprato l'auto e l'avrebbe regalata a suo figlio e mia figlia, in quanto la loro era vecchia. L'auto fu intestata a mia figlia per pagare meno di assicurazione».
Circa il capitolo n. 15 («Dica se il Sig. dall'anno 2011 Parte_1 sino alla instaurazione del presente giudizio, ha richiesto a sua figlia pag. 12/16 la restituzione delle somme relative all'acquisto della IS CP_1
Qasqai») ha risposto: «Che io sappia non è mai successo».
Circa il capitolo n. 16 («Dica se il Sig. dall'anno 2010 Parte_1 sino alla instaurazione del presente giudizio, ha richiesto a sua figlia la restituzione delle somme relative all'acquisto della IN ER») ha risposto: «Che io sappia non è mai successo. Mai in mia presenza (Vale anche per il capitolo 15). ADR: Mi sono trasferita a Livorno quando nacque la prima figlia di mia figlia, nel 2004».
Giova rammentare che «[i]n materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte
Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti. (V. Sent. Corte Cost. n. 248 del 1974)» (Cass. n. 11635 del 1997, in massima).
Tuttavia, le dichiarazioni dei testi escussi, tutti legati da vincoli di parentela o affinità con le parti – tranne il che tuttavia ha riferito Per_1 di nulla sapere in ordine al rapporto tra di esse intercorso – sono in evidente contrasto.
Esso emerge in maniera particolarmente lampante tra le dichiarazioni della OG dell'attore in riassunzione, – secondo cui, IM quando ha sentito parlare degli accordi relativi alla asserita restituzione del denaro, erano «presenti io [dunque la Sig.ra ], mio TO IM
[ , la sua mamma [ ], i Parte_1 CP_1 Controparte_2 suoi figli [si presume le nipotine] e mio nipote [ al Persona_2
pag. 13/16 tempo coniuge della » – e quelle della madre della CP_1 CP_1 [...]
, secondo cui le macchine furono regalate alla famiglia della Testimone_3 figlia e che in sua presenza non furono mai avanzate richieste di restituzione del denaro.
Il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali conduce a una valutazione d'inattendibilità dei testimoni, come accennato tutti legati da rapporti di parentela o affinità con le parti alla cui posizione, rispettivamente, le loro dichiarazioni giovano.
A ciò si aggiunga che dette dichiarazioni vengono rese dopo la separazione intervenuta tra il figlio dell'attore in riassunzione e la convenuta in riassunzione e, verosimilmente, in un contesto di animosità – quale traspare dal più ampio contenzioso in essere tra le parti, come riferito
– ciò che insinua ulteriori dubbi circa la genuinità delle testimonianze rese dai familiari dell'uno e dell'altra.
Conseguentemente, non risulta dimostrato il titolo giuridico, ovvero il mutuo (o i mutui), in base al quale il ha richiesto la somma di euro Pt_1
35.449,00 in restituzione.
Sostiene in proposito quest'ultimo che la avrebbe dovuto CP_1 dimostrare il diverso titolo giustificativo dell'erogazione finanziaria, ma – rammentando la giurisprudenza di legittimità già citata – «la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova
(Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010,
n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio
2001, n. 9209)».
È, viceversa, indubbio che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione.
pag. 14/16 In conclusione, poiché il non ha provato la datio a titolo di Pt_1 mutuo né per l'autovettura IN né per la IS, la domanda restitutoria da egli svolta dev'essere respinta.
3. Atteso che, «in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere alle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., sez. un., n. 32906 del 2022, in massima), nella fattispecie le spese di lite relative alla controversia unitariamente considerata vanno poste a carico del atteso che, Pt_1 all'esito complessivo del giudizio, la domanda da egli proposta è stata rigettata.
Alla relativa liquidazione si procede in dispositivo, riconoscendo l'ammontare accordato dal Tribunale per il primo grado e, per i gradi e le fasi successive, in applicazione dei parametri minimi afferenti allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione di fronte alla Corte di appello, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16074 del 2024 di riforma della sentenza d'appello n. 1189 del 2021, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 15/16 1. rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di CP_1
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate secondo l'ammontare riconosciuto dal
Tribunale quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.473,00 per quello d'appello, in euro 2.757,00 per il giudizio di cassazione e in euro 3.473,00 per quello di rinvio;
il tutto, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16