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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 2790 /2022
Il giorno 03/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. TACCONE GIOVANNI, il quale ribadisce che la domanda giudiziale riguarda l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, emessa e notificata per il recupero di crediti dichiarati giudizialmente non dovuti;
Per l' l'avv. Laganà Rosa , per delega dell'avv. FAZIO ANGELA MARIA CP_1
ROSA, si riporta alla memoria ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
Per parte ricorrente, l'Avv. Giovanna Suriano, per delega dell'Avv. CP_2
Mario De Tommasi, la quale chiede un rinvio in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1422/2022, in attesa della definizione, per il resto si riporta a quanto dedotto ede eccepito negli atti difensivi e vcerbali di causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2790/2022 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ,) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e Controparte_4
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Angela Maria
Rosa Fazio (C.F. , Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria C.F._3
Grandizio e Ettore Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131), in atti Parte_2
resistente
E in persona del Legale Controparte_5
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142
- C.F. e P.I. rappresentata e difesa, dall'avv. Mario De Tommasi P.IVA_2
(CF. ),giusta procura in atti C.F._4
resistente Oggetto: ricorso avverso fermo amministrativo
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2022, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi Sezione Lavoro , avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000, notificata in data 12.10.2022 con la quale le viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.442,38 dovuta per mancato pagamento di contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo. La comunicazione di fermo afferisce all'avviso di addebito n. 394 2014 0004245831 000. Deduceva che, in data 20.10.2022 il ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione in quanto il debito afferente all' avviso di addebito N. 394
2014 0004245831 000 era stato dichiarato non dovuto per prescrizione, giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, alla quale l'Agente della Riscossione
e l' non avevano dato seguito. CP_1
Pertanto, concludeva chiedendo “ Nel merito accogliere il presente ricorso, e per
l'effetto dichiarare illegittima e nulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito N. 394 2014 0004245831 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da esso portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal
Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 11.10.2022; 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”. Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell' Controparte_5
e , si costituiva l' eccependo, In via preliminare la
[...] CP_6 CP_2
sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c stante il fatto che la controversia relativa all'avviso di addebito n. 39420140004245831000, afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo, non è stata ancora definita con sentenza passata in giudicato essendo pendente ricorso in appello avverso la decisione che, per l'appunto, ha annullato l'avviso presupposto.
Quindi concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione della CP_1 [...]
l'inammissibilità del ricorso per frammentazione Controparte_7
della domanda in pendenza di altri giudizi, la carenza di interesse ad agire;
nel merito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto trattasi, di motivo di opposizione riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c.. e , quindi, tardiva, atteso che l'atto impugnato è stato pacificamente notificato (nella data indicata dal ricorrente) mentre il ricorso in opposizione è stato incardinato ben oltre il ventesimo giorno dalla predetta data.
Pertanto, concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e CP_1
le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione così come proposta dal ricorrente, poiché, infondata in fatto ed in diritto. La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parte e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi previdenziali, pretesi dall' la legittimazione passiva spetta unicamente all'istituto di Previdenza, CP_1
quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014, n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
I supremi giudici stigmatizzano la prassi seguita dal concessionario alla riscossione, il quale con detto preavviso, espressamente, comunica all'interessato che, qualora il debito non venga estinto entra 30 giorni dalla notifica, si provvederà all'automatica iscrizione del fermo presso il PRA, senza ulteriore comunicazione, sicchè per reagire avverso detto atto, l'interessato è costretto ad attendere la fase esecutiva, non potendo, nel frattempo, disporre del mezzo sottoposto, per ipotesi illegittimamente, al vincolo cautelare.
Le sezioni Unite si riportano alla citata sentenza n.10672/2009, che al riguardo propone il seguente percorso motivazionale: ”il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n.57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i Controparte_5
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino, al contribuente moroso, che non abbia provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, un avviso ad adempiere entro i venti giorni, decorsi i quai si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che, Controparte_5
nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale, ai sensi del D.M. 7 settembre
1998, n.503, art.4, comma 1, secondo periodo, come comunicazione di iscrizione del fermo
a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicchè il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente, che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esattoriale e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie, qualora si pensi che, come tante volte accade con
l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare”. Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n.15354/2015 hanno, infine, affermato che si tratta di una procedura alternativa all'espropriazione forzata e non un atto della stessa e, quindi, anche per tale ragione, autonomamente impugnabile.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274).
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione nel merito. Parte ricorrente impugna la comunicazione di fermo, afferente l'avviso di addebito n. 394 2014 0004245831
000, deducendo che , in data 20.10.2022 il ricorrente ha presentato ai sensi della
Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione in quanto il debito afferente all' avviso di addebito N. 394 2014 0004245831 000 era stato dichiarato non dovuto per prescrizione, giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, alla quale l'Agente della Riscossione
e l' non avevano dato seguito. CP_1
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento in quanto ha iscritto una CP_2
misura coercitiva cautelare, quale il fermo amministrativo senza un titolo, in quanto l'avviso di addebito è stato annullato dalla sentenza n. 1422/2022.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito N. 394 2014 0004245831;
-condanna in solido, le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 1305,00, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
Palmi 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 2790 /2022
Il giorno 03/06/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. TACCONE GIOVANNI, il quale ribadisce che la domanda giudiziale riguarda l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, emessa e notificata per il recupero di crediti dichiarati giudizialmente non dovuti;
Per l' l'avv. Laganà Rosa , per delega dell'avv. FAZIO ANGELA MARIA CP_1
ROSA, si riporta alla memoria ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate;
Per parte ricorrente, l'Avv. Giovanna Suriano, per delega dell'Avv. CP_2
Mario De Tommasi, la quale chiede un rinvio in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1422/2022, in attesa della definizione, per il resto si riporta a quanto dedotto ede eccepito negli atti difensivi e vcerbali di causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2790/2022 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ,) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e Controparte_4
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Angela Maria
Rosa Fazio (C.F. , Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria C.F._3
Grandizio e Ettore Triolo, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131), in atti Parte_2
resistente
E in persona del Legale Controparte_5
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142
- C.F. e P.I. rappresentata e difesa, dall'avv. Mario De Tommasi P.IVA_2
(CF. ),giusta procura in atti C.F._4
resistente Oggetto: ricorso avverso fermo amministrativo
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,35 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2022, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi Sezione Lavoro , avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000, notificata in data 12.10.2022 con la quale le viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.442,38 dovuta per mancato pagamento di contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo. La comunicazione di fermo afferisce all'avviso di addebito n. 394 2014 0004245831 000. Deduceva che, in data 20.10.2022 il ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione in quanto il debito afferente all' avviso di addebito N. 394
2014 0004245831 000 era stato dichiarato non dovuto per prescrizione, giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, alla quale l'Agente della Riscossione
e l' non avevano dato seguito. CP_1
Pertanto, concludeva chiedendo “ Nel merito accogliere il presente ricorso, e per
l'effetto dichiarare illegittima e nulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito N. 394 2014 0004245831 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da esso portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal
Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 11.10.2022; 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”. Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell' Controparte_5
e , si costituiva l' eccependo, In via preliminare la
[...] CP_6 CP_2
sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c stante il fatto che la controversia relativa all'avviso di addebito n. 39420140004245831000, afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2010 al 2014, gestione lavoratore autonomo, non è stata ancora definita con sentenza passata in giudicato essendo pendente ricorso in appello avverso la decisione che, per l'appunto, ha annullato l'avviso presupposto.
Quindi concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione della CP_1 [...]
l'inammissibilità del ricorso per frammentazione Controparte_7
della domanda in pendenza di altri giudizi, la carenza di interesse ad agire;
nel merito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto trattasi, di motivo di opposizione riconducibile al disposto dell'art. 617 c.p.c.. e , quindi, tardiva, atteso che l'atto impugnato è stato pacificamente notificato (nella data indicata dal ricorrente) mentre il ricorso in opposizione è stato incardinato ben oltre il ventesimo giorno dalla predetta data.
Pertanto, concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e CP_1
le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione così come proposta dal ricorrente, poiché, infondata in fatto ed in diritto. La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parte e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi previdenziali, pretesi dall' la legittimazione passiva spetta unicamente all'istituto di Previdenza, CP_1
quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014, n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
I supremi giudici stigmatizzano la prassi seguita dal concessionario alla riscossione, il quale con detto preavviso, espressamente, comunica all'interessato che, qualora il debito non venga estinto entra 30 giorni dalla notifica, si provvederà all'automatica iscrizione del fermo presso il PRA, senza ulteriore comunicazione, sicchè per reagire avverso detto atto, l'interessato è costretto ad attendere la fase esecutiva, non potendo, nel frattempo, disporre del mezzo sottoposto, per ipotesi illegittimamente, al vincolo cautelare.
Le sezioni Unite si riportano alla citata sentenza n.10672/2009, che al riguardo propone il seguente percorso motivazionale: ”il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n.57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i Controparte_5
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino, al contribuente moroso, che non abbia provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, un avviso ad adempiere entro i venti giorni, decorsi i quai si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che, Controparte_5
nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale, ai sensi del D.M. 7 settembre
1998, n.503, art.4, comma 1, secondo periodo, come comunicazione di iscrizione del fermo
a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicchè il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente, che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esattoriale e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie, qualora si pensi che, come tante volte accade con
l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare”. Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n.15354/2015 hanno, infine, affermato che si tratta di una procedura alternativa all'espropriazione forzata e non un atto della stessa e, quindi, anche per tale ragione, autonomamente impugnabile.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274).
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione nel merito. Parte ricorrente impugna la comunicazione di fermo, afferente l'avviso di addebito n. 394 2014 0004245831
000, deducendo che , in data 20.10.2022 il ricorrente ha presentato ai sensi della
Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della comunicazione in quanto il debito afferente all' avviso di addebito N. 394 2014 0004245831 000 era stato dichiarato non dovuto per prescrizione, giusta Sentenza n. 1422/2022 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, alla quale l'Agente della Riscossione
e l' non avevano dato seguito. CP_1
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento in quanto ha iscritto una CP_2
misura coercitiva cautelare, quale il fermo amministrativo senza un titolo, in quanto l'avviso di addebito è stato annullato dalla sentenza n. 1422/2022.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo amministrativo N. 094 80 2022 00000 283 000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito N. 394 2014 0004245831;
-condanna in solido, le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 1305,00, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
Palmi 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo