Articolo 311 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 310Articolo 312
Versione
12 maggio 1963
Art. 311.
E' approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1944-45, nelle seguenti risultanze:
Entrate .................................. L. 1.328.634,11 Spese .................................... " 740.567,58
------------------ Avanzo ... L. 588.066,53
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963