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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/08/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1180/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1180 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Pigna in Napoli n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' avv.to Vincenzo Bocchino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Europoa n. 4;
-attore- E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale al Corso Europa numero 41 in Avellino;
-convenuta contumace-
OGGETTO: responsabilità da danni di cose in custodia;
CONCLUSIONI: parte attrice ha rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.03.25, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 03.03.21, regolarmente notificato, premesso di essere Parte_1 proprietario di un fondo agricolo, sito in Montefusco (AV) alla via Epitaffio contrada Sant'Egidio, identificato in Catasto Terreni al foglio 1, p.lle n. 174, 254 e 255, sulle quali era impiantato un vigneto, e p.lle n. 252, 253 e 173, sulle quali, invece, era collocato un uliveto, deduceva che, in più occasioni, il terreno aveva subito danni causati dalla perdita di acqua dell'acquedotto della rete idrica gestita dalla società Controparte_1 L'attore asseriva che, da circa dieci anni, a causa della rottura della tubatura, si manifestavano ripetute perdite d'acqua che, aggravandosi nel tempo, ostacolavano la regolare coltivazione dell'intero appezzamento di terreno e che, nonostante le dovute segnalazioni all' , la CP_1 quale aveva provveduto ad eseguire degli interventi manutentivi temporanei e non risolutivi del problema, lo stato di dissesto del fondo si era notevolmente aggravato a causa della continua presenza di acqua sia in superficie che nel sottofondo. In particolare, l'attore evidenziava che le prime perdite di acqua interessavano la zona del fondo coltivato a vigneto, ove lo sviluppo di zone acquitrinose e l'elevato grado di umidità conseguente alle copiose fuoriuscite d'acqua comportavano la perdita di quasi tutte le piante di vite coltivate, come constatato dalla CTP e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi. Invece, le recenti perdite di acqua, verificatesi a partire dal 2018, interessavano la parte di terreno coltivata ad uliveto ove, oltre a risultare impossibile eseguire ogni tipo di lavorazione con mezzi meccanici, si innescavano dei movimenti franosi che determinavano lo spostamento dell'originaria collocazione delle piante di ulivo che, addirittura, finivano nella proprietà del fondo confinante. Infine, la sopradescritta situazione di dissesto comportava dei danni alla scarpata della strada provinciale n. 42, ove si verificava “la lesione di un muro in cemento con parziale ribaltamento di circa 20 cm dello stesso ubicato a monte della sede stradale” (cfr. CTP allegata all'atto di citazione). Tanto premesso, invocata la responsabilità della società ai sensi dell'art. Controparte_1
2051c.c., agiva in giudizio nei suoi confronti per sentirla condannare al Parte_1 pagamento di € 12.480,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti. Concessi i termini ex art. 183 c. 6, c.p.c., con ordinanza del 07.02.22, il Giudice nominava il CTU. La causa veniva rinviata per consentire un bonario componimento della lite e, stante l'esito negativo, con ordinanza del 30.04.25, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Preliminarmente, si deve dichiarare la contumacia della società convenuta che, regolarmente citata, non si è costituita. Nel merito, la domanda va accolta nei termini di seguito illustrati. L'attore ha chiesto di essere risarcito per i danni cagionati alle colture presenti sul proprio fondo agricolo a causa delle ripetute perdite di acqua provenienti dall'acquedotto gestito dalla società
[...] le quali, con il passare del tempo, avrebbero reso impraticabile la regolare Controparte_1 coltivazione del terreno, impedito la lavorazione con mezzi meccanici e provocato, a causa delle infiltrazione, la perdita di quasi tutte le piante di vite, lo spostamento delle piante di ulivo e dei franamenti del piano viabile della strada Provinciale n. 42. Il fondo oggetto di causa, di cui l'attore asserisce di essere proprietario, situato nel Comune di Montefusco alla località via Epitaffio, contrada Sant' Egidio, e catastalmente individuato al foglio n. 1, p.lle 173, 174, 252, 253, 254 e 255, risulta attraversato dalla condotta idrica soltanto sulle p.lle 252 e 254 e caratterizzato, a livello morfologico, da una consistente pendenza verso valle. La rottura della tubazione, come riscontrato nella CTU, ha interessato esclusivamente la p.lla 254. Orbene, va subito osservato che non vi è alcun dubbio sulla legittimazione ad agire in merito alle p.lle 173, 174, 252, 253, 255, di cui l'odierno attore risulta essere proprietario in virtù di atto di donazione del 03.04.17 per NO . Lo stesso, invece, non può dirsi con riferimento alla CP_2
p.lla 254, sulla quale insiste una parte dell'acquedotto e ove si è verificata la perdita d'acqua, atteso che essa non costituisce oggetto dell'atto di donazione appena richiamato e che, dalle visure catastali in atti, risulta intesta ad altro soggetto. Pertanto, non risultando proprietario della p.lla 254, deve dichiararsi la carenza di Parte_1 legittimazione ad agire con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni che sarebbero stati provocati dalla perdita di acqua in quella zona del terreno. Tanto premesso, sui danni verificatisi nella parte del fondo agricolo effettivamente appartenete a si ritiene di poter condividere le conclusioni del CTU. Parte_1
In particolare, secondo parte attrice, l'estirpazione del vigneto è stata provocata dall'ammaloramento delle piante di vite dovuto alle costanti perdite di acqua verificatesi nella p.lla 254, e cioè, una zona del terreno compresa tra le p.lle 174 e 255 ove, un tempo, insisteva il vigneto. A tal proposito, si osserva che non vi è alcuna prova che colleghi l'eliminazione del vigneto alle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'acquedotto perché, oltre a non essere stato idoneamente documentato lo stato vegetativo delle piante nella fase antecedente e successiva al verificarsi delle perdite d'acqua, la stessa conformazione morfologica del terreno, che presenta una consistente pendenza a valle, induce a ritenere inverosimile che la parte di vigneto preesistente collocata a monte possa essere stata danneggiata dalle perdite d'acqua verificatesi a valle. Per la stessa ragione, anche i cedimenti del terreno verificatesi nella zona posta a confine con la strada provinciale, e cioè, nella zona posta a monte, non possono ritenersi quali possibili conseguenze della perdita d'acqua dell'acquedotto. Quanto poi alla parte del vigneto collocata a valle della perdita, come riscontrato dal CTU, non è possibile stimarne il danno stante la risalente età del vigneto. In particolare, nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione, il tecnico asserisce che un normale ciclo economico produttivo in condizioni ambientali e pedoclimatiche ottimali duri circa trent'anni e che, avendo avuto il vigneto circa quindici anni al momento della definitiva eliminazione, l'attore avrebbe dovuto subire una perdita di uva di circa 120 quintali (e cioè, 8 quintali annui x 15 anni). Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali svolte dal CTU, è emerso che il vigneto è stato realizzato negli anni 80' e che, dunque, all'epoca in cui si è verificata la perdita d'acqua dell'acquedotto - cioè tra gli anni 2011 e 2015, come sostenuto dall'attore - lo stesso aveva ampiamente esaurito il suo ciclo produttivo. Non risultano, infine, rilevati danni nella zona del fondo coltivata ad uliveto, e cioè sulle p.lle 253 e 173, posto che le piante di ulivo si trovano ad una considerevole distanza rispetto alla zona del terreno interessata dalla perdita d'acqua. Dunque, il fondo agricolo dell'attore risulta danneggiato per effetto della perdita idrica soltanto in una modesta zona, e, in particolare, quella posta a valle dell'acquedotto (p.lle 173 e 255), ove risultano insistenti dei canali e dei lievi smottamenti di terreno con conseguente configurabilità in capo all' in qualità di gestore del servizio idrico, di una responsabilità ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Il danneggiato che invochi detta responsabilità ha l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Di contro, il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito che, nel caso di specie, non è stato provato, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta. Pertanto, in difetto di contestazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sull'
[...] la quale, sulla scorta della documentazione in atti, risulta essere l'affidataria della CP_1 gestione dell'acquedotto ed è, quindi, la custode e titolare della responsabilità della corretta gestione e manutenzione dello stesso. Sulla quantificazione dei danni, non c'è motivo di discostarsi dalla verifica svolta dal CTU in merito ai lavori necessari per la sistemazione e il livellamento del terreno nella zona sottostante la condotta idrica, che sono stati quantificati in € 1.000,00, oltre interessi legali della domanda sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00. Anche le spese della CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla domanda di risarcimento per i danni formulata limitatamente alla part. 254, f. 1, fondo agricolo sito in Montefusco (AV) alla via Epitaffio contrada Sant'Egidio;
- accoglie la domanda risarcitoria relativa alle partt. 173, 174, 252, 253, 255, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
- condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti al proprio fondo, oltre interessi legali della domanda e sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 237,00 per esborsi e € 2.540, 00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Bocchino Vincenzo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta. Così deciso in Benevento, il 20.08.25 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1180 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Pigna in Napoli n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' avv.to Vincenzo Bocchino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Europoa n. 4;
-attore- E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale al Corso Europa numero 41 in Avellino;
-convenuta contumace-
OGGETTO: responsabilità da danni di cose in custodia;
CONCLUSIONI: parte attrice ha rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.03.25, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 03.03.21, regolarmente notificato, premesso di essere Parte_1 proprietario di un fondo agricolo, sito in Montefusco (AV) alla via Epitaffio contrada Sant'Egidio, identificato in Catasto Terreni al foglio 1, p.lle n. 174, 254 e 255, sulle quali era impiantato un vigneto, e p.lle n. 252, 253 e 173, sulle quali, invece, era collocato un uliveto, deduceva che, in più occasioni, il terreno aveva subito danni causati dalla perdita di acqua dell'acquedotto della rete idrica gestita dalla società Controparte_1 L'attore asseriva che, da circa dieci anni, a causa della rottura della tubatura, si manifestavano ripetute perdite d'acqua che, aggravandosi nel tempo, ostacolavano la regolare coltivazione dell'intero appezzamento di terreno e che, nonostante le dovute segnalazioni all' , la CP_1 quale aveva provveduto ad eseguire degli interventi manutentivi temporanei e non risolutivi del problema, lo stato di dissesto del fondo si era notevolmente aggravato a causa della continua presenza di acqua sia in superficie che nel sottofondo. In particolare, l'attore evidenziava che le prime perdite di acqua interessavano la zona del fondo coltivato a vigneto, ove lo sviluppo di zone acquitrinose e l'elevato grado di umidità conseguente alle copiose fuoriuscite d'acqua comportavano la perdita di quasi tutte le piante di vite coltivate, come constatato dalla CTP e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi. Invece, le recenti perdite di acqua, verificatesi a partire dal 2018, interessavano la parte di terreno coltivata ad uliveto ove, oltre a risultare impossibile eseguire ogni tipo di lavorazione con mezzi meccanici, si innescavano dei movimenti franosi che determinavano lo spostamento dell'originaria collocazione delle piante di ulivo che, addirittura, finivano nella proprietà del fondo confinante. Infine, la sopradescritta situazione di dissesto comportava dei danni alla scarpata della strada provinciale n. 42, ove si verificava “la lesione di un muro in cemento con parziale ribaltamento di circa 20 cm dello stesso ubicato a monte della sede stradale” (cfr. CTP allegata all'atto di citazione). Tanto premesso, invocata la responsabilità della società ai sensi dell'art. Controparte_1
2051c.c., agiva in giudizio nei suoi confronti per sentirla condannare al Parte_1 pagamento di € 12.480,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti. Concessi i termini ex art. 183 c. 6, c.p.c., con ordinanza del 07.02.22, il Giudice nominava il CTU. La causa veniva rinviata per consentire un bonario componimento della lite e, stante l'esito negativo, con ordinanza del 30.04.25, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Preliminarmente, si deve dichiarare la contumacia della società convenuta che, regolarmente citata, non si è costituita. Nel merito, la domanda va accolta nei termini di seguito illustrati. L'attore ha chiesto di essere risarcito per i danni cagionati alle colture presenti sul proprio fondo agricolo a causa delle ripetute perdite di acqua provenienti dall'acquedotto gestito dalla società
[...] le quali, con il passare del tempo, avrebbero reso impraticabile la regolare Controparte_1 coltivazione del terreno, impedito la lavorazione con mezzi meccanici e provocato, a causa delle infiltrazione, la perdita di quasi tutte le piante di vite, lo spostamento delle piante di ulivo e dei franamenti del piano viabile della strada Provinciale n. 42. Il fondo oggetto di causa, di cui l'attore asserisce di essere proprietario, situato nel Comune di Montefusco alla località via Epitaffio, contrada Sant' Egidio, e catastalmente individuato al foglio n. 1, p.lle 173, 174, 252, 253, 254 e 255, risulta attraversato dalla condotta idrica soltanto sulle p.lle 252 e 254 e caratterizzato, a livello morfologico, da una consistente pendenza verso valle. La rottura della tubazione, come riscontrato nella CTU, ha interessato esclusivamente la p.lla 254. Orbene, va subito osservato che non vi è alcun dubbio sulla legittimazione ad agire in merito alle p.lle 173, 174, 252, 253, 255, di cui l'odierno attore risulta essere proprietario in virtù di atto di donazione del 03.04.17 per NO . Lo stesso, invece, non può dirsi con riferimento alla CP_2
p.lla 254, sulla quale insiste una parte dell'acquedotto e ove si è verificata la perdita d'acqua, atteso che essa non costituisce oggetto dell'atto di donazione appena richiamato e che, dalle visure catastali in atti, risulta intesta ad altro soggetto. Pertanto, non risultando proprietario della p.lla 254, deve dichiararsi la carenza di Parte_1 legittimazione ad agire con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni che sarebbero stati provocati dalla perdita di acqua in quella zona del terreno. Tanto premesso, sui danni verificatisi nella parte del fondo agricolo effettivamente appartenete a si ritiene di poter condividere le conclusioni del CTU. Parte_1
In particolare, secondo parte attrice, l'estirpazione del vigneto è stata provocata dall'ammaloramento delle piante di vite dovuto alle costanti perdite di acqua verificatesi nella p.lla 254, e cioè, una zona del terreno compresa tra le p.lle 174 e 255 ove, un tempo, insisteva il vigneto. A tal proposito, si osserva che non vi è alcuna prova che colleghi l'eliminazione del vigneto alle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'acquedotto perché, oltre a non essere stato idoneamente documentato lo stato vegetativo delle piante nella fase antecedente e successiva al verificarsi delle perdite d'acqua, la stessa conformazione morfologica del terreno, che presenta una consistente pendenza a valle, induce a ritenere inverosimile che la parte di vigneto preesistente collocata a monte possa essere stata danneggiata dalle perdite d'acqua verificatesi a valle. Per la stessa ragione, anche i cedimenti del terreno verificatesi nella zona posta a confine con la strada provinciale, e cioè, nella zona posta a monte, non possono ritenersi quali possibili conseguenze della perdita d'acqua dell'acquedotto. Quanto poi alla parte del vigneto collocata a valle della perdita, come riscontrato dal CTU, non è possibile stimarne il danno stante la risalente età del vigneto. In particolare, nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione, il tecnico asserisce che un normale ciclo economico produttivo in condizioni ambientali e pedoclimatiche ottimali duri circa trent'anni e che, avendo avuto il vigneto circa quindici anni al momento della definitiva eliminazione, l'attore avrebbe dovuto subire una perdita di uva di circa 120 quintali (e cioè, 8 quintali annui x 15 anni). Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali svolte dal CTU, è emerso che il vigneto è stato realizzato negli anni 80' e che, dunque, all'epoca in cui si è verificata la perdita d'acqua dell'acquedotto - cioè tra gli anni 2011 e 2015, come sostenuto dall'attore - lo stesso aveva ampiamente esaurito il suo ciclo produttivo. Non risultano, infine, rilevati danni nella zona del fondo coltivata ad uliveto, e cioè sulle p.lle 253 e 173, posto che le piante di ulivo si trovano ad una considerevole distanza rispetto alla zona del terreno interessata dalla perdita d'acqua. Dunque, il fondo agricolo dell'attore risulta danneggiato per effetto della perdita idrica soltanto in una modesta zona, e, in particolare, quella posta a valle dell'acquedotto (p.lle 173 e 255), ove risultano insistenti dei canali e dei lievi smottamenti di terreno con conseguente configurabilità in capo all' in qualità di gestore del servizio idrico, di una responsabilità ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Il danneggiato che invochi detta responsabilità ha l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Di contro, il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito che, nel caso di specie, non è stato provato, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta. Pertanto, in difetto di contestazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sull'
[...] la quale, sulla scorta della documentazione in atti, risulta essere l'affidataria della CP_1 gestione dell'acquedotto ed è, quindi, la custode e titolare della responsabilità della corretta gestione e manutenzione dello stesso. Sulla quantificazione dei danni, non c'è motivo di discostarsi dalla verifica svolta dal CTU in merito ai lavori necessari per la sistemazione e il livellamento del terreno nella zona sottostante la condotta idrica, che sono stati quantificati in € 1.000,00, oltre interessi legali della domanda sino al soddisfo. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00. Anche le spese della CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla domanda di risarcimento per i danni formulata limitatamente alla part. 254, f. 1, fondo agricolo sito in Montefusco (AV) alla via Epitaffio contrada Sant'Egidio;
- accoglie la domanda risarcitoria relativa alle partt. 173, 174, 252, 253, 255, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
- condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti al proprio fondo, oltre interessi legali della domanda e sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 237,00 per esborsi e € 2.540, 00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Bocchino Vincenzo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta. Così deciso in Benevento, il 20.08.25 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano