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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2664/2018 R.G.
Udienza del 17.04.2025, Parte_1
Sono presenti, l'avv Potenza Luigi in sostituzione dell'avv De Feo per , l'avv Guglielmo per CP_1 la curatela, l'avv Carducci per RE Costantino, L'avv Potenza presenzia anche per CP_2 nonché in sostituzione dell'avv Angela De Monte per , per
[...] Controparte_3 [...]
l'avv Lezzi Sandro in sostituzione dell'avv Cataldi Francesco, l'avv Lubelli Vito in CP_4 sostituzione dell'avv De Mauro per i terzi chiamati , l'avv Di Mattina per Per_1 CP_5 nonchè anche in sostituzione dell'avv Sansone per . l'avv Spennato in sostituzione CP_6 dell'avv Chiffi Irene per Verardi Vito, l'avv Petrucci per la convenuta CP_7
I procuratori si riportano ai propri scritti chiedendone l'accoglimento e discutono in tal senso la causa. L'avv Guglielmo insiste nella eccezione di inesistenza /improcedibilità della negoziazione per non essere stata coinvolta nella negoziazione assistita, rileva che vi è prova del danno pari all'ammontare delle somme che sono state pagate a mezzo degli assegni negoziati. Rileva che anche in sede di istruzione i terzi non hanno documentato l'utilizzo delle somme riscosse per attività della società. Anche le polizze indicate da risultano riferibili a società diversa dalla fallita pur CP_1
effettuati con i soldi della stessa. Anche il testimone ha dichiarato essere il solo Testimone_1
cassiere della filiale e di non avere mai conosciuto Insiste nella richiesta di chiamata a CP_8
chiarimenti del ctu.
L'avv Petrucci rileva che le chiamate in causa sono solo in garanzia, rifiuta ogni contraddittorio in ordine alle nuove circostanze sollevate dall'attrice con le memorie ex art 183 VI comma c.p.c.. per il resto si riporta ai propri scritti.
L'avv Gugliemo rileva che le somme oggetto della negoziazione dedotte nel presente giudizio sono ricomprese in quelle contestate al Cota in sede penale ed oggetto delle sentenze depositate con le memorie n. 183 VI c 2 c.p.c.
Le altre parti si riportano ai propri scritti. L'avv Di Mattina rileva, inter alia, l'assenza di allegazione e prova del danno. Deduce, inoltre, che il proprio assistito ha documentato di avere regolarmente pagato forniture in favore della società poi fallita. L'avv Potenza si associa ad ogni rilievo dell'avv Di Mattina.
Il Giudice Decide come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice dott. ssa Parte_1
in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 218 sexies cpc la seguente
[...]
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2664/2018 promosso
“ , (C.F./P. Iva , in persona del suo Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
Curatore, rappresentato e difeso dell'avv. Graziana Guglielmo
Attore
contro , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Petrucci
Convenuto nonché contro i chiamati in causa
, rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte Controparte_10
, rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
, rapp. to e difeso dall'avv. CP_6 CP_11
, rapp. to e difeso dall'avv Chiara Longo
[...]
, , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
, rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
, rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci, Controparte_16
, rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
, rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
Terzi chiamati in causa Nonché contro CP_8
Terzo chiamato in causa contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17 aprile 2025 e atti conclusivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2018, il ha Parte_4 convenuto, innanzi al Tribunale di Lecce, l'istituto di credito sulla premessa di essere CP_9
venuta in possesso di copia di alcuni assegni bancari e distinte di prelievi relativo al conto corrente bancario numero 401401306, acceso presso la filiale di Taviano della banca , per i CP_9
quali risultava che le firme apposte su tali titoli non corrispondessero a quelle originali del fallito in bonis, sig. A tal proposito, la Curatela effettuava, su autorizzazione del giudice CP_8
delegato, una perizia grafologica di parte, da cui sarebbe effettivamente derivato come su molti titoli le firme sarebbero state apposte da un soggetto diverso dal sig. CP_8
Quindi, il Fallimento la ha citato in giudizio al fine di sentir accogliere CP_19 CP_9 le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare che le sottoscrizioni su assegni e distinte di prelievo non sono state apposte da legale rappresentante della società - accertare e CP_8
dichiarare che ha violato gli obblighi di ordinaria diligenza erogando la somma di € CP_7
288.510,22 a soggetti terzi a mezzo assegni e distinte di prelievo con firma apocrifa addebitati sul conto corrente num. 404101306 acceso presso la Filiale di Taviano - condannare per l'effetto
a corrispondere alla Curatela “ la somma di € 288.510,22 o la CP_9 Parte_3
somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di ogni prelievo fino al dì della mediazione fino al soddisfo ex art. 1284, comma 4 cc”; con vittoria di spese e competenze di causa”.
- Si costituiva regolarmente in causa la convenuta , contestando la domanda attorea, CP_9
respingendo ogni responsabilità derivante dal pagamento di assegni con firma di traenza falsa o di assegni circolari emessi in virtù di richieste con sottoscrizione apocrifa poiché la falsità della firma non era rilevabile ictu oculi e il legale rappresentante non aveva mai sollevato contestazioni sui titoli oggetto di controversia, evidenziando conseguentemente l'assenza di un effettivo pregiudizio reale subito in danno della società poiché la distrazione di tali somme furono destinate al regolare funzionamento della società. Per il caso di accoglimento anche parziale della domanda chiedeva di chiamare in causa gli ordinatori degli assegni contestati per il diritto di di ripetere, in CP_7 ipotesi di falsità, l'indebito oggettivo, ovvero quanto corrisposto in virtù di ciascun titolo e chiedeva dunque chiamarli in causa affinchè l'accertamento della eventuale falsità avvenisse anche nel contraddittorio dei beneficiari degli assegni ai fini della ripetizione dell'indebito.
- Il Tribunale, con provvedimento del 11 dicembre 2108, autorizzava alla chiamata in causa a titolo di garanzia i soggetti beneficiari degli assegni e portatori dei titoli indicati: Controparte_10
, , , ,
[...] CP_5 CP_20 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
, , , , Controparte_14 Controparte_2 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, concedendo termine per l'instaurazione dell'esperimento di negoziazione assistita CP_18 perché l'azione di garanzia rispetto a ciascun convenuto non superava l'importo di € 50.000,00.
- Venuto meno il tentativo di accordo tra le parti, i terzi chiamati in causa si costituivano regolarmente in giudizio, contestando la domanda proposta dal Curatore nonché la domanda di ripetizione di indebito avanzata da per ciascuno di loro. CP_7
- Depositate le memorie ex art 183 sesto comma cpc, il Giudice designato ammetteva le prove orali richieste dalle parti, nonché la perizia grafologica al fine di verificare se le firme apposte in calce agli assegni bancari appartenessero al sig. nonché al fine di valutare la riconoscibilità CP_8
in capo ad un cassiere di media diligenza delle diversità morfologiche della sottoscrizione apposta sugli assegni rispetto a quella depositata sullo specimen di firma (cartoncino delle firme depositato in banca).
- Depositata la perizia a cura del CTU nominato e terminata, quindi, la fase istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 17 aprile 2025, con termine per deposito di note conclusionali entro 30 giorni prima.
***
Tutto quanto sopra premesso, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va rigettata l'eccezione di inesistenza nullità della procedura di negoziazione assistita sollevata dalla curatela per omessa partecipazione della stessa alla procedura di negoziazione assistita azionata dalla banca a seguito chiamata in garanzia da essa formulata verso i terzi chiamati in causa.
In merito va preliminarmente rilevato come, nel caso di specie, la procedura di negoziazione, pur regolarmente esperitasi tra la convenuta ed i terzi in relazione alla domanda di manleva dalla prima avanzata in danno dei secondi, non dovesse comunque esperirsi per difetto dei presupposti di legge.
Sul punto va , infatti, messo in evidenza come lo scopo della negoziazione assistita sia quello di tentare di evitare, attraverso la negoziazione stragiudiziale, l'instaurazione della lite. Una volta che la lite sia stata attivata per essere stato il convenuto vocato in ius dall'attore, deve ritenersi precluso al terzo, che partecipa al giudizio in ragione di una domanda dipendente da un rapporto diverso da quello esistente tra attore e convenuto, e, peraltro, dipendente dall'esito della domanda attorea, di eccepire ammissibilmente l'eccezione di improcedibilità della negoziazione poiché procedura che, in siffatte ipotesi, non potrebbe avere nessuna incidenza in ordine alle sorti rapporto principale dal quale essa stessa dipende. Diversamente argomentando si finirebbe con l'imporre all'attore la soggezione alla procedura di negoziazione assistita per il sol fatto che sia prevista per rapporti, quelli tra convenuto e terzi, a cui lo stesso è estraneo , e ciò anche laddove il rapporto tra esso ed il convenuto non preveda siffatta soggezione, con ogni ulteriore conseguenza in punto di rapida definizione del giudizio
Ad ogni modo, essendo l'attore , nel caso di specie, estraneo al rapporto di garanzia intercorso tra la convenuta e ciascuno dei terzi, anche a volere ritenere ammissibile l'assoggettamento alla negoziazione assistita su eccezione del terzo in ragione della chiamata in garanzia a tale procedura l'attore deve ritenersi estraneo per non partecipare del petitum e causa petendi della controversia tra convenuto e terzi.
L'infondatezza nel merito della domanda attorea esime dall'esame dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca , in ossequio al principio della ragione più liquida.
La curatela ha chiesto la condanna al pagamento di € 288.510,22 di poiché Controparte_9 quest'ultima non avrebbe adottato l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere ex art. 1176 2° comma c.c. per aver consentito la negoziazioni di titoli ed operazioni con firma non autografa del titolare del rapporto con conseguente sottrazione di ingenti somme dal conto della fallita con gravissimo danno per la società e i suoi creditori.
“Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - ritenendo non necessaria alcuna consulenza tecnica, attesa la disponibilità di altre scritture di comparazione - aveva escluso la responsabilità della banca, osservando che la falsità non era visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, cd. "specimen", e che il ricorrente non aveva indicato alcun segno o sintomo della falsificazione, né aveva spiegato in che modo l'autore della condotta illecita fosse potuto venire in possesso di un titolo staccato dal suo libretto di assegni).( cass 20292/2011)
Nel corso del giudizio si è svolta consulenza grafologica volta, in sostanza, ad accertare l'autografia delle sottoscrizioni dei documenti posti a fondamento della domanda attorea , anche con riferimento a quelli non prodotti in originale, nonché a verificare l'agevole ed immediata riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni ove anche , in ipotesi, non autografe, da parte di un cassiere di media diligenza ( ““esegua il Ctu perizia grafologica sulle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni bancari prodotti in atti al fine di verificare se le stesse siano state vergate di pugno da
[...]
In caso si accerti la non appartenenza delle sottoscrizioni a il Ctu dirà CP_8 CP_8
anche se un cassiere di media diligenza avrebbe dovuto riconoscere la diversità morfologica delle sottoscrizioni apposte sugli assegni rispetto a quella depositata sullo specimen di firma”, che il
Giudice, durante l'udienza, integrava, per iscritto, estendendo l'accertamento anche sulle distinte di prelievo in atti, ed inoltre specificava, verbalmente, di estendere, se possibile, l'accertamento anche sulle fotocopie;
)
All'esito di tale consulenza tecnica, svolta con metodo condivisibile ed esente da rilievi metodologici e logico-scientifici, è emerso che la maggior parte dei titoli oggetto di contestazione erano siglati con firma autografa del e per la parte restante non era stato possibile CP_8 verificarne la firma perché prodotti in fotocopia ( riguardo “i 148 documenti bancari esaminati, costituiti da 79 assegni (63 in originale e 16 in fotocopia) e 69 distinte di prelievo, relativi alla
ricadenti in un arco temporale compreso tra il 13/07/2010 ed il 09/11/2011, per Controparte_9 un totale di € 472.720,91, si ha che:
• le 89 firme in verifica nome apparente “ poste sui documenti appartenenti al CP_8
gruppo G1, elencato nella precedente tabella 2 (cfr. pag. 123-125), per un importo totale di
€ 326.509,20, sono attribuibili alla mano del sig. CP_8
• le 48 firme in verifica a nome apparente “ , poste sui documenti appartenenti CP_8
al gruppo G2, elencato nella precedente tabella 3 (cfr. pag. 126-127), per un importo totale di € 123.560,71, non sono attribuibili alla mano del sig. CP_8
• le 11 firme in verifica a nome apparente “ , poste sui documenti appartenenti CP_8
al gruppo G3, elencato nella precedente tabella 4bis (cfr. pag. 128), per un importo totale di € 22.651,00, stante la problematica relativa alla scarsa qualità delle fotocopie, non permettono di effettuare un'analisi peritale;)
Ad ogni modo il ctu ha rilevato come tutti i titoli fossero firmati in modo tale da “ingannare”
l'occhio esperto di un cassiere di media diligenza , così da rendere del tutti irrilevante, ai fini che ci occupano, se la firma fosse effettivamente falsa.
Il perito grafologico ha escluso, motivandone le ragioni, che la falsificazione fosse riscontrabile attraverso un esame visivo “diretto e attento” dell'assegno da parte di un cassiere in possesso di comuni cognizioni teoriche tecniche, poiché nel caso di specie la falsità della firma era evidenziabile soltanto con analisi grafologica mirata e tramite particolare cognizione teorica e tecnica e non rientrante nelle competenze di un bancario. (“la tipologia di contraffazione adottata nel caso in esame (cfr. cap. 16.4), ovvero falso per imitazione veloce, unitamente alla discreta imitazione delle prime lettere iniziali di cognome e nome (“Co” – “Wa”), ha reso credibili le firme in esame, rendendo difficile il riconoscimento della loro falsità, tutt'altro che palese, ovvero non riconoscibile ictu oculi, anche in forza della loro complessità grafica ed anche per
l'assenza di ritocchi, aggiustamenti e cancellature;
c) la maggior parte delle firme falsificate, ovvero 31 su un totale di 48 firme false, sono state menomate sul piano della leggibilità/percezione a causa della sovrapposizione del timbro aziendale, di dimensioni tali (5,6 cm x 1,9 cm) da risultare sempre in grado di ricoprire, parzialmente od interamente, le firme di sottoscrizione;)
Non idonee ad inficiare i detti rilievi si appalesano le osservazioni del ctp di parte attrice poiché per lo più incentrate non già sull'apparente visibile riconducibilità delle sottoscrizioni al titolare del rapporto ma sul mancato svolgimento di accertamenti concorrenti per scoprire la falsità o la frode finanziaria così attuata (“I cassieri bancari devono essere diligenti nella verifica dell'identità dei clienti, specialmente in situazioni in cui si effettuano prelievi o trasferimenti di denaro con elevata frequenza o
di grandi dimensioni. Devono richiedere documenti di identità validi e verificare che il nome sul
documento corrisponda al nome del cliente che, come nel caso di cui trattasi, esegue prelievi di
contante allo sportello, mediante apposizione di firma su distinta bancaria. La formazione del cassiere
bancario garantisce sia le banche che i clienti nel ridurre il rischio di frodi finanziarie) . Nemmeno condivisibili risultano le osservazioni afferenti alla capacità dei bancari di “ identificare le firme false e le frodi finanziarie” poichè a ciò formati, ciò tenuto conto dei rilievi altamente tecnici necessari, nel caso di specie, per verificare l'autografia della sottoscrizione, di certo non esigibili dal bancario medio( “si è motivatamente risposto alle osservazioni contenute nell'elaborato “NOTE
TECNICHE”, effettuate dal Ctp di parte attrice, giustificando puntualmente l'impossibilità a condividere le conclusioni espresse nella CTP (cfr. cap. 16), a fronte delle argomentazioni addotte, che non si sono ritenute in grado di controbilanciare quanto rilevato sulla mancanza di una formazione specifica del cassiere bancario in relazione al riconoscimento del falso manoscritturale (particolarmente problematico - per come attuato - nel caso di specie), confermata anche dalle sentenze precedentemente riportate (e.g. Cass. 2 aprile 2010, n. 8127: “… né si richiede che i suoi dipendent abbiano una particolare competenza in grafologia” -; Cass. 23 giugno 2021, n. 17951 “ … del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzatture strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., ord. 19/06/2018, n. 16178; Cass. 4/10/2011, n. 20292; v. anche
Cass. 26/01/2016, n. 1377).”).
Ciò maggiormente se si considera come in sede testimoniale entrambi i dipendenti della CP_9
abbiano confermato di non aver mai autorizzato in linea generale operazioni a soggetti non
[...] titolari, sottolineando all'uopo come ogni assegno emesso ha riguardato normali operazioni societarie da non provocare alcun sospetto: pagamento dipendenti, pagamento fornitori, pagamento consulenti ect.
A tutto ciò si aggiunga l'assenza di rilievi di qualsivoglia genere e tipo, da parte del correntista, in ordine ai prelievi così effettuati, che, ove anche effettuati con firma non autografa, evidentemente dovevano ritenersi da esso autorizzati e consentiti ( cd Falso autorizzato), non essendo verosimile che l'amministratore della società non si fosse accorto, nel corso del tempo , degli eventuali ammanchi né mai avesse segnalato anomalie nella gestione del rapporto, con conseguente affidamento del dipendente della banca in ordine alla validità e regolarità apparente di tali operazioni. Comprova la consapevolezza di tali atti dispositivi del patrimonio da parte dello stesso titolare la circostanza, dedotta dalla stessa attrice, che i soldi siano stati destinati a ripianare posizioni di altra società comunque ricollegabile, per medesimezza dei soci e dell'amministratore, all'attrice allora in bonis.
Anche a voler ritenere sussistente una responsabilità della banca nella omessa verifica della genuinità delle operazioni effettuate, in ogni caso la domanda dell'attrice non potrebbe essere accolta per difetto di prova del danno
Sul punto si significa che l'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, si è limitato ad indicare il danno conseguito nella mera entità economica delle operazioni non genuine.
Invero un danno è ravvisabile in siffatte ipotesi laddove le somme di cui alle indicate operazioni siano state distratte all'insaputa del titolare o utilizzate in difetto o diversamente dalle indicazioni da esso date, così da ritenerle estranee alla sua sfera giuridica volitiva e d'azione.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto. È stata depositata dalla stessa parte attrice sentenza del
Tribunale Penale di Lecce 181/2016 laddove si accerta l'indebita disposizione delle somme di spettanza della società, poi fallita, da parte dell'allora amministratore. Trattasi, per espressa dichiarazione dell'attrice (oltre che per l'evidente coincidenza fattuale) delle somme di cui si controverte nel presente giudizio. E' evidente quindi che tutte le operazioni di cui oggi parte attrice si duole siano state poste in essere o comunque volute, e quindi autorizzate, dall'allora legittimo titolare, sicchè nessun danno può essere conseguito i capo all'attrice dalla condotta della banca, poiché, comunque voluta ed autorizzata nelle disposizioni da parte del disponente, titolare del rapporto.
Le spese di parte convenuta sono poste a carico dell'attore in ragione della soccombenza.
Le spese dei terzi chiamati sono poste a carico del chiamante non ravvisandosi una posizione di garanzia in capo ai terzi nell'eventualità della soccombenza della convenuta rispetto alla domanda attorea nemmeno essendo stata dedotta una partecipazione di ciascun terzo nell'alterazione dell'autografia.
Le spese di lite sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014 , parametri medi scaglione tra 260.000 e 520.000, in ragione della domanda attorea, con riferimento alle spese poste a carico dell'attore
Le spese dei terzi sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014 , parametri medi, scaglione da
1100 a 5200,00 per
, rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
, rapp. to e difeso dall'avv. Sansone Nadia CP_6
RIBAUDO VINCENZA , rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte CP_10
5.200,01 a 26.000 per
- RECO COSTANTINO, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci, CP_16
- , rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
- , rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
- , , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
. , rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
- , rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
avuto riguardo al valore della domanda di garanzia spiegata nei confronti di ciascuno le spese di ctu si pongono definitivamente a carico della attrice
Ptm
Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal in persona del Curatore p.t., nei confronti della Parte_4 Controparte_9
così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dalla la Parte_5 Parte_4
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_6
favore di , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 22457,00 , oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge
3. Condanna , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore, di
• , rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
• , rapp. to e difeso dall'avv. CP_6 CP_11
• , rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte Controparte_10
che si liquidano per ciascun terzo in euro 2552,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge nonché in favore di
• DOTT. GRECO COSTANTINO, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci,
• , rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
• , rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
• , , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
• , rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
• , rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
che si liquidano per ciascun terzo in euro 5077,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge
3. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della Curatela fallimentare
Lecce, 17 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. ssa Parte_1
Udienza del 17.04.2025, Parte_1
Sono presenti, l'avv Potenza Luigi in sostituzione dell'avv De Feo per , l'avv Guglielmo per CP_1 la curatela, l'avv Carducci per RE Costantino, L'avv Potenza presenzia anche per CP_2 nonché in sostituzione dell'avv Angela De Monte per , per
[...] Controparte_3 [...]
l'avv Lezzi Sandro in sostituzione dell'avv Cataldi Francesco, l'avv Lubelli Vito in CP_4 sostituzione dell'avv De Mauro per i terzi chiamati , l'avv Di Mattina per Per_1 CP_5 nonchè anche in sostituzione dell'avv Sansone per . l'avv Spennato in sostituzione CP_6 dell'avv Chiffi Irene per Verardi Vito, l'avv Petrucci per la convenuta CP_7
I procuratori si riportano ai propri scritti chiedendone l'accoglimento e discutono in tal senso la causa. L'avv Guglielmo insiste nella eccezione di inesistenza /improcedibilità della negoziazione per non essere stata coinvolta nella negoziazione assistita, rileva che vi è prova del danno pari all'ammontare delle somme che sono state pagate a mezzo degli assegni negoziati. Rileva che anche in sede di istruzione i terzi non hanno documentato l'utilizzo delle somme riscosse per attività della società. Anche le polizze indicate da risultano riferibili a società diversa dalla fallita pur CP_1
effettuati con i soldi della stessa. Anche il testimone ha dichiarato essere il solo Testimone_1
cassiere della filiale e di non avere mai conosciuto Insiste nella richiesta di chiamata a CP_8
chiarimenti del ctu.
L'avv Petrucci rileva che le chiamate in causa sono solo in garanzia, rifiuta ogni contraddittorio in ordine alle nuove circostanze sollevate dall'attrice con le memorie ex art 183 VI comma c.p.c.. per il resto si riporta ai propri scritti.
L'avv Gugliemo rileva che le somme oggetto della negoziazione dedotte nel presente giudizio sono ricomprese in quelle contestate al Cota in sede penale ed oggetto delle sentenze depositate con le memorie n. 183 VI c 2 c.p.c.
Le altre parti si riportano ai propri scritti. L'avv Di Mattina rileva, inter alia, l'assenza di allegazione e prova del danno. Deduce, inoltre, che il proprio assistito ha documentato di avere regolarmente pagato forniture in favore della società poi fallita. L'avv Potenza si associa ad ogni rilievo dell'avv Di Mattina.
Il Giudice Decide come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice dott. ssa Parte_1
in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 218 sexies cpc la seguente
[...]
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2664/2018 promosso
“ , (C.F./P. Iva , in persona del suo Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
Curatore, rappresentato e difeso dell'avv. Graziana Guglielmo
Attore
contro , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicole Petrucci
Convenuto nonché contro i chiamati in causa
, rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte Controparte_10
, rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
, rapp. to e difeso dall'avv. CP_6 CP_11
, rapp. to e difeso dall'avv Chiara Longo
[...]
, , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
, rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
, rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci, Controparte_16
, rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
, rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
Terzi chiamati in causa Nonché contro CP_8
Terzo chiamato in causa contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17 aprile 2025 e atti conclusivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2018, il ha Parte_4 convenuto, innanzi al Tribunale di Lecce, l'istituto di credito sulla premessa di essere CP_9
venuta in possesso di copia di alcuni assegni bancari e distinte di prelievi relativo al conto corrente bancario numero 401401306, acceso presso la filiale di Taviano della banca , per i CP_9
quali risultava che le firme apposte su tali titoli non corrispondessero a quelle originali del fallito in bonis, sig. A tal proposito, la Curatela effettuava, su autorizzazione del giudice CP_8
delegato, una perizia grafologica di parte, da cui sarebbe effettivamente derivato come su molti titoli le firme sarebbero state apposte da un soggetto diverso dal sig. CP_8
Quindi, il Fallimento la ha citato in giudizio al fine di sentir accogliere CP_19 CP_9 le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare che le sottoscrizioni su assegni e distinte di prelievo non sono state apposte da legale rappresentante della società - accertare e CP_8
dichiarare che ha violato gli obblighi di ordinaria diligenza erogando la somma di € CP_7
288.510,22 a soggetti terzi a mezzo assegni e distinte di prelievo con firma apocrifa addebitati sul conto corrente num. 404101306 acceso presso la Filiale di Taviano - condannare per l'effetto
a corrispondere alla Curatela “ la somma di € 288.510,22 o la CP_9 Parte_3
somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di ogni prelievo fino al dì della mediazione fino al soddisfo ex art. 1284, comma 4 cc”; con vittoria di spese e competenze di causa”.
- Si costituiva regolarmente in causa la convenuta , contestando la domanda attorea, CP_9
respingendo ogni responsabilità derivante dal pagamento di assegni con firma di traenza falsa o di assegni circolari emessi in virtù di richieste con sottoscrizione apocrifa poiché la falsità della firma non era rilevabile ictu oculi e il legale rappresentante non aveva mai sollevato contestazioni sui titoli oggetto di controversia, evidenziando conseguentemente l'assenza di un effettivo pregiudizio reale subito in danno della società poiché la distrazione di tali somme furono destinate al regolare funzionamento della società. Per il caso di accoglimento anche parziale della domanda chiedeva di chiamare in causa gli ordinatori degli assegni contestati per il diritto di di ripetere, in CP_7 ipotesi di falsità, l'indebito oggettivo, ovvero quanto corrisposto in virtù di ciascun titolo e chiedeva dunque chiamarli in causa affinchè l'accertamento della eventuale falsità avvenisse anche nel contraddittorio dei beneficiari degli assegni ai fini della ripetizione dell'indebito.
- Il Tribunale, con provvedimento del 11 dicembre 2108, autorizzava alla chiamata in causa a titolo di garanzia i soggetti beneficiari degli assegni e portatori dei titoli indicati: Controparte_10
, , , ,
[...] CP_5 CP_20 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
, , , , Controparte_14 Controparte_2 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, concedendo termine per l'instaurazione dell'esperimento di negoziazione assistita CP_18 perché l'azione di garanzia rispetto a ciascun convenuto non superava l'importo di € 50.000,00.
- Venuto meno il tentativo di accordo tra le parti, i terzi chiamati in causa si costituivano regolarmente in giudizio, contestando la domanda proposta dal Curatore nonché la domanda di ripetizione di indebito avanzata da per ciascuno di loro. CP_7
- Depositate le memorie ex art 183 sesto comma cpc, il Giudice designato ammetteva le prove orali richieste dalle parti, nonché la perizia grafologica al fine di verificare se le firme apposte in calce agli assegni bancari appartenessero al sig. nonché al fine di valutare la riconoscibilità CP_8
in capo ad un cassiere di media diligenza delle diversità morfologiche della sottoscrizione apposta sugli assegni rispetto a quella depositata sullo specimen di firma (cartoncino delle firme depositato in banca).
- Depositata la perizia a cura del CTU nominato e terminata, quindi, la fase istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 17 aprile 2025, con termine per deposito di note conclusionali entro 30 giorni prima.
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Tutto quanto sopra premesso, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va rigettata l'eccezione di inesistenza nullità della procedura di negoziazione assistita sollevata dalla curatela per omessa partecipazione della stessa alla procedura di negoziazione assistita azionata dalla banca a seguito chiamata in garanzia da essa formulata verso i terzi chiamati in causa.
In merito va preliminarmente rilevato come, nel caso di specie, la procedura di negoziazione, pur regolarmente esperitasi tra la convenuta ed i terzi in relazione alla domanda di manleva dalla prima avanzata in danno dei secondi, non dovesse comunque esperirsi per difetto dei presupposti di legge.
Sul punto va , infatti, messo in evidenza come lo scopo della negoziazione assistita sia quello di tentare di evitare, attraverso la negoziazione stragiudiziale, l'instaurazione della lite. Una volta che la lite sia stata attivata per essere stato il convenuto vocato in ius dall'attore, deve ritenersi precluso al terzo, che partecipa al giudizio in ragione di una domanda dipendente da un rapporto diverso da quello esistente tra attore e convenuto, e, peraltro, dipendente dall'esito della domanda attorea, di eccepire ammissibilmente l'eccezione di improcedibilità della negoziazione poiché procedura che, in siffatte ipotesi, non potrebbe avere nessuna incidenza in ordine alle sorti rapporto principale dal quale essa stessa dipende. Diversamente argomentando si finirebbe con l'imporre all'attore la soggezione alla procedura di negoziazione assistita per il sol fatto che sia prevista per rapporti, quelli tra convenuto e terzi, a cui lo stesso è estraneo , e ciò anche laddove il rapporto tra esso ed il convenuto non preveda siffatta soggezione, con ogni ulteriore conseguenza in punto di rapida definizione del giudizio
Ad ogni modo, essendo l'attore , nel caso di specie, estraneo al rapporto di garanzia intercorso tra la convenuta e ciascuno dei terzi, anche a volere ritenere ammissibile l'assoggettamento alla negoziazione assistita su eccezione del terzo in ragione della chiamata in garanzia a tale procedura l'attore deve ritenersi estraneo per non partecipare del petitum e causa petendi della controversia tra convenuto e terzi.
L'infondatezza nel merito della domanda attorea esime dall'esame dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca , in ossequio al principio della ragione più liquida.
La curatela ha chiesto la condanna al pagamento di € 288.510,22 di poiché Controparte_9 quest'ultima non avrebbe adottato l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere ex art. 1176 2° comma c.c. per aver consentito la negoziazioni di titoli ed operazioni con firma non autografa del titolare del rapporto con conseguente sottrazione di ingenti somme dal conto della fallita con gravissimo danno per la società e i suoi creditori.
“Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - ritenendo non necessaria alcuna consulenza tecnica, attesa la disponibilità di altre scritture di comparazione - aveva escluso la responsabilità della banca, osservando che la falsità non era visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, cd. "specimen", e che il ricorrente non aveva indicato alcun segno o sintomo della falsificazione, né aveva spiegato in che modo l'autore della condotta illecita fosse potuto venire in possesso di un titolo staccato dal suo libretto di assegni).( cass 20292/2011)
Nel corso del giudizio si è svolta consulenza grafologica volta, in sostanza, ad accertare l'autografia delle sottoscrizioni dei documenti posti a fondamento della domanda attorea , anche con riferimento a quelli non prodotti in originale, nonché a verificare l'agevole ed immediata riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni ove anche , in ipotesi, non autografe, da parte di un cassiere di media diligenza ( ““esegua il Ctu perizia grafologica sulle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni bancari prodotti in atti al fine di verificare se le stesse siano state vergate di pugno da
[...]
In caso si accerti la non appartenenza delle sottoscrizioni a il Ctu dirà CP_8 CP_8
anche se un cassiere di media diligenza avrebbe dovuto riconoscere la diversità morfologica delle sottoscrizioni apposte sugli assegni rispetto a quella depositata sullo specimen di firma”, che il
Giudice, durante l'udienza, integrava, per iscritto, estendendo l'accertamento anche sulle distinte di prelievo in atti, ed inoltre specificava, verbalmente, di estendere, se possibile, l'accertamento anche sulle fotocopie;
)
All'esito di tale consulenza tecnica, svolta con metodo condivisibile ed esente da rilievi metodologici e logico-scientifici, è emerso che la maggior parte dei titoli oggetto di contestazione erano siglati con firma autografa del e per la parte restante non era stato possibile CP_8 verificarne la firma perché prodotti in fotocopia ( riguardo “i 148 documenti bancari esaminati, costituiti da 79 assegni (63 in originale e 16 in fotocopia) e 69 distinte di prelievo, relativi alla
ricadenti in un arco temporale compreso tra il 13/07/2010 ed il 09/11/2011, per Controparte_9 un totale di € 472.720,91, si ha che:
• le 89 firme in verifica nome apparente “ poste sui documenti appartenenti al CP_8
gruppo G1, elencato nella precedente tabella 2 (cfr. pag. 123-125), per un importo totale di
€ 326.509,20, sono attribuibili alla mano del sig. CP_8
• le 48 firme in verifica a nome apparente “ , poste sui documenti appartenenti CP_8
al gruppo G2, elencato nella precedente tabella 3 (cfr. pag. 126-127), per un importo totale di € 123.560,71, non sono attribuibili alla mano del sig. CP_8
• le 11 firme in verifica a nome apparente “ , poste sui documenti appartenenti CP_8
al gruppo G3, elencato nella precedente tabella 4bis (cfr. pag. 128), per un importo totale di € 22.651,00, stante la problematica relativa alla scarsa qualità delle fotocopie, non permettono di effettuare un'analisi peritale;)
Ad ogni modo il ctu ha rilevato come tutti i titoli fossero firmati in modo tale da “ingannare”
l'occhio esperto di un cassiere di media diligenza , così da rendere del tutti irrilevante, ai fini che ci occupano, se la firma fosse effettivamente falsa.
Il perito grafologico ha escluso, motivandone le ragioni, che la falsificazione fosse riscontrabile attraverso un esame visivo “diretto e attento” dell'assegno da parte di un cassiere in possesso di comuni cognizioni teoriche tecniche, poiché nel caso di specie la falsità della firma era evidenziabile soltanto con analisi grafologica mirata e tramite particolare cognizione teorica e tecnica e non rientrante nelle competenze di un bancario. (“la tipologia di contraffazione adottata nel caso in esame (cfr. cap. 16.4), ovvero falso per imitazione veloce, unitamente alla discreta imitazione delle prime lettere iniziali di cognome e nome (“Co” – “Wa”), ha reso credibili le firme in esame, rendendo difficile il riconoscimento della loro falsità, tutt'altro che palese, ovvero non riconoscibile ictu oculi, anche in forza della loro complessità grafica ed anche per
l'assenza di ritocchi, aggiustamenti e cancellature;
c) la maggior parte delle firme falsificate, ovvero 31 su un totale di 48 firme false, sono state menomate sul piano della leggibilità/percezione a causa della sovrapposizione del timbro aziendale, di dimensioni tali (5,6 cm x 1,9 cm) da risultare sempre in grado di ricoprire, parzialmente od interamente, le firme di sottoscrizione;)
Non idonee ad inficiare i detti rilievi si appalesano le osservazioni del ctp di parte attrice poiché per lo più incentrate non già sull'apparente visibile riconducibilità delle sottoscrizioni al titolare del rapporto ma sul mancato svolgimento di accertamenti concorrenti per scoprire la falsità o la frode finanziaria così attuata (“I cassieri bancari devono essere diligenti nella verifica dell'identità dei clienti, specialmente in situazioni in cui si effettuano prelievi o trasferimenti di denaro con elevata frequenza o
di grandi dimensioni. Devono richiedere documenti di identità validi e verificare che il nome sul
documento corrisponda al nome del cliente che, come nel caso di cui trattasi, esegue prelievi di
contante allo sportello, mediante apposizione di firma su distinta bancaria. La formazione del cassiere
bancario garantisce sia le banche che i clienti nel ridurre il rischio di frodi finanziarie) . Nemmeno condivisibili risultano le osservazioni afferenti alla capacità dei bancari di “ identificare le firme false e le frodi finanziarie” poichè a ciò formati, ciò tenuto conto dei rilievi altamente tecnici necessari, nel caso di specie, per verificare l'autografia della sottoscrizione, di certo non esigibili dal bancario medio( “si è motivatamente risposto alle osservazioni contenute nell'elaborato “NOTE
TECNICHE”, effettuate dal Ctp di parte attrice, giustificando puntualmente l'impossibilità a condividere le conclusioni espresse nella CTP (cfr. cap. 16), a fronte delle argomentazioni addotte, che non si sono ritenute in grado di controbilanciare quanto rilevato sulla mancanza di una formazione specifica del cassiere bancario in relazione al riconoscimento del falso manoscritturale (particolarmente problematico - per come attuato - nel caso di specie), confermata anche dalle sentenze precedentemente riportate (e.g. Cass. 2 aprile 2010, n. 8127: “… né si richiede che i suoi dipendent abbiano una particolare competenza in grafologia” -; Cass. 23 giugno 2021, n. 17951 “ … del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzatture strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., ord. 19/06/2018, n. 16178; Cass. 4/10/2011, n. 20292; v. anche
Cass. 26/01/2016, n. 1377).”).
Ciò maggiormente se si considera come in sede testimoniale entrambi i dipendenti della CP_9
abbiano confermato di non aver mai autorizzato in linea generale operazioni a soggetti non
[...] titolari, sottolineando all'uopo come ogni assegno emesso ha riguardato normali operazioni societarie da non provocare alcun sospetto: pagamento dipendenti, pagamento fornitori, pagamento consulenti ect.
A tutto ciò si aggiunga l'assenza di rilievi di qualsivoglia genere e tipo, da parte del correntista, in ordine ai prelievi così effettuati, che, ove anche effettuati con firma non autografa, evidentemente dovevano ritenersi da esso autorizzati e consentiti ( cd Falso autorizzato), non essendo verosimile che l'amministratore della società non si fosse accorto, nel corso del tempo , degli eventuali ammanchi né mai avesse segnalato anomalie nella gestione del rapporto, con conseguente affidamento del dipendente della banca in ordine alla validità e regolarità apparente di tali operazioni. Comprova la consapevolezza di tali atti dispositivi del patrimonio da parte dello stesso titolare la circostanza, dedotta dalla stessa attrice, che i soldi siano stati destinati a ripianare posizioni di altra società comunque ricollegabile, per medesimezza dei soci e dell'amministratore, all'attrice allora in bonis.
Anche a voler ritenere sussistente una responsabilità della banca nella omessa verifica della genuinità delle operazioni effettuate, in ogni caso la domanda dell'attrice non potrebbe essere accolta per difetto di prova del danno
Sul punto si significa che l'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio, si è limitato ad indicare il danno conseguito nella mera entità economica delle operazioni non genuine.
Invero un danno è ravvisabile in siffatte ipotesi laddove le somme di cui alle indicate operazioni siano state distratte all'insaputa del titolare o utilizzate in difetto o diversamente dalle indicazioni da esso date, così da ritenerle estranee alla sua sfera giuridica volitiva e d'azione.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto. È stata depositata dalla stessa parte attrice sentenza del
Tribunale Penale di Lecce 181/2016 laddove si accerta l'indebita disposizione delle somme di spettanza della società, poi fallita, da parte dell'allora amministratore. Trattasi, per espressa dichiarazione dell'attrice (oltre che per l'evidente coincidenza fattuale) delle somme di cui si controverte nel presente giudizio. E' evidente quindi che tutte le operazioni di cui oggi parte attrice si duole siano state poste in essere o comunque volute, e quindi autorizzate, dall'allora legittimo titolare, sicchè nessun danno può essere conseguito i capo all'attrice dalla condotta della banca, poiché, comunque voluta ed autorizzata nelle disposizioni da parte del disponente, titolare del rapporto.
Le spese di parte convenuta sono poste a carico dell'attore in ragione della soccombenza.
Le spese dei terzi chiamati sono poste a carico del chiamante non ravvisandosi una posizione di garanzia in capo ai terzi nell'eventualità della soccombenza della convenuta rispetto alla domanda attorea nemmeno essendo stata dedotta una partecipazione di ciascun terzo nell'alterazione dell'autografia.
Le spese di lite sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014 , parametri medi scaglione tra 260.000 e 520.000, in ragione della domanda attorea, con riferimento alle spese poste a carico dell'attore
Le spese dei terzi sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014 , parametri medi, scaglione da
1100 a 5200,00 per
, rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
, rapp. to e difeso dall'avv. Sansone Nadia CP_6
RIBAUDO VINCENZA , rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte CP_10
5.200,01 a 26.000 per
- RECO COSTANTINO, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci, CP_16
- , rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
- , rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
- , , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
. , rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
- , rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
avuto riguardo al valore della domanda di garanzia spiegata nei confronti di ciascuno le spese di ctu si pongono definitivamente a carico della attrice
Ptm
Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal in persona del Curatore p.t., nei confronti della Parte_4 Controparte_9
così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dalla la Parte_5 Parte_4
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_6
favore di , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 22457,00 , oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge
3. Condanna , (/P ) in persona del suo legale Controparte_9 P.IVA_2
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore, di
• , rapp. to e difeso dall'avv. Francesco Cataldi, Controparte_17
• , rapp. to e difeso dall'avv. CP_6 CP_11
• , rapp. to e difeso dall'avv. Angela de Monte Controparte_10
che si liquidano per ciascun terzo in euro 2552,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge nonché in favore di
• DOTT. GRECO COSTANTINO, rapp. to e difeso dall'avv. Gianluca Carducci,
• , rapp. to e difeso dall'avv. Immacolata Letizia di Mattina CP_5
• , rapp. to e difeso dall'avv. Irene Chiffi CP_18
• , , , rapp. to e difeso CP_12 CP_13 Controparte_14
dall'avvocato Antonio De Mauro
• , rapp. to e difeso dall'avv. Claudio de Feo, CP_15
• , rapp. to e difeso dall'avv. Luigi Potenza Controparte_2
che si liquidano per ciascun terzo in euro 5077,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge
3. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della Curatela fallimentare
Lecce, 17 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. ssa Parte_1