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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
R.P.U. 25-1/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott. Francesco VENIER giudice dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata dei beni di Controparte_1
(C.F. ), con sede a Udine, in Via Giovanni Paolo II 15, in persona del presidente del P.IVA_1
consiglio di amministrazione sig. Parte_1
letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, proposto ai sensi dell'art. 268 CCII
dal dott. , curatore della liquidazione giudiziale di e Parte_2 CP_2 [...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sirch del Foro di Udine, domiciliatario;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 CCII;
dato atto che la società debitrice è impresa agricola non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
sentite le parti in udienza;
rilevato che il ricorrente si è affermato creditore della somma di € 173.285,54, di cui €
80.485,00 per canoni d'affitto d'azienda non corrisposti e il resto per rimborsi, dovuti e non avvenuti,
di imposte ed oneri di bonifica di competenza dell'affittuaria, per retribuzioni non corrisposte alla sig.ra infine per la differenza del valore quantificato da dei beni, CP_3 Parte_3
rimanenze, scorte vive e morte non restituiti e l'incasso della vendita di alcuni suini rinvenuti all'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la società debitrice si è costituita, dichiarando di aderire alla domanda di liquidazione controllata, sostenendo tuttavia che “il credito della ricorrente è inferiore al dovuto”, in quanto i suini erano stati mantenuti dalla risoluzione del contratto di affitto d'azienda sino alla vendita, senza che la procedura avesse corrisposto alcunché, il prezzo di vendita dei suini non era dipeso da e dovevano essere considerate tutte le spese sostenute per le modifiche alle CP_1
strutture e alle attrezzature;
ritenuto che le allegazioni della resistente confermino la legittimazione del creditore istante,
avendo la debitrice sostenuto che il credito della procedura è inferiore a quanto esposto in ragione,
soprattutto, della pretesa sussistenza di controcrediti allo stato non dimostrati;
rilevato, comunque, che la stessa debitrice ha aderito alla richiesta di apertura della propria liquidazione controllata, con ciò ammettendo lo stato di sovraindebitamento e la propria incapacità
di soddisfare regolarmente le obbligazioni a suo carico nei confronti della procedura ricorrente ed esimendo il Tribunale dalla verifica del presupposto di cui all'art. 268 c. 2 CCII;
risulta peraltro dall'istruttoria officiosa anche un debito erariale iscritto a ruolo per € 5.274,47;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269, 270 CCI:
-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Controparte_1
(C.F. , con sede a Udine, in Via Giovanni Paolo II 15;
[...] P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina liquidatore il dott. (c.f. , con studio a Buja CP_4 C.F._1
(Udine), in Via S. Stefano n. 40/A;
-ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione di cui all'art. 270 c. 2
lett. c) CCI;
-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
si applica l'articolo 10, comma 3
CCI;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di
Udine;
-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 8 maggio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan