Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2338/2024 promosso da:
( nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
Bartolomeo in Bosco (FE) alla Via Masi n. 198/h, rappresentato e difeso dall'Avv. Melina Maisto
( con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 26 – PEC: C.F._2
– presso la quale ha eletto domicilio, dichiarando di voler Email_1 ivi ricevere le comunicazioni come da procura alle liti in data 16.10.2024 allegata in atti e
( ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Monestirolo (FE) alla Via dei Prati n. 30/e, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Audino
( ) con studio in Ferrara (FE) al Corso Ercole I d'Este n. 47 – PEC: C.F._4
– presso il quale ha eletto domicilio, dichiarando di voler Email_2 ivi ricevere le comunicazioni come da procura alle liti in data 18/10/2024 allegata in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONDIZIONI
1) Dare atto che i coniugi vivono già separati dal 10.11.23.
2) Nella casa coniugale sita in Monestirolo (FE) Via dei Prati n. 30/e continuerà ad abitare la Signora
accollandosi la relativa rata di mutuo di € 304= attivandosi per sostituire la posizione di CP_2 garante del Signor con altra figura e, in ogni caso, sollevando il Signor da ogni CP_1 CP_1 responsabilità inerente o conseguente al contratto di mutuo stipulato il 12.02.2010 con atto Notaio
Rep 41430/ Racc. 23216; 3) a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti Per_1 concordano che il Signor attribuisca alla Signora senza corrispettivo alcuno, la CP_1 CP_2 propria quota del diritto di proprietà pari ad ½ sulla casa di comproprietà sita in Monestirolo (FE) alla
Via Longhi n. 35, della consistenza di piani due (terra e primo), oltre il sottotetto e vani utili tre più accessori, dotato di adiacente vano ad uso garage e di antistante e retrostante area cortiliva in proprietà esclusiva, il tutto trovasi censito al N.C.E.U. del Comune di Ferrara: - Foglio 345, Mapp. 293, Sub.
7, Categoria A/2, Cl. 2, Rendita catastale € 671,40=; - Foglio 345, Mapp. 293, Sub. 8, Categoria C/6,
Cl. 3, Rendita catastale € 69,15=. A seguito della predetta attribuzione la Signora Controparte_2 già proprietaria della quota pari a ½ risulterà essere l'unica proprietaria dell'intero immobile suddetto, rinunciando il signor all'iscrizione di ipoteca legale. La quota immobiliare predetta CP_1 verrà ceduta e rispettivamente accettata con riferimento allo stato di fatto e diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, inteso con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza e servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto ai coniugi, come detto, in forza di Rogito Notaio in data 24/2/2000, Rep. 19874 - Racc. 5736, Persona_2
Registrato a Portomaggiore il 10/3/2000 al n.55 e trascritto a Ferrara il 7/3/2000, part. 2753/gen.4157.
Nella presente promessa cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e semifissi, pertinenze e accessori, nonché i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo concreto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese della Signora CP_2 entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, avverrà in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della L. 74/1987 pubblicata in G.U l'11 marzo 1987 e la sentenza della Corte Costituzione del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20 richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016.
3) Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto economico ancora pendente tra gli stessi e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente. I coniugi, comunque, danno atto di avere separatamente regolato ogni ulteriore loro rapporto economico e patrimoniale, i cui accordi rimarranno validi ed efficaci tra gli stessi sino alla loro integrale definizione.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
****
All'udienza in data 25 giugno 2025, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni sulla domanda di divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12 dicembre 2024, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28/03/2009 a Ferrara fra nato a [...] il [...], e nata a CP_1 Controparte_2
Ferrara (FE) il 18/04/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 9 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri