CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11804/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Cirillo, 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.r. L. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000346 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22162/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11804/2025
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, la sig.ra Nominativo_1, impugnava Avviso di accertamento n. 40402500000346 emesso dalla società Publiservizi s.r.l. relativo al mancato pagamento IMU per l' anno
2019, per un complessivo di €. 855,00.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici l' avviso di accertamento impugnato e la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 20/11/2025, si costituiva l'ente riscossore – Publiservizi
s.r.l. La società eccepiva la legittimità del proprio operato e contestava l'eccezione di controparte relativa all'intervenuta prescrizione, chiedendo così il rigetto del ricorso.
Sebbene ritualmente destinatario del ricorso a mezzo pec, il Comune di Casoria non si costituiva in giudizio.
In data 12/12/2025, questa Corte visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale alle obbligazioni pecuniarie aventi carattere periodico, quale è quella relativa ai tributi comunali (IMU, TARI, ecc.) e ad altri prelievi di natura analoga.
Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, giova ricordare che il procedimento tributario si articola in una sequenza di atti tra loro collegati, ciascuno dei quali costituisce presupposto di validità per il successivo. Nel processo tributario, inoltre, l'Amministrazione finanziaria riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed è, pertanto, gravata dell'onere di provare la fondatezza della propria pretesa impositiva.
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il termine ordinario di decadenza e di prescrizione del tributo oggetto di causa sarebbe scaduto, in via ordinaria, il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, come correttamente eccepito dalla parte resistente, occorre tenere conto della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza della pandemia da COVID-19, la quale ha inciso in maniera significativa sul decorso dei termini di prescrizione e di decadenza, determinandone la sospensione e il conseguente differimento.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha altresì stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, si applicano — anche in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 — le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione dei termini trova ulteriore conferma nell'art. 68 del citato D.L. n. 18 del 2020, che si correla alla medesima disciplina emergenziale anche con riferimento ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
La normativa sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che la sospensione dei termini non opera esclusivamente con riferimento alle attività da compiersi nel periodo emergenziale espressamente indicato, ma determina altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata corrispondente al periodo di sospensione. Tale interpretazione è stata chiaramente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha risolto i dubbi interpretativi in ordine agli effetti della normativa emergenziale COVID-19 sui termini di decadenza e prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, l'avviso di accertamento oggi impugnato deve ritenersi tempestivamente emesso.
Ne consegue che il diritto di credito vantato dall'Amministrazione finanziaria non risulta prescritto e che il ricorso va respinto.
La peculiarità della controversia e l'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 giustificano, infine, la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11804/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Cirillo, 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.r. L. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000346 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22162/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11804/2025
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, la sig.ra Nominativo_1, impugnava Avviso di accertamento n. 40402500000346 emesso dalla società Publiservizi s.r.l. relativo al mancato pagamento IMU per l' anno
2019, per un complessivo di €. 855,00.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici l' avviso di accertamento impugnato e la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 20/11/2025, si costituiva l'ente riscossore – Publiservizi
s.r.l. La società eccepiva la legittimità del proprio operato e contestava l'eccezione di controparte relativa all'intervenuta prescrizione, chiedendo così il rigetto del ricorso.
Sebbene ritualmente destinatario del ricorso a mezzo pec, il Comune di Casoria non si costituiva in giudizio.
In data 12/12/2025, questa Corte visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale alle obbligazioni pecuniarie aventi carattere periodico, quale è quella relativa ai tributi comunali (IMU, TARI, ecc.) e ad altri prelievi di natura analoga.
Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, giova ricordare che il procedimento tributario si articola in una sequenza di atti tra loro collegati, ciascuno dei quali costituisce presupposto di validità per il successivo. Nel processo tributario, inoltre, l'Amministrazione finanziaria riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed è, pertanto, gravata dell'onere di provare la fondatezza della propria pretesa impositiva.
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il termine ordinario di decadenza e di prescrizione del tributo oggetto di causa sarebbe scaduto, in via ordinaria, il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, come correttamente eccepito dalla parte resistente, occorre tenere conto della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza della pandemia da COVID-19, la quale ha inciso in maniera significativa sul decorso dei termini di prescrizione e di decadenza, determinandone la sospensione e il conseguente differimento.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha altresì stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, si applicano — anche in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 — le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione dei termini trova ulteriore conferma nell'art. 68 del citato D.L. n. 18 del 2020, che si correla alla medesima disciplina emergenziale anche con riferimento ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
La normativa sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che la sospensione dei termini non opera esclusivamente con riferimento alle attività da compiersi nel periodo emergenziale espressamente indicato, ma determina altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata corrispondente al periodo di sospensione. Tale interpretazione è stata chiaramente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha risolto i dubbi interpretativi in ordine agli effetti della normativa emergenziale COVID-19 sui termini di decadenza e prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, l'avviso di accertamento oggi impugnato deve ritenersi tempestivamente emesso.
Ne consegue che il diritto di credito vantato dall'Amministrazione finanziaria non risulta prescritto e che il ricorso va respinto.
La peculiarità della controversia e l'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 giustificano, infine, la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico