Art. 8.
Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui allo art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.
Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui allo art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.