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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°298 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Parte_1 dell'Avv. Antonino Alabiso, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Vito Salvatore Buffa Appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: Retribuzione
All'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.152/2023, emessa l'8 marzo 2023, il Tribunale GL di Marsala ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 18 maggio 2022, con la quale
– premesso di aver partecipato utilmente al concorso per Parte_1 dirigente tecnico archeologo del ruolo tecnico dei Beni Culturali della Regione
Siciliana con trattamento economico corrispondente all'VIII livello retributivo e di essere stata assunta, a seguito della riclassificazione del personale della Regione avvenuta con l.r. n.10/2000, come funzionario di categoria D1 – aveva chiesto, in via principale, che le fosse riconosciuto il diritto “ad essere inquadrata, per il periodo 1 non coperto dalla prescrizione di cui all'art.2946 c.c., nella categoria D, con la qualifica di funzionario direttivo e con posizione economica D3 e, dall'1 gennaio 2019, con la posizione economica D4” e, per l'effetto, la condanna del convenuto
“ad Controparte_1 operare l'inquadramento della ricorrente nella qualifica di funzionario direttivo - posizione economica D3 per il periodo non coperto dalla prescrizione di cui all'art.2946 c.c. (ossia dal 22.10.2013) e dall'1 gennaio 2019, con la posizione economica D4 ed a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito e quello dovuto per la categoria D3 e D4, ivi compresi gli aumenti contrattuali nonché le progressioni economiche succedutesi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed i contributi ai fini previdenziali”; nonché, in via subordinata, che il Giudice adito dichiarasse “il diritto della ricorrente, per il periodo non coperto dalla prescrizione di cui all'art.2948 c.c., al riconoscimento della posizione economica D3 e, dall'1 gennaio 2019, della posizione economica D4” con condanna della resistente “al pagamento del trattamento economico retributivo (retribuzione diretta, indiretta e differita) corrispondente a tale inquadramento economico (dal 22.10.2013 posizione economica D3 e dall'1 gennaio 2019 posizione economica D4) e, quindi, delle differenze stipendiali anche conseguenti alle progressioni economiche automatiche, a decorrere dal periodo non coperto dalla prescrizione di cui all'art.2948 c.c., interrotta dalla diffida del 22-10-2018, fino al collocamento in quiescenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo ed i contributi ai fini previdenziali”. In particolare, il G.L. ha ritenuto che la domanda fosse ormai coperta dal giudicato esterno costituito dalla pronuncia di questa Corte n.1784/2008, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n.16729/2012, che aveva statuito anche sulla questione del livello di inquadramento nella categoria D attribuito alla lavoratrice.
Per la riforma della decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 7 aprile 2023, dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di giudicato che era stata sollevata dall'Amministrazione convenuta. Deduce, in particolare, l'errore del primo Giudice nel non aver colto che, nel precedente giudizio (conclusosi con la sentenza n.16729/2012 della Corte di
Cassazione), la controversia aveva avuto ad oggetto la sola domanda di inquadramento nella terza fascia dirigenziale istituita con la l.r. n.10/2000 e che, pertanto, la diversa questione, oggi posta, della corretta individuazione della posizione stipendiale nella categoria D non era stata dibattuta ed era estranea all'oggetto dell'allora pretesa.
2 Insiste, infine, nelle argomentazioni già svolte in primo grado per il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella posizione economia D3 (in luogo di quella D1 assegnata all'atto dell'assunzione) e, dal 1° gennaio 2019, in quella D4 (in luogo della posizione D2 ottenuta per progressione economica orizzontale).
Ha resistito in giudizio l' Controparte_1
con memoria del 23 gennaio 2025, contestando le avverse
[...] censure delle quali chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. Vale, anzitutto, richiamare il consolidato principio di diritto per cui “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito): pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. massima Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021 che, seppur su fattispecie non pienamente sovrapponibile, esprime un principio avente valenza generale).
Fatta tale necessaria premessa, non può che convenirsi col primo Giudice nel ritenere preclusivo, ai fini del presente giudizio, l'effetto del giudicato della sentenza di questa Corte n.1784/2008, confermata dalla Suprema Corte con pronuncia a
Sezioni Unite n.16729/2012.
Infatti, le pretese azionate nel presente procedimento e quelle già affrontate nelle citate statuizioni, oltre a riguardare lo stesso rapporto giuridico tra le medesime parti, sono fondate sul medesimo fatto costitutivo e richiedono la disamina di comuni questioni di fatto e di diritto, incentrandosi entrambi anche sul presupposto
3 dell'asserito non corretto inquadramento della ricorrente nella posizione economica D1 al momento dell'assunzione. Tanto chiarito, la Corte di Cassazione, nella menzionata sentenza n.16729/2012, dando continuità ad un orientamento già affermatosi in altri precedenti analoghi
(Cass. n.20544/2010, n. 20568/2010 e 20569/2010), ha “ritenuto corretto l'inquadramento in D/1 assegnato alla dipendente a seguito dell'abolizione della qualifica per la quale era stato bandito il concorso, in ragione del carattere comunque apicale della categoria assegnata”. In tal modo, ha valorizzato la decisione di questa Corte n.1784/2008, che aveva ricondotto le attività con contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, anche con responsabilità di risultati, (che, nel previgente sistema, caratterizzavano i compiti del personale inquadrato nell'VIII livello) nella categoria apicale del personale dirigenziale, cioè dalla categoria D, nella quale hanno trovato inquadramento a regime i dipendenti addetti all'espletamento di mansioni caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, il cui titolo di accesso dall'esterno è il possesso del diploma di laurea, e connotate da contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti processi produttivi/amministrativi, nonché da relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale, cosicché in tali declaratorie poteva farsi certamente rientrare il Dirigente tecnico archeologo (unitamente ad altre figure professionali, precedentemente annoverate come dirigenti tecnici, quale quella di ingegnere, architetto, geologo, avvocato e le ulteriori elencate in via esemplificativa).
Inoltre, la Suprema Corte, dopo aver esposto che “con i motivi otto nove e dieci la ricorrente contesta l'inquadramento in categoria D/1 non più per il mancato inserimento nella terza fascia del ruolo dirigente, ma perché esso costituirebbe una modifica in peius delle condizioni di assunzione previste dal bando di concorso”, ha disatteso tutte le censure inerenti all'esattezza del disposto inquadramento. In particolare, ha escluso che il predetto inquadramento fosse una modifica in peius delle condizioni di assunzione previste dal bando di concorso, svolgendo, al riguardo, articolate argomentazioni che qui si richiamano (punti 17 e 18), e ha espressamente statuito che “con accertamento di fatto, correttamente motivato ed incensurabile in questa sede, la Corte d'Appello ha ritenuto corretto l'inquadramento in categoria D/1, in relazione ai compiti ed alle competenze assegnate alla lavoratrice ricorrente”.
Per le ragioni esposte, stante la chiara ed inequivocabile statuizione di cui sopra e assorbita ogni altra questione, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
4 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 152/2023 emessa l'8 marzo 2023 dal Tribunale GL di Marsala. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 3.473,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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