Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1982, n. 32
Articolo 1
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27 febbraio 1982
Art. 2.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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