TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22/2023, promossa da:
C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'Avv. Tito
Monterosso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, e , C.F. . C.F._2 CP_3 C.F._3
Opposti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la – a Controparte_4
seguito di ordinanza ex art. 618, comma 2, c.p.c. del 24.11.2023 - il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'ordinanza emessa in data 02.10.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2022, con la quale il Giudice dell'esecuzione dichiarava, per difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, l'improseguibilità della procedura esecutiva ed ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare, parte opponente premetteva che: 1) “Con atto del 25/10/2007 in Notar Persona_1
, n.33453 Rep. (reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2007 al n.2085) il Credito Siciliano
[...]
S.p.A. concedeva al sig. , nato a [...] il Parte_2
21/02/1967, quale socio e legale rappresentante della Società in nome collettivo “
[...]
”, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, Zona Controparte_5
Industriale s.n., un mutuo di €.350.000,00, ai sensi dell'art.38 e ss. del Decreto Legislativo 385/93” al pagina 1 di 5 R.G. n. 22/2023
quale intervenivano come datori di ipoteca e;
2) con decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_3
emesso dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 19.11.2012, dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto, veniva ingiunto il pagamento solidale della complessiva somma di €.31.591,28 oltre interessi nei confronti della
[...]
, nonché nei confronti di , Controparte_5 Controparte_1 Parte_3 [...]
, e;
2) che successivamente il Controparte_5 Controparte_5 CP_3 [...]
- subentrato al Credito Siciliano S.p.a. in forza di contratto di fusione per Controparte_6
incorporazione del 18.06.2018 – cedeva in blocco ex art. 58 TUB, con contratto del 12.03.2020, ad
“un portafoglio di crediti classificati a sofferenza alla data del 30 settembre 2019 e che Parte_1 presentavano le caratteristiche e gli elementi distintivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (…) del 21.03.2020, parte II, n.35”; 3) che tra i crediti ceduti ad vi erano quelli Parte_1
vantati nei confronti della società di , Controparte_5 Controparte_5
e quindi anche nei confronti di , e;
4) che “in Controparte_1 Controparte_5 CP_3
forza dei suddetti titoli, e giusta cessione del credito, con atto di precetto notificato nei dì 14-
17/01/2022 ha intimato alla società Parte_1 Controparte_5
, nonchè ai sigg.ri , , e
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, il pagamento delle seguenti somme: - €.34.086,25 in forza del D.I. n.311/2012 del Parte_3
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - €.436.187,92 in forza del contratto di mutuo fondiario del
25/10/2007 (per capitale, interessi contrattuali e spese)”.
Deduceva, dunque, che a fronte dell'omesso pagamento dell'importo intimato, avviava procedura esecutiva immobiliare, iscritta al R.G.E. n. 22/2022, in seno alla quale il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dell'8.09.2022 assegnava alla procedente termine al fine di provare l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco da parte dell'originaria creditrice.
Che a seguito dell'integrazione documentale della creditrice procedente, il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 02.10.2022 dichiarava d'ufficio l'improseguibilità del processo esecutivo, ritenendo non provata l'avvenuta cessione dei diritti di credito incorporati nei titoli esecutivi.
Proponeva, dunque, opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, evidenziando che i crediti per cui è causa presentavano i requisiti di cui all'avviso di cessione ex art. 58, comma 2, TUB, trattandosi di crediti già classificati a sofferenza, come da documentazione allegata, ed altresì che “le linee di credito poste a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n.22/2022 R.G. Es. sono state oggetto di cessione deriva proprio dal numero di CDG indicato nella lista scambiata tra la cedente e la cessionaria ed allegata al contratto di cessione (doc. 16). Infatti, nell'attestazione notarile
pagina 2 di 5 R.G. n. 22/2023
del 29/09/2022 (che secondo il G.E. non prova nulla) sono indicati tre rapporti, intestati alla posizione di , e , che riportano il medesimo NDG Controparte_5 Controparte_5 CP_5 CP_5
(o CDG), ovvero 1913651. Detto numero è il medesimo richiamato nella comunicazione di Credit
Agricole del 23/11/2022 (doc.15) che conferma l'avvenuta cessione dei tre rapporti a sofferenza (i medesimi indicati nel certificato notarile), e riportanti il medesimo CDG.”.
Deduceva, inoltre, che il predetto codice identificativo risulta indicato nell'elenco dei crediti ceduti a seguito dell'atto di cessione, consultabile presso la pagina web indicata nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (G.U. n.35 del 21/03/2020).
Rappresentava, infine, che la titolarità del credito risulterebbe provata anche dal possesso dei titoli in originale da parte della creditrice procedente.
Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza opposta nonché disporsi la prosecuzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese e compensi.
, e benché regolarmente citati, non si Controparte_5 Controparte_7 CP_3
costituivano in giudizio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza del 15.10.2024, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente descritta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dalla risulta infondata e Parte_1
va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
La legittimazione, dunque, attiene ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
pagina 3 di 5 R.G. n. 22/2023
Deve, peraltro, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253).
In via ulteriore, va precisato che la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il
Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. Cass. Sez.
Un. 16/2/2016 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, la pur avendo premesso di essere divenuta titolare del credito Parte_1
a seguito di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, non ha fornito la prova della titolarità del credito asseritamente vantato nei confronti degli opposti. Sul punto, va osservato che la titolarità del credito non può ritenersi provata attraverso la sola produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dall'art. 58, comma 2,
TUB, atteso che detta documentazione – per la più recente nonché condivisibile giurisprudenza di legittimità - risulta insufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio, in difetto di prova documentale attestante l'inclusione del credito nell'operazione di cessione ovvero di riconoscimento, implicito o esplicito, del debitore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n. 22754).
Né, peraltro, sovviene in favore di parte ricorrente la produzione – da ultimo – del contratto di cessione dei crediti in blocco intercorsa tra la e la Controparte_6 Parte_1
(cfr. All. 16), posto che dalla lettura del documento non risulta possibile individuare
[...] senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, e dunque l'effettiva cessione del credito asseritamente vantato nei confronti dell'odierno resistente. Al riguardo, non può che osservarsi che l'art. 2 del contratto di cessione in parola, al punto n. 2.3, prevede che i crediti ceduti risultano identificati nell'Allegato 1 al predetto contratto (“Elenco dei Crediti”), da depositarsi presso un notaio designato dal cessionario.
Ebbene, l'odierna ricorrente ha versato in atti un documento (all. 17) dal quale non è possibile evincere la corretta identificazione dei crediti ceduti né la corrispondenza tra i numeri CDG ivi indicati ed i pagina 4 di 5 R.G. n. 22/2023
nominativi dei debitori, né peraltro è possibile determinare con certezza la corrispondenza tra la documentazione allegata al contratto di cessione e la documentazione prodotta dall'opponente.
Infine, non milita in favore della tesi difensiva della la relazione notarile (cfr. all. 8 – Parte_1 peraltro depositata in formato che impedisce l'effettiva apposizione della firma digitale) redatta dal notaio in Maddaloni (CE), atteso che la predetta relazione afferisce alle risultanze Persona_2 delle visure catastali e dei registri immobiliari, in alcun modo documentando, dunque, l'avvenuta cessione del credito oggetto della procedura esecutiva R.G. 22/2022, nè consentendo l'effettiva inclusione dei crediti in oggetto nel contratto di cessione del 12.03.2020, non rinvenendosi specificazione del numero identificativo dei debitori.
In definitiva, non avendo parte opponente assolto l'onere probatorio in ordine alla titolarità del credito per cui è causa, consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese processuali, va precisato, con riferimento alla posizione dei resistenti contumaci, che le stesse vanno dichiarate irripetibili, ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1404/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite per gli opposti contumaci.
Barcellona Pozzo di Gotto, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22/2023, promossa da:
C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'Avv. Tito
Monterosso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, e , C.F. . C.F._2 CP_3 C.F._3
Opposti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la – a Controparte_4
seguito di ordinanza ex art. 618, comma 2, c.p.c. del 24.11.2023 - il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'ordinanza emessa in data 02.10.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2022, con la quale il Giudice dell'esecuzione dichiarava, per difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, l'improseguibilità della procedura esecutiva ed ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare, parte opponente premetteva che: 1) “Con atto del 25/10/2007 in Notar Persona_1
, n.33453 Rep. (reg.to a Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2007 al n.2085) il Credito Siciliano
[...]
S.p.A. concedeva al sig. , nato a [...] il Parte_2
21/02/1967, quale socio e legale rappresentante della Società in nome collettivo “
[...]
”, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, Zona Controparte_5
Industriale s.n., un mutuo di €.350.000,00, ai sensi dell'art.38 e ss. del Decreto Legislativo 385/93” al pagina 1 di 5 R.G. n. 22/2023
quale intervenivano come datori di ipoteca e;
2) con decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_3
emesso dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 19.11.2012, dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto, veniva ingiunto il pagamento solidale della complessiva somma di €.31.591,28 oltre interessi nei confronti della
[...]
, nonché nei confronti di , Controparte_5 Controparte_1 Parte_3 [...]
, e;
2) che successivamente il Controparte_5 Controparte_5 CP_3 [...]
- subentrato al Credito Siciliano S.p.a. in forza di contratto di fusione per Controparte_6
incorporazione del 18.06.2018 – cedeva in blocco ex art. 58 TUB, con contratto del 12.03.2020, ad
“un portafoglio di crediti classificati a sofferenza alla data del 30 settembre 2019 e che Parte_1 presentavano le caratteristiche e gli elementi distintivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (…) del 21.03.2020, parte II, n.35”; 3) che tra i crediti ceduti ad vi erano quelli Parte_1
vantati nei confronti della società di , Controparte_5 Controparte_5
e quindi anche nei confronti di , e;
4) che “in Controparte_1 Controparte_5 CP_3
forza dei suddetti titoli, e giusta cessione del credito, con atto di precetto notificato nei dì 14-
17/01/2022 ha intimato alla società Parte_1 Controparte_5
, nonchè ai sigg.ri , , e
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, il pagamento delle seguenti somme: - €.34.086,25 in forza del D.I. n.311/2012 del Parte_3
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - €.436.187,92 in forza del contratto di mutuo fondiario del
25/10/2007 (per capitale, interessi contrattuali e spese)”.
Deduceva, dunque, che a fronte dell'omesso pagamento dell'importo intimato, avviava procedura esecutiva immobiliare, iscritta al R.G.E. n. 22/2022, in seno alla quale il Giudice dell'esecuzione con ordinanza dell'8.09.2022 assegnava alla procedente termine al fine di provare l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco da parte dell'originaria creditrice.
Che a seguito dell'integrazione documentale della creditrice procedente, il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 02.10.2022 dichiarava d'ufficio l'improseguibilità del processo esecutivo, ritenendo non provata l'avvenuta cessione dei diritti di credito incorporati nei titoli esecutivi.
Proponeva, dunque, opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, evidenziando che i crediti per cui è causa presentavano i requisiti di cui all'avviso di cessione ex art. 58, comma 2, TUB, trattandosi di crediti già classificati a sofferenza, come da documentazione allegata, ed altresì che “le linee di credito poste a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n.22/2022 R.G. Es. sono state oggetto di cessione deriva proprio dal numero di CDG indicato nella lista scambiata tra la cedente e la cessionaria ed allegata al contratto di cessione (doc. 16). Infatti, nell'attestazione notarile
pagina 2 di 5 R.G. n. 22/2023
del 29/09/2022 (che secondo il G.E. non prova nulla) sono indicati tre rapporti, intestati alla posizione di , e , che riportano il medesimo NDG Controparte_5 Controparte_5 CP_5 CP_5
(o CDG), ovvero 1913651. Detto numero è il medesimo richiamato nella comunicazione di Credit
Agricole del 23/11/2022 (doc.15) che conferma l'avvenuta cessione dei tre rapporti a sofferenza (i medesimi indicati nel certificato notarile), e riportanti il medesimo CDG.”.
Deduceva, inoltre, che il predetto codice identificativo risulta indicato nell'elenco dei crediti ceduti a seguito dell'atto di cessione, consultabile presso la pagina web indicata nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (G.U. n.35 del 21/03/2020).
Rappresentava, infine, che la titolarità del credito risulterebbe provata anche dal possesso dei titoli in originale da parte della creditrice procedente.
Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza opposta nonché disporsi la prosecuzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese e compensi.
, e benché regolarmente citati, non si Controparte_5 Controparte_7 CP_3
costituivano in giudizio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza del 15.10.2024, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente descritta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta dalla risulta infondata e Parte_1
va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
La legittimazione, dunque, attiene ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
pagina 3 di 5 R.G. n. 22/2023
Deve, peraltro, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253).
In via ulteriore, va precisato che la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il
Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. Cass. Sez.
Un. 16/2/2016 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, la pur avendo premesso di essere divenuta titolare del credito Parte_1
a seguito di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, non ha fornito la prova della titolarità del credito asseritamente vantato nei confronti degli opposti. Sul punto, va osservato che la titolarità del credito non può ritenersi provata attraverso la sola produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dall'art. 58, comma 2,
TUB, atteso che detta documentazione – per la più recente nonché condivisibile giurisprudenza di legittimità - risulta insufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio, in difetto di prova documentale attestante l'inclusione del credito nell'operazione di cessione ovvero di riconoscimento, implicito o esplicito, del debitore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n. 22754).
Né, peraltro, sovviene in favore di parte ricorrente la produzione – da ultimo – del contratto di cessione dei crediti in blocco intercorsa tra la e la Controparte_6 Parte_1
(cfr. All. 16), posto che dalla lettura del documento non risulta possibile individuare
[...] senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, e dunque l'effettiva cessione del credito asseritamente vantato nei confronti dell'odierno resistente. Al riguardo, non può che osservarsi che l'art. 2 del contratto di cessione in parola, al punto n. 2.3, prevede che i crediti ceduti risultano identificati nell'Allegato 1 al predetto contratto (“Elenco dei Crediti”), da depositarsi presso un notaio designato dal cessionario.
Ebbene, l'odierna ricorrente ha versato in atti un documento (all. 17) dal quale non è possibile evincere la corretta identificazione dei crediti ceduti né la corrispondenza tra i numeri CDG ivi indicati ed i pagina 4 di 5 R.G. n. 22/2023
nominativi dei debitori, né peraltro è possibile determinare con certezza la corrispondenza tra la documentazione allegata al contratto di cessione e la documentazione prodotta dall'opponente.
Infine, non milita in favore della tesi difensiva della la relazione notarile (cfr. all. 8 – Parte_1 peraltro depositata in formato che impedisce l'effettiva apposizione della firma digitale) redatta dal notaio in Maddaloni (CE), atteso che la predetta relazione afferisce alle risultanze Persona_2 delle visure catastali e dei registri immobiliari, in alcun modo documentando, dunque, l'avvenuta cessione del credito oggetto della procedura esecutiva R.G. 22/2022, nè consentendo l'effettiva inclusione dei crediti in oggetto nel contratto di cessione del 12.03.2020, non rinvenendosi specificazione del numero identificativo dei debitori.
In definitiva, non avendo parte opponente assolto l'onere probatorio in ordine alla titolarità del credito per cui è causa, consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese processuali, va precisato, con riferimento alla posizione dei resistenti contumaci, che le stesse vanno dichiarate irripetibili, ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1404/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite per gli opposti contumaci.
Barcellona Pozzo di Gotto, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5