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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9422/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
Nella causa n.r.g. 9422/2024, promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. COMENSOLI CARLO ATTRICE contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA CONVENUTA
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/1/2025, il Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- ex artt. 38 e 279 comma 1 c.p.c. -
Rilevato che:
- con atto di citazione in data 26/7/2024 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere proprietaria di un terreno sito in Comune di Esine (BS), censito al foglio 12, mappale 1694, in forza di decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Brescia in data 15/6/2017 (doc. 1-2); ii) detto fondo, a destinazione aeronautica, è condotto in locazione dalla Elifly International s.r.l. che lo utilizza come eliporto (doc. 3- 4); iii) a seguito dell'abbandono naturale e irreversibile dell'alveo occupato dal fiume Oglio, si è liberata una porzione di terreno (identificata in colore arancio nella planimetria sub 5) che è divenuta parte del mappale 1694 per accessione ex art. 946 c.c. (nella originaria formulazione ante L. 37/1994); iv) tale circostanza è confermata dal verbale di sopralluogo del 16/6/1981 tra il Magistrato del Po, in allora competente in materia, l'Intendenza di Finanza, Regione Lombardia e l'UTE di Brescia (doc. 8) in esito al quale tutti i soggetti coinvolti si accordarono per una revisione dei confini “che presupponeva l'esplicito riconoscimento dell'avvenuta accessione dell'area identificata nel verbale di sopralluogo come ricomprese nei punti B1-B2-C e parimenti dell'avvenuta avulsione dell'area identificata nel medesimo verbale come ricompresa nei punti A-B-B2” (pag. 4), successivamente mai attuata (doc. 9); v) in ogni caso, le risultanze catastali appaiono coerenti con la prospettazione attorea raffigurando come parte del mappale 1694 anche l'area in questione (doc. 14). In conclusione, parte attrice ha chiesto accertarsi la proprietà del sedime di terreno per cui è causa in capo a parte attrice per accessione ex artt. 942 ss c.c. o, in subordine, per intervenuta usucapione;
- con comparsa del 31/10/2024 si è costituita in giudizio la convenuta eccependo Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle acque pubbliche e ciò in quanto la domanda attorea è in realtà finalizzata “a contestare la natura demaniale, nonché l'appartenenza al demanio idrico del tratto di alveo fluviale del torrente Resio e del fiume Oglio che, per contro, l ritiene attualmente Controparte_1 sussistente” (pag. 5). In altre parole, essendo controversa l'appartenenza o meno dell'area di cui si discute al demanio idrico, tale accertamento compete al Tribunale delle acque pubbliche e non già all'Autorità
Pag. 1 di 3 giudiziaria ordinaria come sancito da costante giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. n. 3047/2022; id. n. 21495/2024, nonché Tribunale Brescia n. 3675/2024 e n. 4204/2024). Sempre in via preliminare, la convenuta ha contestato la legittimazione attiva della società attrice “non essendovi prova di quanto dedotto in ordine al fatto che dovrebbe essere individuata quale avente causa degli originari proprietari del terreno di cui al mappale 1694 del Comune di Esine” (pag. 6). Nel merito ha, infine, chiesto il rigetto delle avverse domande;
- disposto lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 14/1/2025 il Giudice ha riservato la decisione in ordine alle eccezioni preliminari;
Ritenuto che:
- va in primo luogo scrutinata l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalla difesa della parte pubblica;
- secondo la prospettazione dell' , la sdemanializzazione di un'area non deriva sic et Controparte_1 simpliciter dal fatto che la stessa non risulti più destinata a svolgere una pubblica funzione, necessitando di “comportamenti positivi della Pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso dalla sfera del demanio” (pag. 8). Nel caso di specie, prosegue l'Amministrazione, la deviazione del corso del torrente Resio ed il trasferimento dell'alveo del fiume Oglio si sono verificati ad opera dell'uomo sicché “i terreni eventualmente formatisi appartengono, comunque, al demanio idrico fluviale” come comprovato anche dalla documentazione prodotta in atti (doc. 1-5);
- parte attrice ha contestato tale ricostruzione rilevando che se il riparto di giurisdizione derivasse dalla mera contestazione da parte dell' dell'area si finirebbe per consentire ad una Controparte_2 parte processuale di trasferire la giurisdizione a seconda del fatto che abbia o meno inteso sollevare tale eccezione. Nella fattispecie, le allegazioni e la documentazione in atti (doc. 8-9) comprano come “l'area contesa non sia più soggetta allo scorrimento delle acque da moltissimi anni”, di talché la cognizione appartiene al Giudice ordinario in quanto non si pone “alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente (Cass. Sez. 6-2, ord. 24 luglio 2014, n. 16807)” (cfr. memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. – pagg. 2-3);
- ciò posto, si osserva che a norma dell'art. 140 lett. a) e b) del R.D. n. 1775/1933, appartengono alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche: “a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”. Ebbene, nel caso di specie parte attrice sostiene che la mera circostanza (attestata dai documenti prodotti sub 8 e 9) per cui sull'area in questione non insiste più l'alveo del fiume è sufficiente per escludere che la stessa svolga una pubblica funzione con conseguente non appartenenza al demanio idrico. Per converso, la difesa erariale ha ribadito l'assenza dei presupposti (i.e. adozione di provvedimento espresso) per ritenere l'intervenuta sdemanializzazione dell'area, risultando che in esito al sopralluogo del 16/6/1981 le Autorità competenti non adottarono alcun provvedimento volto a sdemanializzare i terreni per cui è causa, sicché detti terreni sarebbero stati fatti oggetto di indebita occupazione da parte attrice in quanto tuttora ricompresi nel demanio idrico;
- senonché proprio in virtù di tali divergenti prospettazioni, la controversia involge in via pregiudiziale l'accertamento della riconducibilità della striscia di terreno menzionata al demanio idrico, questione che in quanto tale appartiene interamente alla competenza del Giudice specializzato ai sensi dell'art. 140, lett. b), T.U. cit., come peraltro affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. n. 11348/20031; id. n. 1141/2000, nonché Trib. Varese 24/2/2011);
Pag. 2 di 3 - sulla scorta di tali considerazioni l'eccezione di incompetenza va accolta con conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali (Cass. Civ. n. 7010/2017) in favore della convenuta liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi per una causa di valore indeterminabile limitatamente alle sole fasi espletate;
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario adito essendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano;
- fissa per la riassunzione avanti al Giudice individuato come competente il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese in favore della parte convenuta che liquida in complessivi
€ 2.356,00, oltre spese derivanti e accessori se ed in quanto dovuti.
Brescia, lì 14/04/2025
Il Giudice Dott. Andrea Marchesi
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale la massima: “Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche - competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle «controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde» - l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo”.