Articolo 35 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 34Articolo 36
Versione
13 febbraio 1957
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Versione
18 agosto 1967
Art. 35. ((La L. 21 luglio 1967, n. 613 ha disposto (con l'art. 69) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 34 della L. 11 gennaio 1957, n. 6 .))
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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