Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 850/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina GU, alla udienza del 08.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 850/2022 R.G.L. TRA
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 ta mand Reale, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Floro Flori, CP_1 P.IVA_1 cura generale alle liti, ed elettivame to in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. Con ricorso depositato in data 24.05.2022, ha adito il Giudice del Parte_1 Lavoro del Tribunale di Lagonegro al fine di vede tamento pensionistico anticipato ex art. 1, comma 8, D. Lgs. N. 503/1992, deducendo di aver presentato, in data 30.12.2021, apposita istanza alla competente sede rigettata per insussistenza del requisito CP_1 sanitario. Seguiva, dunque, il prescritto iter amministrativo, conclusosi senza alcuna risposta da parte dell'Ente. Pertanto, con il ricorso in oggetto, l'epigrafata ricorrente ha dedotto di trovarsi nelle condizioni socio-economiche per avere diritto alla prestazione richiesta in quanto, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, affetta da gravi patologie che determinano uno stato di invalidità pari o superiore all'80%. Ha, dunque, concluso chiedendo, previo esperimento di Ctu medico-legale, l'accertamento di un grado di invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla data determinata dalla CT, con condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, CP_1 l'improponibilità della domanda poiché formulata ai sens rt. 442 c.p.c. anziché dell'art. 445 bis, comma 1, c.p.c.; nel merito ha confermato il giudizio reso in fase amministrativa, contestando l'asserita sussistenza, in capo all'istante, del requisito sanitario utile al riconoscimento di quanto
pertanto ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso. Esaminati gli atti, verificata la sussistenza del requisito contributivo, è stata disposta la CT medico legale con conferimento dell'incarico alla dott.ssa Quest'ultima ha Persona_1 provveduto al deposito dell'elaborato definitivo in data 11.03.2024. Dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, alla udienza dell'8.4.2025 la causa è stata decisa con la presente sentenza resa nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2. Preliminarmente va vagliata l'eccezione in rito proposta dall Ebbene, la stessa è da CP_1 considerarsi infondata in quanto solo a seguito di alcuni recenti in ti giurisprudenziali ha iniziato ad applicarsi l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. a tutte quelle prestazioni che prevedano quale presupposto l'accertamento di un determinato grado di invalidità. In un primo momento, infatti, si è ritenuto che dalla mera interpretazione letterale dell'art. 445 bis, comma 1, c.p.c., si potesse evincere che il legislatore aveva previsto il mezzo dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 e convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011 n. 11, alle controversie ivi espressamente contemplate (“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222…”), con esclusione, dunque, di talune prestazioni previdenziali, quali ad esempio la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636. Pertanto – considerata, altresì, la possibilità del giudicante di procedere ad una riqualificazione della domanda laddove il ricorso si appalesi, per forma e per contenuto, inquadrabile nei dettami di cui all'art. 445 bis c.p.c. - stante le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, deve ritenersi il giudizio correttamente incardinato ai sensi dell'art. 442 c.p.c.. 3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 cit., recante disposizioni in materia di “età per il pensionamento di vecchiaia”, così dispone:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata;
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma
2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
Pag. 2 di 5 6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
3.1. Ferma restando la sussistenza del requisito contributivo e, dunque, l'infondatezza nonché la genericità della eccezione proposta dall come comprovato dall'estratto conto CP_1 assicurativo certificato versato agli atti, che attesta amento da parte della ricorrente di un numero di contributi settimanali superiore al minimo previsto (1040), occorre altresì verificare se, nel caso di specie, può ritenersi integrato il requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, cit. Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%. A tal riguardo, l'incaricato Consulente ha riscontrato in capo all'istante la sussistenza delle seguenti patologie: VALVULOPATIA AORTICA DI GRADO MODERATO-SEVERO- ESITI DI PROTESI GINOCCHIO SIN- ESITI DI INTERVENTO in O2 terapia- Controparte_2 CARDIOPATIA IPERTEN e:
“La sig.ra da lunghissimi anni (documentazione già dagli anni 2000) è affetta da Parte_1 patologie cardiocircolatorie che nel tempo hanno determinato una insufficienza mitralica e una valvulopatia aortica di grado moderato-severo, accompagnata da dispnea di grado moderato. E' inoltre presente una BPCO che allo stato determina la necessità di O2 per 7h. In merito all'apparato osteoarticolare è stata evidenziata una lieve zoppia determinata presumibilmente dagli esiti dell'intervento di artroprotesi al ginocchio sin. e all'alluce sin., con associata lombalgia. Ad oggi le patologie osteoarticolari evidenziate determinano una ripercussione sulla funzionalità DEAMBULATORIA e RACHIDEA che risultano deficitarie. Vi è inoltre documentato disturbo distimico caratterizzato principalmente da vissuti correlati alle pregresse (interventi chirurgici non risolutivi) ed attuali condizioni di salute della stessa. Tanto premesso, considerando una valutazione complessiva delle patologie elencate, e facendo riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta e su ogni altra confacente possiamo ritenere che la sig.ra Parte_1 Presenta una riduzione lavorativa in relazione alle occupazioni confacenti alle sue attitu Nella valutazione della residua capacità lavorativa della stessa si è tenuto conto del complesso morboso dettato dalla patologia elencata e non delle singole manifestazioni morbose, in particolare degli aspetti dinamici, rappresentati dal danno funzionale della stessa.” Pertanto, ha concluso riconoscendo “una riduzione permanente della capacità di lavoro pari all'80%, in occupazioni confacenti alle sue attitudini a far data dalla visita peritale (NOVEMBRE 2023)” – cfr. relazione di consulenza della dott.ssa Detta conclusione ha visto l' Persona_1 CP_1 esprimere parere concorde.
3.2. Quanto alla decorrenza, va richiamata la recente pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2023 n. 24617 Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d. lgs. N. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (c.d. finestra) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Con ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78/del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.
Pag. 3 di 5 Lgs. N. 503 del 1992, così argomentando: (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che 'negli altri casi' maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia 'alle età previste dagli specifici ordinamenti' “ È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che se rientrano nell'ampio disposto (“… previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, invia residuale, da legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed invia generale dall'art. 1, comma 5 della legge 247/2007). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RN (L. n. 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/ del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data ai requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti CP_1 affermato che “nulla è to in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RN n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, qui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RN cit., i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art. 1, comma 8 D. Lgs. 503/1992.>> Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la decorrenza della prestazione va, dunque, differita, in quanto, come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche
Pag. 4 di 5 agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto, sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. Pertanto, è possibile affermare che la odierna ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata soltanto dal novembre 2024, ossia dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito sanitario.
3.3. Tenuto conto dell'ER CT (la cui relazione va qui integralmente richiamata e deve intendersi trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) le cui conclusioni sono ritenute esaurienti, adeguatamente argomentate e immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1, comma 8, d. Lgs. 30.12.1992, n. 503, nei limiti di cui innanzi.
4. Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, in ragione della decorrenza del diritto alla prestazione invocata da data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (anche l'accertamento del requisito sanitario ha decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche a quella giudiziale); le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – vanno poste a carico dell in ragione della sua CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , alla pensione Parte_1 anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei re comunque, a CP_ decorrere da NOVEMBRE 2024 e condanna l' alla erogazione dei ratei della predetta pensione in favore della ricorrente, oltre access e per legge;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico dell CP_1 Lagonegro, 31.05.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina GU
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