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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 899/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1989 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/02/1981 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Rimasco, ora Alto Sermenza (VC), il 20/07/2013 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 15/07/2015, la figlia ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 111 del 03/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 14/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Rimasco, ora Alto Sermenza (VC), il 20/07/2013 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 111 del 03/04/2025, e precisamente:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori;
manterrà Per_1
l'attuale residenza anagrafica in Varallo, via G.G. Massarotti n. 12; il regime di permanenza presso ciascun genitore sarà regolato, secondo quanto già avviene e salvo diverso accordo che intercorra tra le parti, come segue:
- durante la settimana starà con il papà il lunedì e il giovedì; con la mamma, il Per_1 martedì e il mercoledì;
- i fine settimana (dal venerdì alla domenica) vedranno la permanenza alternata;
- durante il periodo natalizio (avuto riguardo alle vacanze scolastiche) starà per Per_1 metà periodo con la madre e per metà con il padre, trascorrendo il giorno della Vigilia con il papà (senza pernottamento) e il giorno di Natale con la mamma;
i genitori si accorderanno per l'individuazione del periodo di spettanza e, in caso di mancato accordo, si intenderà operativo il regime ordinario (ferma la previsione di cui sopra per le giornate del 24 e del 25 dicembre);
- analogamente avverrà per il periodo pasquale, con la precisazione che Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore e così la giornata di UE (a partire dal corrente anno 2025 in cui trascorrerà Pasqua con la mamma e UE con Per_1 il papà; all'inverso per il 2026 e, così a seguire); durante le vacanze estive, si attuerà il calendario ordinario con eccezione del periodo di agosto in cui potrà stare con Per_1 ciascun genitore per un periodo continuativo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15; i genitori si accorderanno di anno in anno (entro fine maggio) per l'individuazione e la durata dei periodi di spettanza e, in caso di mancato accordo, varrà la regola per cui, ove il periodo di ferie dei genitori coincida, ad anni alterni starà la prima parte delle Per_1 vacanze con la mamma e la seconda con il papà (ad esempio: se le ferie dei genitori cadranno in agosto, starà un anno nella prima metà del mese con la mamma e a Per_1 seguire con il papà; viceversa l'anno successivo); 2. DISPONE che gli oneri economici tutti relativi al mantenimento “ordinario” e che esulino da quello “diretto”, siano sostenuti dai genitori, come sino ad ora avvenuto, in ragione del 50% ciascuno sino alla raggiunta autosufficienza economica della figlia;
nella stessa percentuale saranno ripartite le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo in materia adottato dal Tribunale di Vercelli e a cui le parti fanno espresso riferimento;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Signora Parte_2
e continuerà ad essere versato su conto cointestato (la cui unica entrata è costituita
[...] da detto assegno) e che la Signora si rende disponibile ad estinguere Parte_2
(accendendone uno nuovo al medesimo scopo) a semplice richiesta, nulla dovendo riconoscere al coniuge;
pagina 3 di 4 3. ASSEGNA la casa coniugale (condotta in locazione con contratto intestato alla ricorrente) alla sig.ra che vi abiterà con la figlia;
gli arredi sono assegnati in uso alla Parte_2 assegnataria e si intendono di proprietà esclusiva della medesima e della figlia, nulla rivendicando il padre che ha già provveduto all'asporto degli effetti personali e di quanto di spettanza;
4. DÀ ATTO che le spese di procedura saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 899/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1989 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/02/1981 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Rimasco, ora Alto Sermenza (VC), il 20/07/2013 trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 15/07/2015, la figlia ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 111 del 03/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 14/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Rimasco, ora Alto Sermenza (VC), il 20/07/2013 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 111 del 03/04/2025, e precisamente:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori;
manterrà Per_1
l'attuale residenza anagrafica in Varallo, via G.G. Massarotti n. 12; il regime di permanenza presso ciascun genitore sarà regolato, secondo quanto già avviene e salvo diverso accordo che intercorra tra le parti, come segue:
- durante la settimana starà con il papà il lunedì e il giovedì; con la mamma, il Per_1 martedì e il mercoledì;
- i fine settimana (dal venerdì alla domenica) vedranno la permanenza alternata;
- durante il periodo natalizio (avuto riguardo alle vacanze scolastiche) starà per Per_1 metà periodo con la madre e per metà con il padre, trascorrendo il giorno della Vigilia con il papà (senza pernottamento) e il giorno di Natale con la mamma;
i genitori si accorderanno per l'individuazione del periodo di spettanza e, in caso di mancato accordo, si intenderà operativo il regime ordinario (ferma la previsione di cui sopra per le giornate del 24 e del 25 dicembre);
- analogamente avverrà per il periodo pasquale, con la precisazione che Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore e così la giornata di UE (a partire dal corrente anno 2025 in cui trascorrerà Pasqua con la mamma e UE con Per_1 il papà; all'inverso per il 2026 e, così a seguire); durante le vacanze estive, si attuerà il calendario ordinario con eccezione del periodo di agosto in cui potrà stare con Per_1 ciascun genitore per un periodo continuativo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15; i genitori si accorderanno di anno in anno (entro fine maggio) per l'individuazione e la durata dei periodi di spettanza e, in caso di mancato accordo, varrà la regola per cui, ove il periodo di ferie dei genitori coincida, ad anni alterni starà la prima parte delle Per_1 vacanze con la mamma e la seconda con il papà (ad esempio: se le ferie dei genitori cadranno in agosto, starà un anno nella prima metà del mese con la mamma e a Per_1 seguire con il papà; viceversa l'anno successivo); 2. DISPONE che gli oneri economici tutti relativi al mantenimento “ordinario” e che esulino da quello “diretto”, siano sostenuti dai genitori, come sino ad ora avvenuto, in ragione del 50% ciascuno sino alla raggiunta autosufficienza economica della figlia;
nella stessa percentuale saranno ripartite le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo in materia adottato dal Tribunale di Vercelli e a cui le parti fanno espresso riferimento;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Signora Parte_2
e continuerà ad essere versato su conto cointestato (la cui unica entrata è costituita
[...] da detto assegno) e che la Signora si rende disponibile ad estinguere Parte_2
(accendendone uno nuovo al medesimo scopo) a semplice richiesta, nulla dovendo riconoscere al coniuge;
pagina 3 di 4 3. ASSEGNA la casa coniugale (condotta in locazione con contratto intestato alla ricorrente) alla sig.ra che vi abiterà con la figlia;
gli arredi sono assegnati in uso alla Parte_2 assegnataria e si intendono di proprietà esclusiva della medesima e della figlia, nulla rivendicando il padre che ha già provveduto all'asporto degli effetti personali e di quanto di spettanza;
4. DÀ ATTO che le spese di procedura saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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