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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Menghini
Parte attrice
E
, C.F.: Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice propone in giudizio domanda di accertamento del proprio credito e di condanna del convenuto al pagamento del medesimo, pari ad € 11.800,00; il credito rappresenta il saldo del corrispettivo dovuto all'opponente per le opere edili di ristrutturazione integrale realizzate all'interno del fabbricato di proprietà del convenuto, sito a Spoleto, loc. Camporoppolo.
pagina 1 di 3 L'attore descrive precisamente i lavori svolti ed eccepisce il pagamento di € 27.780,00, in luogo del maggiore corrispettivo convenuto in € 39.580,00.
2. La causa viene istruita tramite i documenti prodotti dall'attore, la prova per testi e la c.t.u.
3. In giudizio viene dimostrato, tramite la prova per testi, lo svolgimento da parte dell'attore delle seguenti lavorazioni: chiusura della porta di ingresso della cucina verso il corridoio al piano terra e apertura di una nuova porta di ingresso dal soggiorno;
rimozione dei battiscopa di entrambi i piani;
intonacatura delle parti scoperte;
rialzo delle porte sui muri portanti, al piano terra e al piano primo;
apertura della porta tra soggiorno e bagno;
sgombero dello sgabuzzino con creazione di un nuovo bagno, con modifica muri, solaio,
tetto, intonaco e apertura nuova finestra;
rivestimento della terrazza al piano primo;
modifica della porta d'ingresso; montaggio della porta blindata ed il relativo controtelaio;
demolizione e rimozione della superficie di cemento antistante la porta d'ingresso; rimozione della vecchia recinzione ed escavazione con escavatore;
montaggio dei pali della recinzione, con fissaggio elementi orizzontali;
costruzione del muro di recinzione perimetrale;
chiusura delle tracce dell'impianto idraulico;
apertura delle tracce dell'impianto elettrico con installazione delle scatole e chiuso le tracce stesse;
costruzione del lavandino esterno;
trasformazione della finestra della cucina in porta-finestra; demolizione e rimontaggio delle soglie di sette finestre;
montaggio del battiscopa in marmo delle scale;
demolizione dell'angolo del soffitto tra il primo piano ed il piano terra;
rialzo di due soglie fino al piano del nuovo pavimento;
tinteggiatura dei termosifoni e la ringhiera interna;
installazione del massetto e del marmo nei due pianerottoli delle scale;
chiusura delle tracce esterne con ripulitura del muro e della ringhiera esterna;
creazione al primo piano di una camera da letto con muro divisorio verso il bagno e verso il corridoio;
predisposizione e installazione del camino;
tinteggiatura delle grondaie e dei discendenti;
tinteggiatura degli interni del primo e secondo piano e degli esterni del fabbricato.
pagina 2 di 3 Lo svolgimento delle lavorazioni può ritenersi dimostrato anche tramite il ricorso all'interrogatorio formale, che il convenuto non ha reso senza fornire alcuna giustificazione
(art. 232 c.p.c.).
Il convenuto, essendo rimasto contumace, non dimostra il pagamento integrale del corrispettivo dovuto alla controparte, nonostante fosse onerato di fornire tale prova (Cass.,
ssuu., n. 13553/2001).
4. In mancanza di prova dell'accordo delle parti circa l'entità del corrispettivo, ne viene demandata al c.t.u. la quantificazione secondo i criteri previsti dall'art. 2225 c.c.; il c.t.u., in applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2014 vigente al momento dell'inizio dei lavori (autunno 2016), ha quantificato il corrispettivo in € 45.440,00.
Avendo l'attore posto a fondamento della domanda di pagamento del saldo il minore corrispettivo di € 39.580,00 -in tesi concordato tra le parti-, la domanda di condanna del convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo di € 11.800,00 -oltre a interessi dal dovuto al saldo- è fondata e merita accoglimento.
5. Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attore, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 11.800,00, oltre a interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Menghini
Parte attrice
E
, C.F.: Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice propone in giudizio domanda di accertamento del proprio credito e di condanna del convenuto al pagamento del medesimo, pari ad € 11.800,00; il credito rappresenta il saldo del corrispettivo dovuto all'opponente per le opere edili di ristrutturazione integrale realizzate all'interno del fabbricato di proprietà del convenuto, sito a Spoleto, loc. Camporoppolo.
pagina 1 di 3 L'attore descrive precisamente i lavori svolti ed eccepisce il pagamento di € 27.780,00, in luogo del maggiore corrispettivo convenuto in € 39.580,00.
2. La causa viene istruita tramite i documenti prodotti dall'attore, la prova per testi e la c.t.u.
3. In giudizio viene dimostrato, tramite la prova per testi, lo svolgimento da parte dell'attore delle seguenti lavorazioni: chiusura della porta di ingresso della cucina verso il corridoio al piano terra e apertura di una nuova porta di ingresso dal soggiorno;
rimozione dei battiscopa di entrambi i piani;
intonacatura delle parti scoperte;
rialzo delle porte sui muri portanti, al piano terra e al piano primo;
apertura della porta tra soggiorno e bagno;
sgombero dello sgabuzzino con creazione di un nuovo bagno, con modifica muri, solaio,
tetto, intonaco e apertura nuova finestra;
rivestimento della terrazza al piano primo;
modifica della porta d'ingresso; montaggio della porta blindata ed il relativo controtelaio;
demolizione e rimozione della superficie di cemento antistante la porta d'ingresso; rimozione della vecchia recinzione ed escavazione con escavatore;
montaggio dei pali della recinzione, con fissaggio elementi orizzontali;
costruzione del muro di recinzione perimetrale;
chiusura delle tracce dell'impianto idraulico;
apertura delle tracce dell'impianto elettrico con installazione delle scatole e chiuso le tracce stesse;
costruzione del lavandino esterno;
trasformazione della finestra della cucina in porta-finestra; demolizione e rimontaggio delle soglie di sette finestre;
montaggio del battiscopa in marmo delle scale;
demolizione dell'angolo del soffitto tra il primo piano ed il piano terra;
rialzo di due soglie fino al piano del nuovo pavimento;
tinteggiatura dei termosifoni e la ringhiera interna;
installazione del massetto e del marmo nei due pianerottoli delle scale;
chiusura delle tracce esterne con ripulitura del muro e della ringhiera esterna;
creazione al primo piano di una camera da letto con muro divisorio verso il bagno e verso il corridoio;
predisposizione e installazione del camino;
tinteggiatura delle grondaie e dei discendenti;
tinteggiatura degli interni del primo e secondo piano e degli esterni del fabbricato.
pagina 2 di 3 Lo svolgimento delle lavorazioni può ritenersi dimostrato anche tramite il ricorso all'interrogatorio formale, che il convenuto non ha reso senza fornire alcuna giustificazione
(art. 232 c.p.c.).
Il convenuto, essendo rimasto contumace, non dimostra il pagamento integrale del corrispettivo dovuto alla controparte, nonostante fosse onerato di fornire tale prova (Cass.,
ssuu., n. 13553/2001).
4. In mancanza di prova dell'accordo delle parti circa l'entità del corrispettivo, ne viene demandata al c.t.u. la quantificazione secondo i criteri previsti dall'art. 2225 c.c.; il c.t.u., in applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2014 vigente al momento dell'inizio dei lavori (autunno 2016), ha quantificato il corrispettivo in € 45.440,00.
Avendo l'attore posto a fondamento della domanda di pagamento del saldo il minore corrispettivo di € 39.580,00 -in tesi concordato tra le parti-, la domanda di condanna del convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo di € 11.800,00 -oltre a interessi dal dovuto al saldo- è fondata e merita accoglimento.
5. Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attore, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 11.800,00, oltre a interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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