TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide G.P. Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3044/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di disconoscimento della paternità;
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Paolo LUCCHESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] l'[...], C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025, sulle conclusioni ivi precisate dal procuratore di parte attrice, con assegnazione a parte attrice del termine (ridotto) di giorni 20 (venti) per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso azione di disconoscimento della paternità di , Parte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto l'01/10/2013.
A sostegno dell'azione, l'attore ha esposto di essere nato il [...] da già Persona_2
coniugata con e di risultare quindi figlio legittimo di entrambi i predetti coniugi, Persona_1
come da relativa certificazione anagrafica allegata in atti;
ha precisato di aver appreso della relazione sentimentale extraconiugale intrattenuta nell'anno 1995 dalla di lui madre con e di Persona_3
esserne il frutto, cioè figlio del predetto , deceduto in data 08/10/2012; ha quindi dedotto di Per_3
essersi sottoposto, unitamente alla propria madre, ed alla sorella di , Persona_2 Persona_3
, al test del DNA, al fine di verificare la compatibilità genetica tra esso attore e la Persona_4
, allegando che gli esiti del test (effettuato il 25/03/2019 a cura del Dott. ) avevano Per_3 Persona_5
evidenziato che vi era compatibilità genetica tra esso attore e risultando una Persona_4
probabilità del 99.9084748242 % di essere figlio di fratello di . Persona_4
ha, dunque, convenuto in giudizio la propria madre, per ivi Parte_1 Persona_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza, Accertare e dichiarare che il sig. non è figlio del sig. Parte_1 [...]
, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di Per_1
seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita. Con vittoria di spese, IVA e cpa.”.
Nonostante l'avvenuta notifica, non si è costituita in giudizio. Persona_2
Mai assunti i mezzi istruttori (interrogatorio formale della convenuta contumace e prova testimoniale) chiesti dall'attore in citazione ed ammessi con ordinanza del 05.09.2023 e neppure
2 espletata la consulenza tecnica d'ufficio disposta con successiva ordinanza del 04.3.2024 (per la mancata presentazione dell'attore alle plurime convocazioni del Ctu per dare avvio alle operazioni peritali), la causa è stata rimessa in decisione, avendo il difensore dell'attore dichiarato - per come già precedentemente rappresentato all'udienza del 13/02/2023, cfr il relativo verbale - di non essere riuscito più a conferire con il proprio assistito, avendone perso ogni traccia.
Tanto premesso, la domanda non può che essere rigettata, dal momento che l'attore non ha fatto alcunché per consentire di acquisire gli elementi probatori a sostegno della fondatezza dell'azione da egli proposta.
Ed invero, già all'udienza del 28/02/2024 l'attore ha rinunziato alla prova testimoniale ammessa (per la riferita irreperibilità della persona indicata come testimone) e, nonostante la successiva CTU disposta dal G.I. al fine di “accertare mediante indagini ematologiche e genetiche
se nato a [...] il [...] ivi residente in [...], mediante il Parte_1
raffronto con i prelievi ematici di , residente in [...] Persona_4
presenti caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di Persona_3
– padre di - nato a [...] il [...] deceduto l'8/10/2012 tali da provare o Persona_4
escludere la paternità”, e, persino, la conseguente autorizzazione - concessa con ordinanza del
06/06/2024 a seguito di apposita istanza del Ctu – a procedere alla riesumazione del cadavere del defunto - il CTU ha dato atto, stante la persistente irreperibilità del periziando attore, Persona_3
dell'impossibilità di espletare il mandato conferitogli, tanto che lo stesso difensore del ha Pt_1
infine allegato di aver rinunciato al mandato (cfr le note ex art. 127 ter, c.p.c., del 26.06.2024, del
16.09.2024 del 19.02.2025 e del 9.9.2025), ribadendo di non avere più notizie da oltre due anni del proprio assistito e di avergli già comunicato la propria rinuncia all'incarico, a mezzo di raccomandata A/R, allegata in atti, spedita il 16/09/2024 al destinatario presso l'unico indirizzo noto.
Così stando le cose, a fronte del manifesto disinteresse a coltivare e proseguire l'incoata azione,
la domanda di disconoscimento di paternità non può trovare accoglimento.
Attesa la contumacia della convenuta nulla deve disporsi sulle spese.
3
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3044/2021 R.G., nella contumacia di Persona_2
RIGETTA la domanda di disconoscimento di paternità proposta da Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
4