Sentenza 23 agosto 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/08/2016, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2016
N. 02014/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2015, proposto da:
Formichella Francesco Quale Procuratore del Sig. AT Agostino, AT AL Quale Procuratore del Sig. AT Agostino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Formichella C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Fieravecchia,3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in NO, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi su rg 785/14- cron. n. 5684/14- rep. n. 824/14, reso dalla Corte di Appello di NO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministro, al decreto della Corte di appello di NO, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;
RITENUTO che, alla stregua della documentazione versata agli atti di causa ed alla stessa dichiarazione di parte trasfusa nel processo verbale di udienza, l’Amministrazione ha, in pendenza di lite, provveduto alla satisfattiva erogazione delle somme rivendicate, con consequenziale cessazione della materia del contendere;
RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza virtuale, considerando peraltro la particolare semplicità della controversia e la serialità del contenzioso, nei sensi di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori come per legge a favore della parte istante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO