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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2565/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Caulonia, Parte_1 C.F._1 alla via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'avv.to Carmela MIRARCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, con gli avv. ti Valeria GRANDIZIO ed Ettore
TRIOLO che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del Notaio in Roma, pec: t;
Per_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna – l. n. 18/80
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 20.09.2024, premesso di essere affetta da Parte_1
gravi patologie, ha esposto che con decreto di omologa del 18.09.2022, emesso nel giudizio per ATP recante il n. RG 1704/2021, è stata riconosciuta essere in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio di cui all'art. 3 comma 3 l .n. 104/92 e che conseguentemente
Pag. 1 a 5 ha diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/80; che pertanto, in data
14.04.2024, ha inviato all' modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della CP_1 prestazione assistenziale;
che in data 30.05.2024 l a mezzo pec ha comunicato di non Pt_2
provvedere alla liquidazione di quanto chiesto poiché la richiesta liquidazione era già stata respinta nel 2022 per decadenza dal ricorso giudiziario;
che, invero, non gli è stato mai notificato alcun provvedimento di reiezione della domanda di indennità di accompagnamento;
che la mancata liquidazione della suddetta indennità deve dirsi illegittima, in quanto non è intervenuta alcuna decadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giudiziario, posto che l'accertamento tecnico preventivo è stato proposto tempestivamente entro sei mesi dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile impugnato. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni :“ 1) previo accertamento dell' intervenuta definitività del decreto di omologa del
18.09.2022 del G.L. del Tribunale di Locri R.G n. 1704/2021, che ha accertato in capo alla ricorrente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (20.12.2019), nonché previo accertamento degli ulteriori requisiti socio - economici previsti dalla legge, dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2020 ( mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa); 2) conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle somme così spettanti a titolo di indennità di accompagnamento, a decorrere dalla suddetta data, con accessori come per legge sui singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi a favore del CP_1 sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria in quanto il ricorso per ATPO è stato depositato il
16.7.2021, ben oltre i termini di decadenza semestrale calcolato riguardo alla notifica del verbale sanitario effettuata in data 03.12.2020 ed ha così concluso: “rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 a 5 Giova premettere che l'art. 38, comma 1 D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 111/2011, ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 445 bis, che prevede l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, quale condizione di procedibilità.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice, con l'ausilio di un CTU, accerta il possesso del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle predette prestazioni e ove le parti non contestino le conclusioni del CTU, emette decreto di omologa.
In caso contrario, se vi sono contestazioni avverso le quali, entro il termine di trenta giorni, è stato depositato formale dissenso, nei successivi trenta giorni la parte interessata può instaurare giudizio di merito, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. Come evidenziato più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione.
Pertanto, dopo l'emissione del decreto di omologa (o della sentenza ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.) il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' CP_1 procede alla verifica dei requisiti “socio-economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in esame il decreto di omologa è stato pacificamente posto a conoscenza dell'Istituto, il quale ha opposto diniego all'erogazione del beneficio allegando il superamento del termine di decadenza semestrale a seguito della notifica del verbale sanitario effettuata in data 03.12.2020.
Orbene, l'eccezione sollevata dall' , in ordine all'intervenuta decadenza Pt_2 dall'azione giudiziaria, è infondata.
Appare utile analizzare il quadro normativo di riferimento
Nel caso di specie la ricorrente ha presentato domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario ex art. l. n. 18/80 in data 20.12.2019.
Nel corso del giudizio ATP rubricato al n. 1704/2021 R.G., conclusosi con decreto di omologa del 18.09.2022, è stato riconosciuto il requisito sanitario legittimante il beneficio di
Pag. 3 a 5 cui all'art. 3 comma l. n. 104/92 e il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.10.2019, ovvero a far data dalla domanda amministrativa.
Il predetto decreto di omologa, che ha definito il giudizio di ATP, è stato emesso in quanto non vi è stata contestazione alle conclusioni peritali. A mente dell'art. 445 bis c.p.c.
“Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Pertanto, il momento per precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si individua in quello anteriore all'emissione del decreto di omologa, ovvero nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza;
di talché, in assenza di contestazioni, si l'accertamento sanitario si consolida e le conclusioni del CTU divengono intangibili. Il decreto di omologa diviene pertanto definitivo, incontestabile e non ricorribile in Cassazione ex art. 111 Costituzione (Cfr. Cass. sent. 8533/2015 e sent. 8878/2015).
Ne consegue che l'esistenza di un decreto di omologa ha comportato l'irretrattabilità del termine decadenziale.
L'istituto, a seguito dell'invio da parte della ricorrente del modello AP70, ha verificato la decorrenza del termine decadenziale errando, però, nell'individuare il dato normativo vigente al momento della proposizione della domanda di pagamento cui è sotteso un titolo giudiziale definitivo (decreto di omologa), in quanto l' avrebbe dovuto formulare CP_1 dichiarazione di dissenso nel corso del procedimento ATPO e necessariamente proporre giudizio di merito che avrebbe impedito l'emissione del decreto di omologa e la formazione del giudicato.
Pag. 4 a 5 Pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di accompagnamento ex l. n. 18/1980 con decorrenza dal 20.12.2019, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, visto il DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata e dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, in complessivi €3.101,55, oltre IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto in capo a alla Parte_1
percezione dell'indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/80, con decorrenza dal
20.12.2019 e con ogni conseguenza di legge;
2. - condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1
liquida in complessivi €3.101,55, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Locri, 17 settembre 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5