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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 864/2024R.G. Cont. consensuale e promossa con ricorso congiunto da: divorzio congiunto”.
, nata a [...], in data [...], C.F. CP_1
, C.F._1
e
, nato a [...], in data [...], CF: , entrambi Controparte_2 C.F._2
residenti in [...] ed entrambi elettivamente domiciliati in
Torino, via Fabro n. 2, presso lo studio dell'avv.ta Claudia Paolini, che li rappresenta e difende, giuste procure alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“domandano all'Ill.mo Tribunale
di prendere atto dell'accordo intervenuto recependo, con sentenza, le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), Via Giuseppe Verdi n. 31 condotta in locazione, viene
assegnata alla IG.ra con gli arredi tutti che la compongono con esclusione dei beni anche CP_1
personali, degli arredi e delle suppellettili di esclusiva proprietà del marito. Il IG. entro e CP_2
non oltre il 30.04.p.v. si allontanerà dalla casa coniugale comunicando poi il nuovo o temporaneo
indirizzo di domiciliazione e/o residenza alla moglie, asportando tutti i propri beni personali e
quanto di sua esclusiva proprietà ed uso;
3) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
amministrazione con loro collocazione, residenza e dimora prevalente, anche agli effetti anagrafici,
presso la madre, IG.ra , cui viene assegnata la casa coniugale;
CP_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé e secondo accordi liberi presi di volta in Per_1 Per_2
volta fra i genitori ed in difetto di diverso accordo alle seguenti modalità:
*a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (in assenza della scuola dall'uscita dal
centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) fino alla domenica alle h. 21:00;
* due pomeriggi, uno sino alle h. 21:00 l'altro seguito da pernottamento, nella settimana in cui le
minori trascorreranno il week-end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola (in assenza della
scuola dall'uscita dal centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00);
* un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola (in assenza della scuola dall'uscita dal
centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) alle h. 21:00;
* per metà delle vacanze natalizie, alternativamente (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno
dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
* durante le vacanze pasquali ad anni alterni: per tre settimane, anche suddivise in due periodi,
durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana in assenza di accordo con il padre entro
e non oltre il 31.05 di ogni anno, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari. È facoltà del padre poter effettuare un'ulteriore settimana
con le minori alternativamente nel mese di luglio o di settembre;
* in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno delle figlie (23.10), alternandosi con l'altro genitore nel senso di una festività a
testa durante l'anno (ad es. 25.04.21 con la mamma, la festa dopo, il 01.05.21 col papà e così via).
5) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il giorno 5 (cinque) del mese e così CP_2 CP_1
per dodici mensilità a titolo di proprio contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di
€ 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia) somma questa rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT
oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea e avvocati del
24.06.18;
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla
IG.ra ; i coniugi, all'uopo, si impegnano a prestarsi collaborazione vicendevole CP_1
nell'assolvimento degli adempimenti burocratici necessari per la detta erogazione.
7) I coniugi si accordano a che mantengano l'uso e la proprietà delle rispettive autovetture;
8) per quanto al cagnolino presso l'anagrafe canina intestato al IG. la IG.ra Per_3 CP_2 CP_1
si dimostra disponibile a tenerlo con sé con facoltà di restituirlo, senza formalità, al IG. CP_2
al bisogno;
9) Il IG. prende atto della volontà della IG.ra di sbloccare il piano di investimento CP_2 CP_1
a lei intestato n. 000002859150 ma da ella destinato alle minori e dopo il Per_1 Per_2
compimento della loro maggiore età dividendo il contenuto dello stesso al 50% fra le figlie.
10) I compensi e gli esposti del presente procedimento si intendono a carico della IG.ra . CP_1
Indicate le condizioni, i ricorrenti domandano, altresì, al Tribunale di Ivrea,
* Decorsi i termini di Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la
separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai
sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. prevedendo ogni opportuna e necessaria annotazione e/o
trascrizione di Legge.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.4.2024, CP_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la
[...] Controparte_2 separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- si sono uniti in matrimonio con rito concordatario, celebrato in Brandizzo (TO), in data
19.06.2010 registrato presso i Registri dello Stato civile del Comune di Brandizzo all'atto n. 7, parte 2 serie A, in regime di separazione dei beni (cfr. doc. n. 1);
- dal matrimonio sono nate le figlie gemelle e , entrambe Persona_4 Persona_5
in data 23.10.2012;
- il legame sentimentale della coppia è venuto meno, tanto da non consentire più una ricomposizione dell'unità familiare e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 29.10.2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd.
bigenitorialità, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 14.5.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. PRESO ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto matrimonio con rito CP_1 Controparte_2
concordatario, celebrato in Brandizzo (TO), in data 19.06.2010, atto registrato presso i
Registri dello Stato civile del Comune di Brandizzo il 23.6.2010 al n. 7, parte 2 serie A, in regime di separazione dei beni - alle condizioni di separazione concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)