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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 315/2024
All'udienza del 18.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 315/2024 promossa da:
(CF: ), a mezzo della madre nonché Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno (CF: ) con l'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Madella
RICORRENTE contro
(Codice Fiscale n° Controparte_2
, Partita IVA n° ) con l'avv. Angela Caliò Marincola Sculco P.IVA_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) IN VIA PRELIMINARE: sospendersi immediatamente in via interinale, con decreto da confermare, ovvero, in subordine, con ordinanza sentite le parti, l'impugnato provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig.
[...]
cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023, con il quale viene Parte_1 richiesta a restituzione dell'importo di € 61.867,31 da parte dell' - sede di Mantova;
2) IN CP_3
VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 61.867,31 avanzata dall' nei confronti di e CP_3 Parte_1
della di lui madre e amministratrice di sostegno Sig.ra con provvedimento Controparte_1
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1
cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023, e, quindi - Accertare e
[...] dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 61.867,31 erogata dall' in favore di CP_3 [...]
nel periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2023, o per il diverso periodo, o Parte_1
per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito de qua,
CP_ condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte resistente: IN VIA PRINCIPALE Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'indebito opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 442 e ss. c.p.c. depositato in data 16.4.2024, in qualità Controparte_1
amministratrice di sostegno del sig. esponeva: che il figlio Parte_1 [...]
- nato ad [...] il [...] e da sempre residente con la propria famiglia Parte_1
in Castel Goffredo (MN) - sin dalla nascita, è affetto da gravissime patologie psico-fisiche invalidanti;
che, a causa delle sue patologie ed attesa l'accertata incapacità, il figlio è beneficiario di amministrazione di sostegno;
che, infatti, in data 05/03/2012, i genitori del ricorrente, sig.ri
(madre) e (padre), presentavano avanti il Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore del figlio;
che, con decreto emesso in data 19/04/2012 e depositato in data 23/04/2012, il Giudice Tutelare, esaminata la documentazione medica ed essendo emerso in modo ulteriormente palese dall'esame diretto del sig. Parte_1
la completa impossibilità dello stesso a provvedere in via autonoma ai propri
[...]
interessi, in accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza dei requisiti di legge nominava a tempo indeterminato la sig.ra amministratrice di sostegno del figlio;
che la Controparte_1
gravissima invalidità del sig. è stata plurime volte accertata e Parte_1
dichiarata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova;
che, già all'esito della seduta del 29/03/2000, la Commissione accertava che il sig. è affetto da “sindrome autistica con disturbi del Parte_1 comportamento e delle relazioni sociali” con conseguente riconoscimento come “INVALIDO con
TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; che allo stesso Parte_1 veniva concessa, in data 06/06/2001, l'indennità di accompagnamento;
che, in seguito, all'esito della riunione del 07/08/2009, veniva certificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992, delle condizioni di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/1992, e che il ricorrente è portatore di handicap di tale gravità da avere determinato il riconoscimento di indennità di accompagnamento;
che, successivamente, all'esito della riunione del 10/02/2012, la
Commissione Medica certificava la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 L.
104/1992, delle condizioni di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/1992, che lo stesso è “portatore di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 2 L. 104/92)”; che, con verbale datato
27/03/2012, a seguito di domanda di invalidità civile del 14/11/2011, il sig. Parte_1 veniva dichiarato “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
[...]
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L. 18/80) Data decorrenza: 14/11/2011” e conseguentemente riconosciuto “INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71. Data decorrenza
14/11/2011”; che proprio a seguito di tali accertamenti, atteso il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%) e dell'handicap, al sig. venivano Parte_1
(doverosamente) riconosciute le prestazioni assistenziali previste per legge;
che, come espressamente riportato anche nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova del 27/11/2023, la diagnosi
è stata di “Autismo con turbe comportamentali e ritiro sociale”, ed è stato nuovamente accertato che il sig. è “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità Parte_1
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, è stato nuovamente accertato che egli è affetto da handicap psichico o mentale con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, è stato riconosciuto il diritto dello stesso alla pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
che, nel verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova del 27/11/2023, il sig. veniva riconosciuto come: Parte_1
“PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (comma 3 art. 3)”; che, del tutto sorprendentemente ed inaspettatamente, veniva notificata dall' comunicazione avente ad CP_3 oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1 cat. INVCIV n. 07015639” con la quale si affermava che “per il periodo dal
[...]
01/08/2013 al 31/07/2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 070115639 del sig. Parte_1
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
[...]
euro 61.867,31 per i seguenti motivi: - È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che, senza preavviso alcuno, senza alcuna congrua e adeguata motivazione, veniva richiesta la restituzione di ben € 61.867,31; che il sig. e la di lui madre Parte_1
e amministratrice di sostegno hanno sempre riscosso in buona fede le provvidenze assistenziali riconosciute e corrisposte da al medesimo sig. che le indennità CP_3 Parte_1 sono sempre e solo state determinate dall' ; le stesse, inoltre, dall'apertura CP_3 dell'amministrazione di sostegno, proprio dall' sono state mensilmente accreditate sul CP_3
libretto postale appositamente aperto come da disposizioni del Giudice Tutelare del Tribunale di
Mantova, sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere;
che il sig. e la Parte_1
di lui madre hanno sempre ritenuto che gli importi corrisposti corrispondessero al dovuto e diversamente non poteva essere, considerate le patologie invalidanti da cui è affetto il sig.
[...] mai regredite;
che l' è sempre stata ben a conoscenza dei dati reddituali Parte_1 CP_3
del sig. così come delle somme che essa stessa ha erogato;
che prima Parte_1
della suddetta comunicazione, alcuna altra missiva era mai stata recapitata al sig. Parte_1
e alla madre, non risultando neppure notificati provvedimenti di sospensione
[...]
ovvero di revoca della prestazione di invalidità civile;
che, come da verbali del 27/11/2023, è stato nuovamente accertato il diritto del sig. alla percezione dell'assegno Parte_1 di invalidità e dell'indennità di accompagnamento come riconosciuto sia dalla preposta commissione medica sia dall' . Parte ricorrente rilevava la violazione degli artt. 3, 24, 113 CP_3
Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, 17 l. 118/1971, e l. 18/1980, la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 88 del 1989, art. 52, della l. n. 412 del
1991, art. 13, del d.p.r. n. 698 del 1994, art. 5, della l. n. 425 del 1996, art. 4, della l. n. 448 del
1998, art. 37, dell'art. 2033 c.c., dell'art. 38 Cost., nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali;
concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva deducendo: che, con verbale del 23/03/2012, il Centro Medico Legale di CP_3
Mantova ha riconosciuto il Sig. invalido con totale e permanente Parte_1 inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ( legge 18/1980); che tale giudizio era stato riformato dalla Commissione Medica
Superiore che aveva riconosciuto l'interessato: invalido con totale e permanente inabilità lavorativa : 100% ( art. 2 e 12 legge 118 del 1971) e che, in base a quest'ultimo giudizio, al Sig. spettava la sola pensione di inabilità, non l'indennità di accompagnamento che è rimasta Pt_1 tuttavia in pagamento fino al ricalcolo effettuato il 11.07.2023; che il verbale del 23.03.2012 era stato inviato all'interessato e ricevuto dallo stesso in data 04.04.2012. Parte resistente sosteneva l'irrilevanza dei giudizio sulla validità del provvedimento avendo il giudizio ad oggetto il rapporto;
che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge 326 del
2003, l'azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento delle prestazioni economiche in materia di invalidità civile deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Medica invalidi civili all'esito dell'accertamento sanitario e, nel caso in esame, tale termine non era stato rispettato e la parte ricorrente era incorsa nella suddetta decadenza;
che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, “mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca”, con la conseguenza che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica;
concludeva nei termini CP_3
in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. in data 28.6.2024 era disposta la sospensione del provvedimento datato 15/10/2023 con il quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di €
61.867,31 da parte dell' ; all'udienza del 18.2.2025, da ultimo fissata per discussione, sulle note CP_3 scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l' ha inteso recuperare verte sugli CP_4 importi percepiti da parte ricorrente a decorrere dal 01/08/2013 fino al 31/07/2023.
L'art. 2033 c.c. recita: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda”.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò in ragione dell'affidamento nell'irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del beneficiario e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai CP_ nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell' debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. Segnatamente, le norme in questione sono: l'art 3 - ter del D.L. n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del D.L. n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui, con decreto del Ministro del Tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La Suprema Corte con sentenza del 09/11/2018, n.28771 ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale.
In sostanza, la Suprema Corte ha stabilito che, quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non CP_ è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. CP_ In pratica, secondo la Cassazione, l' può chiedere la restituzione dell'indebito solo dal momento dell'accertamento dell'indebito, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti,
a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato.
Vanno dunque richiamati i principi già espressi dalla Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019, n.
4668/2021 ) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". In linea con i principi sopra richiamati, con ordinanza n. 24180/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “.. l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto idonea documentazione a comprova della dedotta riforma - nei termini dalla stessa indicati in memoria - della valutazione mediche espresse con riferimento
CP_ alle condizioni di salute del sig. . Inoltre, l' non ha dedotto, né tantomeno Parte_1 provato, alcun comportamento doloso o colposo del percipiente che abbia potuto determinare l'errore in cui sarebbe incorso l'Istituto nell'erogazione del trattamento asserito come non spettante, con la conseguenza che l'asserito indebito, in ogni caso, non sarebbe stato addebitabile al ricorrente.
Deve, dunque, concludersi per l'irripetibilità dell'indebito, dichiarandosi l'illegittimità dell'azione di CP_ recupero operata dall'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, nella misura di € 4.201,00 per onorario, oltre al 15% di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' “accertamento somme indebitamente percepite CP_3 su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023 Parte_1
CP_ e per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00, oltre al 15% di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 18.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 315/2024
All'udienza del 18.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 315/2024 promossa da:
(CF: ), a mezzo della madre nonché Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno (CF: ) con l'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Madella
RICORRENTE contro
(Codice Fiscale n° Controparte_2
, Partita IVA n° ) con l'avv. Angela Caliò Marincola Sculco P.IVA_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) IN VIA PRELIMINARE: sospendersi immediatamente in via interinale, con decreto da confermare, ovvero, in subordine, con ordinanza sentite le parti, l'impugnato provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig.
[...]
cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023, con il quale viene Parte_1 richiesta a restituzione dell'importo di € 61.867,31 da parte dell' - sede di Mantova;
2) IN CP_3
VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 61.867,31 avanzata dall' nei confronti di e CP_3 Parte_1
della di lui madre e amministratrice di sostegno Sig.ra con provvedimento Controparte_1
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1
cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023, e, quindi - Accertare e
[...] dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 61.867,31 erogata dall' in favore di CP_3 [...]
nel periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2023, o per il diverso periodo, o Parte_1
per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito de qua,
CP_ condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte resistente: IN VIA PRINCIPALE Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'indebito opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 442 e ss. c.p.c. depositato in data 16.4.2024, in qualità Controparte_1
amministratrice di sostegno del sig. esponeva: che il figlio Parte_1 [...]
- nato ad [...] il [...] e da sempre residente con la propria famiglia Parte_1
in Castel Goffredo (MN) - sin dalla nascita, è affetto da gravissime patologie psico-fisiche invalidanti;
che, a causa delle sue patologie ed attesa l'accertata incapacità, il figlio è beneficiario di amministrazione di sostegno;
che, infatti, in data 05/03/2012, i genitori del ricorrente, sig.ri
(madre) e (padre), presentavano avanti il Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore del figlio;
che, con decreto emesso in data 19/04/2012 e depositato in data 23/04/2012, il Giudice Tutelare, esaminata la documentazione medica ed essendo emerso in modo ulteriormente palese dall'esame diretto del sig. Parte_1
la completa impossibilità dello stesso a provvedere in via autonoma ai propri
[...]
interessi, in accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza dei requisiti di legge nominava a tempo indeterminato la sig.ra amministratrice di sostegno del figlio;
che la Controparte_1
gravissima invalidità del sig. è stata plurime volte accertata e Parte_1
dichiarata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova;
che, già all'esito della seduta del 29/03/2000, la Commissione accertava che il sig. è affetto da “sindrome autistica con disturbi del Parte_1 comportamento e delle relazioni sociali” con conseguente riconoscimento come “INVALIDO con
TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; che allo stesso Parte_1 veniva concessa, in data 06/06/2001, l'indennità di accompagnamento;
che, in seguito, all'esito della riunione del 07/08/2009, veniva certificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992, delle condizioni di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/1992, e che il ricorrente è portatore di handicap di tale gravità da avere determinato il riconoscimento di indennità di accompagnamento;
che, successivamente, all'esito della riunione del 10/02/2012, la
Commissione Medica certificava la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 L.
104/1992, delle condizioni di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/1992, che lo stesso è “portatore di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 2 L. 104/92)”; che, con verbale datato
27/03/2012, a seguito di domanda di invalidità civile del 14/11/2011, il sig. Parte_1 veniva dichiarato “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
[...]
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
(L. 18/80) Data decorrenza: 14/11/2011” e conseguentemente riconosciuto “INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71. Data decorrenza
14/11/2011”; che proprio a seguito di tali accertamenti, atteso il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%) e dell'handicap, al sig. venivano Parte_1
(doverosamente) riconosciute le prestazioni assistenziali previste per legge;
che, come espressamente riportato anche nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova del 27/11/2023, la diagnosi
è stata di “Autismo con turbe comportamentali e ritiro sociale”, ed è stato nuovamente accertato che il sig. è “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità Parte_1
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, è stato nuovamente accertato che egli è affetto da handicap psichico o mentale con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, è stato riconosciuto il diritto dello stesso alla pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
che, nel verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Mantova del 27/11/2023, il sig. veniva riconosciuto come: Parte_1
“PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (comma 3 art. 3)”; che, del tutto sorprendentemente ed inaspettatamente, veniva notificata dall' comunicazione avente ad CP_3 oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Parte_1 cat. INVCIV n. 07015639” con la quale si affermava che “per il periodo dal
[...]
01/08/2013 al 31/07/2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 070115639 del sig. Parte_1
è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
[...]
euro 61.867,31 per i seguenti motivi: - È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che, senza preavviso alcuno, senza alcuna congrua e adeguata motivazione, veniva richiesta la restituzione di ben € 61.867,31; che il sig. e la di lui madre Parte_1
e amministratrice di sostegno hanno sempre riscosso in buona fede le provvidenze assistenziali riconosciute e corrisposte da al medesimo sig. che le indennità CP_3 Parte_1 sono sempre e solo state determinate dall' ; le stesse, inoltre, dall'apertura CP_3 dell'amministrazione di sostegno, proprio dall' sono state mensilmente accreditate sul CP_3
libretto postale appositamente aperto come da disposizioni del Giudice Tutelare del Tribunale di
Mantova, sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere;
che il sig. e la Parte_1
di lui madre hanno sempre ritenuto che gli importi corrisposti corrispondessero al dovuto e diversamente non poteva essere, considerate le patologie invalidanti da cui è affetto il sig.
[...] mai regredite;
che l' è sempre stata ben a conoscenza dei dati reddituali Parte_1 CP_3
del sig. così come delle somme che essa stessa ha erogato;
che prima Parte_1
della suddetta comunicazione, alcuna altra missiva era mai stata recapitata al sig. Parte_1
e alla madre, non risultando neppure notificati provvedimenti di sospensione
[...]
ovvero di revoca della prestazione di invalidità civile;
che, come da verbali del 27/11/2023, è stato nuovamente accertato il diritto del sig. alla percezione dell'assegno Parte_1 di invalidità e dell'indennità di accompagnamento come riconosciuto sia dalla preposta commissione medica sia dall' . Parte ricorrente rilevava la violazione degli artt. 3, 24, 113 CP_3
Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, 17 l. 118/1971, e l. 18/1980, la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 88 del 1989, art. 52, della l. n. 412 del
1991, art. 13, del d.p.r. n. 698 del 1994, art. 5, della l. n. 425 del 1996, art. 4, della l. n. 448 del
1998, art. 37, dell'art. 2033 c.c., dell'art. 38 Cost., nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali;
concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva deducendo: che, con verbale del 23/03/2012, il Centro Medico Legale di CP_3
Mantova ha riconosciuto il Sig. invalido con totale e permanente Parte_1 inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ( legge 18/1980); che tale giudizio era stato riformato dalla Commissione Medica
Superiore che aveva riconosciuto l'interessato: invalido con totale e permanente inabilità lavorativa : 100% ( art. 2 e 12 legge 118 del 1971) e che, in base a quest'ultimo giudizio, al Sig. spettava la sola pensione di inabilità, non l'indennità di accompagnamento che è rimasta Pt_1 tuttavia in pagamento fino al ricalcolo effettuato il 11.07.2023; che il verbale del 23.03.2012 era stato inviato all'interessato e ricevuto dallo stesso in data 04.04.2012. Parte resistente sosteneva l'irrilevanza dei giudizio sulla validità del provvedimento avendo il giudizio ad oggetto il rapporto;
che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge 326 del
2003, l'azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento delle prestazioni economiche in materia di invalidità civile deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Medica invalidi civili all'esito dell'accertamento sanitario e, nel caso in esame, tale termine non era stato rispettato e la parte ricorrente era incorsa nella suddetta decadenza;
che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, del d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti (tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, “mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca”, con la conseguenza che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica;
concludeva nei termini CP_3
in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. in data 28.6.2024 era disposta la sospensione del provvedimento datato 15/10/2023 con il quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di €
61.867,31 da parte dell' ; all'udienza del 18.2.2025, da ultimo fissata per discussione, sulle note CP_3 scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l' ha inteso recuperare verte sugli CP_4 importi percepiti da parte ricorrente a decorrere dal 01/08/2013 fino al 31/07/2023.
L'art. 2033 c.c. recita: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda”.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò in ragione dell'affidamento nell'irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del beneficiario e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai CP_ nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell' debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. Segnatamente, le norme in questione sono: l'art 3 - ter del D.L. n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del D.L. n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui, con decreto del Ministro del Tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La Suprema Corte con sentenza del 09/11/2018, n.28771 ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale.
In sostanza, la Suprema Corte ha stabilito che, quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non CP_ è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. CP_ In pratica, secondo la Cassazione, l' può chiedere la restituzione dell'indebito solo dal momento dell'accertamento dell'indebito, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti,
a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato.
Vanno dunque richiamati i principi già espressi dalla Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019, n.
4668/2021 ) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". In linea con i principi sopra richiamati, con ordinanza n. 24180/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “.. l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto idonea documentazione a comprova della dedotta riforma - nei termini dalla stessa indicati in memoria - della valutazione mediche espresse con riferimento
CP_ alle condizioni di salute del sig. . Inoltre, l' non ha dedotto, né tantomeno Parte_1 provato, alcun comportamento doloso o colposo del percipiente che abbia potuto determinare l'errore in cui sarebbe incorso l'Istituto nell'erogazione del trattamento asserito come non spettante, con la conseguenza che l'asserito indebito, in ogni caso, non sarebbe stato addebitabile al ricorrente.
Deve, dunque, concludersi per l'irripetibilità dell'indebito, dichiarandosi l'illegittimità dell'azione di CP_ recupero operata dall'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, nella misura di € 4.201,00 per onorario, oltre al 15% di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' “accertamento somme indebitamente percepite CP_3 su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07015639” datato 15/10/2023 Parte_1
CP_ e per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00, oltre al 15% di spese generali, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 18.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni