TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11888 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26284/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Polito, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Davide Diani, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello,
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 11.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 071
202119013785480000, notificata il 3.2.2022, dell'importo complessivo di €
16.181,61, derivante dalle cartelle esattoriali n. 07120140035385271000, n.
07120140067975509000, n. 07120150150767122000, n.
07120150150767223000, n. 07120150076007048000, n.
07120150089139557000, n. 07120160015586446000, eccependo: 1)
l'omessa notificazione delle cartelle e dei verbali;
2) la prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 27245/2023 pubblicata il 30.5.2023, il Giudice di
Pace, ritenendo estinto il credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, ha annullato le cartelle nn. 07120140035385271000, n.
07120140067975509000, n. 07120150150767122000, n.
07120150150767223000, rigettando, invece, la domanda con riferimento alle altre.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, osservando: 1) doversi applicare la prescrizione decennale per le cartelle n. 07120140035385271000 e n. 07120140067975509000,
concernenti sanzioni pecuniarie penali;
2) essersi verificate l'interruzione e la sospensione della prescrizione rispetto alle cartelle nn. n.
07120150150767122000 e 07120150150767223000; 3) sussistere l'incompetenza del giudice di pace rispetto alle cartelle nn.
Pagina 2 di 12 2. Con il terzo motivo, ma primo in ordine logico, l'istante reitera l'eccezione di incompetenza per materia e per valore già svolta in primo grado, sulla quale il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi.
Ebbene, la cartella esattoriale n. 07120140035385271000 concerne crediti diversi da sanzioni amministrative e non meglio chiariti;
si tratta verosimilmente di spese di giustizia, facendo essi capo, secondo quanto si desume dal ruolo, al Tribunale di Napoli - Ufficio Campione Penale.
Analogamente, la cartella n. 07120140067975509000 è riferita al
“TRIBUNALE DI NAPOLI RECUP CREDITI” e, dunque, non concerne sanzioni amministrative.
In totale, i crediti portati da tali ruoli esattoriali, non rientranti, ratione
materiae, nella competenza del giudice onorario, ammontano a € 5.446,35 ed esorbitano, pertanto, anche dalla sua generale competenza per valore, come prevista dall'art. 7 c.p.c.
2.1. Alle superiori considerazioni dovrebbe conseguire la mera declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adìto, con rimessione delle parti dinanzi all'Ufficio di primo grado, rappresentato da questo stesso
Tribunale.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, quando nel provvedimento impugnato sia stata erroneamente affermata la competenza del giudice che lo ha emesso, l'organo di appello – diversamente dal caso in cui le competenza sia stata erroneamente declinata – è, di regola, esclusivamente chiamato a riformare la sentenza di primo grado, indicando il giudice dinanzi al quale il processo dev'essere riassunto e astenendosi dal decidere il merito (v. Cass.,
Sez. III, n. 22958/10, Sez. I, n. 10566/03, Sez. III, n. 9867/97).
Pagina 3 di 12 Il giudice dell'impugnazione deve, infatti, emettere la stessa decisione che avrebbe dovuto essere pronunciata dall'Ufficio adìto in primo grado,
anche quando si tratti della mera dichiarazione di incompetenza. Il principio devolutivo dell'appello, sulla base del quale è stata argomentata l'opposta tesi, per la quale l'organo di secondo grado avrebbe anche cognizione nel merito, in realtà depone anch'esso nel senso qui divisato, poiché implica,
come detto, che al giudice di secondo grado sia attribuita la cognizione negli stessi limiti entro i quali essa spettava al giudice a quo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo sia stato sin dall'inizio sprovvisto di competenza nel merito, lo è anche il primo, al quale è pertanto preclusa la decisione della materia contesa.
Non rileva il divieto di rimessione al primo giudice per cause diverse da quelle contemplate negli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché, nel caso di specie, il procedimento non retrocede all'ufficio a quo, ma va riassunto dinanzi a quello dotato di competenza a conoscerne.
Diversamente opinando, d'altronde, uno dei gradi di giudizio verrebbe indebitamente pretermesso – ovvero, per meglio dire, si svolgerebbe dinanzi all'organo sbagliato. Sebbene il doppio grado di giudizio di merito non abbia rilievo costituzionale, esso è tuttavia previsto dalla legge ordinaria, alla quale il Tribunale deve attenersi nel disporre circa il prosieguo della lite.
D'altronde, l'orientamento qui confutato, di fatto, svuoterebbe di significato le norme sulla competenza, privando di ogni conseguenza il loro malgoverno da parte del giudice di primo grado.
Va tuttavia rimarcato che, nel caso il giudice di appello coincida con l'ufficio competente per il primo grado, potrà estendere la sua pronuncia al
Pagina 4 di 12 merito della lite, ove sia stato di tanto espressamente richiesto dall'appellante
(v. Cass., Sez. III-VI, n. 26462/11).
Tale è il caso di specie, poiché l'agente della riscossione ha invero articolato le sue doglianze indicando per ultima quella relativa all'incompetenza e chiedendo a quest'Ufficio di rigettare, nel merito, la domanda attorea anche con riferimento ai crediti per i quali il giudice di pace era incompetente.
Occorre, pertanto, esaminare nel merito, e nei limiti dei motivi di appello, la fondatezza della domanda formulata dal . CP_1
3.1. Con il primo motivo di appello, l'agente della riscossione osserva in primo luogo che ai crediti indicati nelle cartelle nn.
07120140035385271000 e 07120140067975509000, non concernenti sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., deve applicarsi la prescrizione decennale, anziché quella quinquennale, invocata dall'opponente e riconosciuta dal primo giudice.
Le considerazioni svolte ai paragrafi precedenti inducono a riconoscere l'errore denunciato dall'appellante e a riconsiderare le conclusioni cui il giudice di pace è giunto.
Invero, le suddette cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate il 4.12.2015 e il 25.7.2014; essendo esse soggette alla generale prescrizione decennale, questa non si era compiuta alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (3.2.2022) né alla data della domanda
(9.2.2023).
Con riferimento ad esse, la domanda attorea va dunque rigettata.
4. L'opponente deduce inoltre che, con riferimento alle due cartelle n.
Pagina 5 di 12 07120150150767122000 e n. 07120150150767223000, notificate entrambe in data 21.3.2016 e soggette a prescrizione quinquennale, in quanto pacificamente relative a sanzioni amministrative, non sarebbe ugualmente decorso, alla data di notificazione dell'intimazione, il termine estintivo previsto dalla legge, sia in ragione degli atti interruttivi frattanto notificati,
sia in ragione della sospensione straordinaria dello stesso, disposta dalle norme emergenziali dettate in seguito all'epidemia da Covid 19.
4.1. La notificazione delle cartelle è avvenuta, in seguito a irreperibilità
relativa del destinatario, con le modalità degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60
D.P.R. n. 600/73, perfezionandosi il 18.3.2016.
Quanto ai successivi atti interruttivi menzionati nell'appello, è dato rinvenire nella produzione dell'agente della riscossione, peraltro complessivamente avvenuta in unico file, contenente svariati atti e documenti non dotati di autonoma descrizione: il pignoramento presso terzi n. 07184201800006115/001, fondato, tuttavia, su cartelle esattoriali diverse da quelle esaminate e pertanto non rilevante;
l'intimazione di pagamento n.
071 2021 90137854 80/000, relativa, fra gli altri, anche ai crediti in oggetto e notificata a mani di familiare convivente con il destinatario in data 3.2.2022,
ovverosia in tempo non più utile a interrompere il corso della prescrizione,
maturata il 18.3.2021.
4.2. Quanto alla sospensione dello stesso, vanno svolte le considerazioni seguenti.
4.2.1. L'art. 68, c. I, d.l. n. 18/2020., così come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e come successivamente modificato,
dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono
Pagina 6 di 12 sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Detto art. 12 d.lgs. n. 159 cit., a sua volta, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini dei versamenti comportino "per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione".
Inoltre, al c. III dell'art. 12 cit., viene disposto che, durante il detto periodo di sospensione, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, cui possono essere parificati, per analogia di scopo e funzioni, gli altri atti della riscossione esattoriale, qual è
l'intimazione di pagamento.
L'illustrata normativa non è tuttavia applicabile al caso di specie.
L'art. 68, c. I, cit., infatti, non si applica a tutti i versamenti, ma soltanto a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
Pagina 7 di 12 2021”.
Ciò è d'altronde consentaneo allo scopo della citata disposizione,
ovverosia quello di sollevare dal carico fiscale – o, comunque, dalle pretese erariali – i cittadini, colpiti dalle restrizioni alla libertà di circolazione e alla attività economiche, disposte nel medesimo periodo di tempo, mentre non vi sarebbe stata ragione di prevedere un analogo beneficio con riferimento a versamenti già scaduti, ai quali gli obbligati avrebbero dovuto per tempo dedicare le risorse dovute.
Poiché, ai sensi dell'art. 25, c. II, D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento costituisce una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, se ne ricava che la sospensione in oggetto è riferibile ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento notificate nei sessanta giorni anteriori all'inizio del periodo di sospensione stessa.
Simmetricamente, la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai medesimi crediti.
Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle sono state notificate, secondo quanto dedotto dallo stesso agente della riscossione, nell'anno 2016 e ad esse non si applica, pertanto, il combinato disposto delle norme in commento,
essendo da gran tempo scaduto, alla data di entrata in vigore delle stesse, il temine di adempimento previsto dalla legge.
Ne discende che i relativi crediti non possono giovarsi della correlata sospensione dei termini di prescrizione.
4.2.2. Occorre, inoltre, prendere in considerazione l'art. 68, c. IV bis d.l. n. 18/2020, secondo il quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle
Pagina 8 di 12 entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni
di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di
legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate”.
Tale ulteriore causa di sospensione si riferisce a tutte le cartelle di pagamento originate da ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione previsto dal precedente art. 68, c. I.
Poiché, tuttavia, come si è visto, le cartelle esattoriali, nel caso di specie, sono state emesse in epoca ben anteriore, anche tale disposizione non risulta applicabile.
4.2.3. Infine, l'art. 67, cc. I e IV, d.l. n. 68 cit. così dispone: “Sono
sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
Pagina 9 di 12 documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 […] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale ulteriore causa di sospensione, investendo la complessiva attività
di accertamento e di riscossione degli uffici, si riverbera, per la sua medesima durata, anche sulla prescrizione dei crediti, come espressamente previsto dal comma quarto, sopra citato.
Essa è inoltre di generalizzata applicazione, riguardano tutte le entrate in quell'epoca affidate all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. I, n.
960/25).
La sua durata, tuttavia, è circoscritta a ottantaquattro giorni,
Pagina 10 di 12 insufficienti, nel caso di specie, a evitare la prescrizione del credito.
È infatti dirimente osservare che, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.5.2020, il termine finale del quinquennio ex art. 28 l .n. 689/81, originariamente in scadenza al 18.3.2021,
deve ritenersi differito al 10.6.2021. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 3.2.2022, non può ritenersi intervenuta in data utile a interrompere il corso della prescrizione, ormai interamente compiutosi.
4.3. In definitiva, dunque, con riferimento alle cartelle nn.
07120150150767122000 e 07120150150767223000, la prescrizione deve ritenersi compiuta e l'appello non può trovare accoglimento.
5. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
e del in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 27245/2023, emessa il 30.5.2023 dal Giudice di Pace
di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento della sentenza gravata, che nel resto conferma, così provvede:
a. accerta e dichiara l'incompetenza del giudice di pace adìto in primo grado a conoscere dell'esistenza dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn.
Pagina 11 di 12 07120140035385271000 e 07120140067975509000,
per essere la stessa attribuita a quest'Ufficio;
b. rigetta, con riferimento alle cartelle indicate al capo che precede, la domanda formulata da;
Controparte_1
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16/12/2025.
IL GIUDICE
GU ER
Pagina 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120140035385271000 e 07120140067975509000.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26284/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Polito, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Davide Diani, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello,
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 11.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 071
202119013785480000, notificata il 3.2.2022, dell'importo complessivo di €
16.181,61, derivante dalle cartelle esattoriali n. 07120140035385271000, n.
07120140067975509000, n. 07120150150767122000, n.
07120150150767223000, n. 07120150076007048000, n.
07120150089139557000, n. 07120160015586446000, eccependo: 1)
l'omessa notificazione delle cartelle e dei verbali;
2) la prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 27245/2023 pubblicata il 30.5.2023, il Giudice di
Pace, ritenendo estinto il credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, ha annullato le cartelle nn. 07120140035385271000, n.
07120140067975509000, n. 07120150150767122000, n.
07120150150767223000, rigettando, invece, la domanda con riferimento alle altre.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, osservando: 1) doversi applicare la prescrizione decennale per le cartelle n. 07120140035385271000 e n. 07120140067975509000,
concernenti sanzioni pecuniarie penali;
2) essersi verificate l'interruzione e la sospensione della prescrizione rispetto alle cartelle nn. n.
07120150150767122000 e 07120150150767223000; 3) sussistere l'incompetenza del giudice di pace rispetto alle cartelle nn.
Pagina 2 di 12 2. Con il terzo motivo, ma primo in ordine logico, l'istante reitera l'eccezione di incompetenza per materia e per valore già svolta in primo grado, sulla quale il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi.
Ebbene, la cartella esattoriale n. 07120140035385271000 concerne crediti diversi da sanzioni amministrative e non meglio chiariti;
si tratta verosimilmente di spese di giustizia, facendo essi capo, secondo quanto si desume dal ruolo, al Tribunale di Napoli - Ufficio Campione Penale.
Analogamente, la cartella n. 07120140067975509000 è riferita al
“TRIBUNALE DI NAPOLI RECUP CREDITI” e, dunque, non concerne sanzioni amministrative.
In totale, i crediti portati da tali ruoli esattoriali, non rientranti, ratione
materiae, nella competenza del giudice onorario, ammontano a € 5.446,35 ed esorbitano, pertanto, anche dalla sua generale competenza per valore, come prevista dall'art. 7 c.p.c.
2.1. Alle superiori considerazioni dovrebbe conseguire la mera declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adìto, con rimessione delle parti dinanzi all'Ufficio di primo grado, rappresentato da questo stesso
Tribunale.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, quando nel provvedimento impugnato sia stata erroneamente affermata la competenza del giudice che lo ha emesso, l'organo di appello – diversamente dal caso in cui le competenza sia stata erroneamente declinata – è, di regola, esclusivamente chiamato a riformare la sentenza di primo grado, indicando il giudice dinanzi al quale il processo dev'essere riassunto e astenendosi dal decidere il merito (v. Cass.,
Sez. III, n. 22958/10, Sez. I, n. 10566/03, Sez. III, n. 9867/97).
Pagina 3 di 12 Il giudice dell'impugnazione deve, infatti, emettere la stessa decisione che avrebbe dovuto essere pronunciata dall'Ufficio adìto in primo grado,
anche quando si tratti della mera dichiarazione di incompetenza. Il principio devolutivo dell'appello, sulla base del quale è stata argomentata l'opposta tesi, per la quale l'organo di secondo grado avrebbe anche cognizione nel merito, in realtà depone anch'esso nel senso qui divisato, poiché implica,
come detto, che al giudice di secondo grado sia attribuita la cognizione negli stessi limiti entro i quali essa spettava al giudice a quo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo sia stato sin dall'inizio sprovvisto di competenza nel merito, lo è anche il primo, al quale è pertanto preclusa la decisione della materia contesa.
Non rileva il divieto di rimessione al primo giudice per cause diverse da quelle contemplate negli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché, nel caso di specie, il procedimento non retrocede all'ufficio a quo, ma va riassunto dinanzi a quello dotato di competenza a conoscerne.
Diversamente opinando, d'altronde, uno dei gradi di giudizio verrebbe indebitamente pretermesso – ovvero, per meglio dire, si svolgerebbe dinanzi all'organo sbagliato. Sebbene il doppio grado di giudizio di merito non abbia rilievo costituzionale, esso è tuttavia previsto dalla legge ordinaria, alla quale il Tribunale deve attenersi nel disporre circa il prosieguo della lite.
D'altronde, l'orientamento qui confutato, di fatto, svuoterebbe di significato le norme sulla competenza, privando di ogni conseguenza il loro malgoverno da parte del giudice di primo grado.
Va tuttavia rimarcato che, nel caso il giudice di appello coincida con l'ufficio competente per il primo grado, potrà estendere la sua pronuncia al
Pagina 4 di 12 merito della lite, ove sia stato di tanto espressamente richiesto dall'appellante
(v. Cass., Sez. III-VI, n. 26462/11).
Tale è il caso di specie, poiché l'agente della riscossione ha invero articolato le sue doglianze indicando per ultima quella relativa all'incompetenza e chiedendo a quest'Ufficio di rigettare, nel merito, la domanda attorea anche con riferimento ai crediti per i quali il giudice di pace era incompetente.
Occorre, pertanto, esaminare nel merito, e nei limiti dei motivi di appello, la fondatezza della domanda formulata dal . CP_1
3.1. Con il primo motivo di appello, l'agente della riscossione osserva in primo luogo che ai crediti indicati nelle cartelle nn.
07120140035385271000 e 07120140067975509000, non concernenti sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., deve applicarsi la prescrizione decennale, anziché quella quinquennale, invocata dall'opponente e riconosciuta dal primo giudice.
Le considerazioni svolte ai paragrafi precedenti inducono a riconoscere l'errore denunciato dall'appellante e a riconsiderare le conclusioni cui il giudice di pace è giunto.
Invero, le suddette cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate il 4.12.2015 e il 25.7.2014; essendo esse soggette alla generale prescrizione decennale, questa non si era compiuta alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (3.2.2022) né alla data della domanda
(9.2.2023).
Con riferimento ad esse, la domanda attorea va dunque rigettata.
4. L'opponente deduce inoltre che, con riferimento alle due cartelle n.
Pagina 5 di 12 07120150150767122000 e n. 07120150150767223000, notificate entrambe in data 21.3.2016 e soggette a prescrizione quinquennale, in quanto pacificamente relative a sanzioni amministrative, non sarebbe ugualmente decorso, alla data di notificazione dell'intimazione, il termine estintivo previsto dalla legge, sia in ragione degli atti interruttivi frattanto notificati,
sia in ragione della sospensione straordinaria dello stesso, disposta dalle norme emergenziali dettate in seguito all'epidemia da Covid 19.
4.1. La notificazione delle cartelle è avvenuta, in seguito a irreperibilità
relativa del destinatario, con le modalità degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60
D.P.R. n. 600/73, perfezionandosi il 18.3.2016.
Quanto ai successivi atti interruttivi menzionati nell'appello, è dato rinvenire nella produzione dell'agente della riscossione, peraltro complessivamente avvenuta in unico file, contenente svariati atti e documenti non dotati di autonoma descrizione: il pignoramento presso terzi n. 07184201800006115/001, fondato, tuttavia, su cartelle esattoriali diverse da quelle esaminate e pertanto non rilevante;
l'intimazione di pagamento n.
071 2021 90137854 80/000, relativa, fra gli altri, anche ai crediti in oggetto e notificata a mani di familiare convivente con il destinatario in data 3.2.2022,
ovverosia in tempo non più utile a interrompere il corso della prescrizione,
maturata il 18.3.2021.
4.2. Quanto alla sospensione dello stesso, vanno svolte le considerazioni seguenti.
4.2.1. L'art. 68, c. I, d.l. n. 18/2020., così come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e come successivamente modificato,
dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono
Pagina 6 di 12 sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Detto art. 12 d.lgs. n. 159 cit., a sua volta, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini dei versamenti comportino "per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione".
Inoltre, al c. III dell'art. 12 cit., viene disposto che, durante il detto periodo di sospensione, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, cui possono essere parificati, per analogia di scopo e funzioni, gli altri atti della riscossione esattoriale, qual è
l'intimazione di pagamento.
L'illustrata normativa non è tuttavia applicabile al caso di specie.
L'art. 68, c. I, cit., infatti, non si applica a tutti i versamenti, ma soltanto a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
Pagina 7 di 12 2021”.
Ciò è d'altronde consentaneo allo scopo della citata disposizione,
ovverosia quello di sollevare dal carico fiscale – o, comunque, dalle pretese erariali – i cittadini, colpiti dalle restrizioni alla libertà di circolazione e alla attività economiche, disposte nel medesimo periodo di tempo, mentre non vi sarebbe stata ragione di prevedere un analogo beneficio con riferimento a versamenti già scaduti, ai quali gli obbligati avrebbero dovuto per tempo dedicare le risorse dovute.
Poiché, ai sensi dell'art. 25, c. II, D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento costituisce una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, se ne ricava che la sospensione in oggetto è riferibile ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento notificate nei sessanta giorni anteriori all'inizio del periodo di sospensione stessa.
Simmetricamente, la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai medesimi crediti.
Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle sono state notificate, secondo quanto dedotto dallo stesso agente della riscossione, nell'anno 2016 e ad esse non si applica, pertanto, il combinato disposto delle norme in commento,
essendo da gran tempo scaduto, alla data di entrata in vigore delle stesse, il temine di adempimento previsto dalla legge.
Ne discende che i relativi crediti non possono giovarsi della correlata sospensione dei termini di prescrizione.
4.2.2. Occorre, inoltre, prendere in considerazione l'art. 68, c. IV bis d.l. n. 18/2020, secondo il quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle
Pagina 8 di 12 entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni
di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di
legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate”.
Tale ulteriore causa di sospensione si riferisce a tutte le cartelle di pagamento originate da ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione previsto dal precedente art. 68, c. I.
Poiché, tuttavia, come si è visto, le cartelle esattoriali, nel caso di specie, sono state emesse in epoca ben anteriore, anche tale disposizione non risulta applicabile.
4.2.3. Infine, l'art. 67, cc. I e IV, d.l. n. 68 cit. così dispone: “Sono
sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
Pagina 9 di 12 documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle
procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 […] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale ulteriore causa di sospensione, investendo la complessiva attività
di accertamento e di riscossione degli uffici, si riverbera, per la sua medesima durata, anche sulla prescrizione dei crediti, come espressamente previsto dal comma quarto, sopra citato.
Essa è inoltre di generalizzata applicazione, riguardano tutte le entrate in quell'epoca affidate all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. I, n.
960/25).
La sua durata, tuttavia, è circoscritta a ottantaquattro giorni,
Pagina 10 di 12 insufficienti, nel caso di specie, a evitare la prescrizione del credito.
È infatti dirimente osservare che, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.5.2020, il termine finale del quinquennio ex art. 28 l .n. 689/81, originariamente in scadenza al 18.3.2021,
deve ritenersi differito al 10.6.2021. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata il 3.2.2022, non può ritenersi intervenuta in data utile a interrompere il corso della prescrizione, ormai interamente compiutosi.
4.3. In definitiva, dunque, con riferimento alle cartelle nn.
07120150150767122000 e 07120150150767223000, la prescrizione deve ritenersi compiuta e l'appello non può trovare accoglimento.
5. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
e del in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 27245/2023, emessa il 30.5.2023 dal Giudice di Pace
di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento della sentenza gravata, che nel resto conferma, così provvede:
a. accerta e dichiara l'incompetenza del giudice di pace adìto in primo grado a conoscere dell'esistenza dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn.
Pagina 11 di 12 07120140035385271000 e 07120140067975509000,
per essere la stessa attribuita a quest'Ufficio;
b. rigetta, con riferimento alle cartelle indicate al capo che precede, la domanda formulata da;
Controparte_1
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16/12/2025.
IL GIUDICE
GU ER
Pagina 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120140035385271000 e 07120140067975509000.