Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Laura Colciago ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Arcore -MB- in data 10.09.1998, trascritto nei Registri degli Parte_1 Parte_2
Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, n. 41, Parte II, Serie A, altresì trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Monza al n. 265, Parte II, Serie B anno 1998;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arcore di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori incombenti di Legge, disponendo altresì la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza ove l'atto di matrimonio risulta parimenti trascritto, per le annotazioni di competenza.
dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 loro collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
, rimarrà assegnata, unitamente al mobilio ed agli arredi ivi contenuti, alla RA Parte_2
che continuerà a risiedervi unitamente ai figli;
Parte_1
3) le parti concordano che, considerata l'età dei figli e (gemelli di anni 16) e l'ottimo Per_1 Per_2 rapporto che entrambi hanno con il padre, la loro frequentazione sarà libera e potrà essere tra loro concordata direttamente, previa comunicazione alla madre;
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, concordando il detto periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne le principali festività (Natale, Pasqua, ecc.), dette verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Fatti salvi migliori accordi tra i genitori, tenendo sempre ed in ogni caso in considerazione le esigenze dei minori;
4) il padre verserà in favore della RA , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli, la somma di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascuno figlio); somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.
Quanto alle spese extra-assegno, le parti concordano che le stesse verranno ripartire tra loro nella misura del 50% ciascuno, come da linee Guida condivise concernenti le spese dei figli del Tribunale di Monza (prot. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente richiamate;
5) l'Assegno Unico per i figli continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come per legge;
6) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 30 marzo 2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Arcore in data 10.09.1998 (atto n. 41, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Arcore), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025.
Il Presidente
Laura Gaggiotti