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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 798/2021 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO, N.13 CIVITANOVA MARCHE, presso avv.
Chiara Marziali;
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FELICI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 41 - Cingoli, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – sinistro stradale – fauna selvatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 8.11.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondato l'appello proposto dalla in persona del Parte_1 presidente p.t., nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Camerino 14/21 del 7.1.21, RG 202/2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria relativa al sinistro stradale occorso il 3.7.19 alle ore 9,20 circa, sulla strada Avenale-Cingoli, quando la autovettura Mini targata EG446RS in proprietà dell'appellato e nell'occasione Controparte_1 condotta dal di lui figlio , impattava (il sinistro veniva rilevato dalla Polizia Municipale Controparte_2 intervenuta sul luogo, che rinveniva la carcassa dell'animale morto nel sinistro) contro un capriolo che si improvvisamente sbucava dalla sterpaglia alla destra della strada e procurava danni all'autovettura che la impugnata sentenza liquidava in euro 5.000, come da domanda, oltre accessori e spese processuali.
2 - Nel merito, lamenta l'appellante Ente l'errore della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la completa mancanza di prova della condotta lesiva in capo all'appellante, tenuto conto della qualificazione della domanda quale risarcitoria ex art. 2043 c.c.
3 - La doglianza non è fondata.
3.1 - La questione portata all'esame del giudice atterrebbe tanto alla responsabilità del custode ex art. 2052 c.c. (ex lege della fauna selvatica, in capo alla , nella specie), Parte_1 quanto a quella aquiliana generica (omissione colposa di cautele atte ad evitare l'invasione della strada riservata al transito autoveicolare) che ricade sia in capo al proprietario della cosa che si asserisce avere cagionato danno, sia al custode di essa: con la ulteriore conseguenza nel secondo dei casi del più pregnante onere della prova esimente (caso fortuito) in capo al custode.
3.1.1 - Sul punto, Cass. 27673/08 ed anche Cass. 9276/14 sono chiarissime nell'escludere la responsabilità del custode: premettono che la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività…” che “… costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. C. Cost. 4/01) per dedurne -la più risalente- che “ ... non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete ...” e -la più recente- che devono emergere “ ... prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o Pt_1 all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi ...”.
La prima ulteriormente ribadisce che “ ... sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo ...”.
3.1.2 - Recentemente, Cass. ord. 27543/17 ha chiarito che “ ... il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna. Difatti, in tema di responsabilità' extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò' richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico ...”.
4 - Tuttavia, deve darsi atto dell'intervenuto totale mutamento di indirizzo segnato da Cass.
7969/2020 la cui massima, perfettamente coerente con la motivazione, recita: “ ... ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché Pt_1 le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in Pt_1 causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità ...”.
In motivazione spiega la Suprema Corte che sull'attore che allega di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); inoltre, poichè si verte in tema di sinistri stradali, non basta la prova dell'impatto tra l'animale ed il veicolo avvenuto sulla sede stradale, ma occorre anche quella della condotta dell'animale quale causa del danno, con la conseguenza che in caso di mancanza di tale prova, opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., (il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno -prudente condotta di guida, specie in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici;
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto), con la conseguenza che la concorrenza tra due diverse presunzioni, nel caso in cui nessuno superi la quella di responsabilità a suo carico (il conducente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il proprietario dell'animale il caso fortuito), esiterebbe nella diminuzione del risarcimento in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. (la Corte esclude la ricostruzione della presunzione di pari responsabilità derivante dagli artt.
2052 e 2054 c.c. ritenendo comunque gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze). 4.1 - La prova liberatoria della convenuta amministrazione -necessaria solo all'esito positivo di quella di parte danneggiata, poichè non riguarda il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno- consisterà nella dimostrazione che la condotta dell'animale “ ... si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta
(anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità ...”.
5 - Più di recente Cass. ord. 12714/24 ha ulteriormente precisato che “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)
… Con la conseguenza che … spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria ... nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che
è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante …”.
6 - Ha anche precisato la Corte che è principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull'articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (Cass. 13757/
2018; Cass. 11805/ 2016): e ciò deve ritenersi anche quando in sede di gravame non sia stato proposto motivo di appello circa la qualificazione giuridica del fatto ed il titolo della responsabilità operati dal primo giudice.
7 - Seguendo l'insegnamento riportato al superiore punto 4 non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura fosse connotata da imprudenza, in considerazione della descrizione della dinamica del sinistro (l'animale sbucava all'improvviso dalla parte destra della strada) e soprattutto della natura ed entità dei danni alla autovettura: fanale destro, cofano anteriore e parabrezza lato centrale-destro, come evidente dalle fotografie allegate al verbale redatto dagli agenti intervenuti.
Se si tiene conto dell'orario diurno si giunge con facilità alle conclusioni della velocità di marcia moderata pur nella mancata adozione di alcuna manovra di emergenza (non vengono repertati segni di frenata o di scarrocciamento). Inoltre, manca la prova che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
In altre parole, risulta che la condotta dell'animale sia stata la causa del sinistro, e cioè che il capriolo abbia davvero improvvisamente ed inaspettatamente invaso la carreggiata stradale, e non invece -come sostenuto dall'appellate- che si trovasse fermo sulla carreggiata e lì sia stato investito: da un lato l'orario diurno ne avrebbe permesso la facile visione;
dall'altro, i danni all'autovettura, tutti sulla parte anteriore destra, lasciano intuire che l'animale provenisse proprio da quel lato;
infine la circostanza del rinvenimento della carcassa dell'animale qualche metro davanti l'auto ferma in prossimità dell'abbondante pozza di sangue dell'animale -come evidente nelle già richiamate fotografie- trova agevole spiegazione nella circostanza che questo ha impattato anche contro il parabrezza anteriore dell'auto ancora in movimento, circostanza che vale a deviarne la traiettoria attraverso la perdita nell'urto della energia cinetica della corsa (che avrebbe portato l'animale a continuare la traiettoria verso l'altro lato, il sinistro, della carreggiata) e l'acquisto di energia cinetica nuova e diversa per direzione contraria a quella seguita dall'autovettura, impressa proprio dall'urto con il parabrezza.
7.1 - Risulta comunque integrata la prova del nesso causale, e cioè che il sinistro è avvenuto sulla sede stradale per via dell'attraversamento dell'animale selvatico, non ritenendosi (superiore punto 5) ulteriormente gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze.
8 - Secondo l'insegnamento riportato al superiore punto 5, è invece la convenuta odierna appellante gravata dall'onere della prova del caso fortuito -che ben può consistere nella condotta del danneggiato- che come tale interrompe il nesso di causalità: neppure la diversa causa petendi
(responsabilità generica extracontrattuale, art. 2043 c.c.) indicata dalle parti può limitare il giudice nella diversa sua qualificazione in quella del custode della fauna selvatica, come insegna la giurisprudenza di legittimità riportata al superiore punto 6.
8.1 - Onde, inutili allo scopo le prove in ordine ad eventuali campagne venatorie promosse ed autorizzate dalla intese alla limitazione del numero degli animali selvatici;
ovvero Parte_1 in ordine a mancanze colpose nell'adozione di strumenti ed accorgimenti finalizzati a contenere gli animali selvatici al di fuori dei percorsi stradali.
9 - In conclusione, nulla è stato provato in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante in guisa da integrare il caso fortuito, neppure nella condotta del danneggiato.
10 - Fondato invece il motivo relativo alla quantificazione dei danni.
Risulta la descrizione del danno (superiore punto 7) nel verbale di intervento della Polizia
Municipale. Dal confronto con i danni riportati dalla autovettura come descritti con il contenuto della fattura di riparazioni, emergono elementi per limitare il risarcimento alla sola sostituzione del fanale, del cofano e del parabrezza, con tutti i relativi accessori e non anche delle altre parti di carrozzeria indicate nel detto documento (traversa ant. sup, traversa paraurti, assorbimento paraurti e paraurti anteriore: per complessivi euro 920,00 iva inclusa): cosi che l'importo dei danni va limitato ad euro
4.071,00 (5.000,00 – 929) iva inclusa.
11 - La impugnata sentenza va per l'effetto riformata in punto di ammontare risarcibile;
parte appellata va condannata a restituire alla appellante amministrazione tutte le somme da questa versate in esecuzione della impugnata sentenza in misura maggiore di quanto odiernamente liquidato.
12 - Le spese dei due gradi del giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno compensate per la metà e per la restante quota vanno poste in capo alla appellante;
sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Camerino n. 14/21 del 7.1.21, RG 202/2020, condanna la a risarcire in relazione al sinistro stradale con fauna selvatica Parte_1 Controparte_1 occorso il 3.7.19; liquida il detto danno in complessivi euro 4.029,00 iva inclusa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a restituire alla appellante tutte le somme che Controparte_1 questa ha versato in esecuzione della riformata sentenza;
compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura della metà e condanna la a sostenere la restante Parte_1 quota e liquida in favore dell'appellato, nella indicata quota per entrambi i gradi del giudizio e per la fase stragiudiziale, la somma di euro 1.250,00, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 798/2021 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO, N.13 CIVITANOVA MARCHE, presso avv.
Chiara Marziali;
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FELICI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 41 - Cingoli, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – sinistro stradale – fauna selvatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 8.11.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondato l'appello proposto dalla in persona del Parte_1 presidente p.t., nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Camerino 14/21 del 7.1.21, RG 202/2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria relativa al sinistro stradale occorso il 3.7.19 alle ore 9,20 circa, sulla strada Avenale-Cingoli, quando la autovettura Mini targata EG446RS in proprietà dell'appellato e nell'occasione Controparte_1 condotta dal di lui figlio , impattava (il sinistro veniva rilevato dalla Polizia Municipale Controparte_2 intervenuta sul luogo, che rinveniva la carcassa dell'animale morto nel sinistro) contro un capriolo che si improvvisamente sbucava dalla sterpaglia alla destra della strada e procurava danni all'autovettura che la impugnata sentenza liquidava in euro 5.000, come da domanda, oltre accessori e spese processuali.
2 - Nel merito, lamenta l'appellante Ente l'errore della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la completa mancanza di prova della condotta lesiva in capo all'appellante, tenuto conto della qualificazione della domanda quale risarcitoria ex art. 2043 c.c.
3 - La doglianza non è fondata.
3.1 - La questione portata all'esame del giudice atterrebbe tanto alla responsabilità del custode ex art. 2052 c.c. (ex lege della fauna selvatica, in capo alla , nella specie), Parte_1 quanto a quella aquiliana generica (omissione colposa di cautele atte ad evitare l'invasione della strada riservata al transito autoveicolare) che ricade sia in capo al proprietario della cosa che si asserisce avere cagionato danno, sia al custode di essa: con la ulteriore conseguenza nel secondo dei casi del più pregnante onere della prova esimente (caso fortuito) in capo al custode.
3.1.1 - Sul punto, Cass. 27673/08 ed anche Cass. 9276/14 sono chiarissime nell'escludere la responsabilità del custode: premettono che la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività…” che “… costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. C. Cost. 4/01) per dedurne -la più risalente- che “ ... non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete ...” e -la più recente- che devono emergere “ ... prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o Pt_1 all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi ...”.
La prima ulteriormente ribadisce che “ ... sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo ...”.
3.1.2 - Recentemente, Cass. ord. 27543/17 ha chiarito che “ ... il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna. Difatti, in tema di responsabilità' extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò' richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico ...”.
4 - Tuttavia, deve darsi atto dell'intervenuto totale mutamento di indirizzo segnato da Cass.
7969/2020 la cui massima, perfettamente coerente con la motivazione, recita: “ ... ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché Pt_1 le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in Pt_1 causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità ...”.
In motivazione spiega la Suprema Corte che sull'attore che allega di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); inoltre, poichè si verte in tema di sinistri stradali, non basta la prova dell'impatto tra l'animale ed il veicolo avvenuto sulla sede stradale, ma occorre anche quella della condotta dell'animale quale causa del danno, con la conseguenza che in caso di mancanza di tale prova, opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., (il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno -prudente condotta di guida, specie in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici;
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto), con la conseguenza che la concorrenza tra due diverse presunzioni, nel caso in cui nessuno superi la quella di responsabilità a suo carico (il conducente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il proprietario dell'animale il caso fortuito), esiterebbe nella diminuzione del risarcimento in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. (la Corte esclude la ricostruzione della presunzione di pari responsabilità derivante dagli artt.
2052 e 2054 c.c. ritenendo comunque gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze). 4.1 - La prova liberatoria della convenuta amministrazione -necessaria solo all'esito positivo di quella di parte danneggiata, poichè non riguarda il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno- consisterà nella dimostrazione che la condotta dell'animale “ ... si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta
(anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità ...”.
5 - Più di recente Cass. ord. 12714/24 ha ulteriormente precisato che “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)
… Con la conseguenza che … spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria ... nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che
è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante …”.
6 - Ha anche precisato la Corte che è principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull'articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (Cass. 13757/
2018; Cass. 11805/ 2016): e ciò deve ritenersi anche quando in sede di gravame non sia stato proposto motivo di appello circa la qualificazione giuridica del fatto ed il titolo della responsabilità operati dal primo giudice.
7 - Seguendo l'insegnamento riportato al superiore punto 4 non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura fosse connotata da imprudenza, in considerazione della descrizione della dinamica del sinistro (l'animale sbucava all'improvviso dalla parte destra della strada) e soprattutto della natura ed entità dei danni alla autovettura: fanale destro, cofano anteriore e parabrezza lato centrale-destro, come evidente dalle fotografie allegate al verbale redatto dagli agenti intervenuti.
Se si tiene conto dell'orario diurno si giunge con facilità alle conclusioni della velocità di marcia moderata pur nella mancata adozione di alcuna manovra di emergenza (non vengono repertati segni di frenata o di scarrocciamento). Inoltre, manca la prova che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
In altre parole, risulta che la condotta dell'animale sia stata la causa del sinistro, e cioè che il capriolo abbia davvero improvvisamente ed inaspettatamente invaso la carreggiata stradale, e non invece -come sostenuto dall'appellate- che si trovasse fermo sulla carreggiata e lì sia stato investito: da un lato l'orario diurno ne avrebbe permesso la facile visione;
dall'altro, i danni all'autovettura, tutti sulla parte anteriore destra, lasciano intuire che l'animale provenisse proprio da quel lato;
infine la circostanza del rinvenimento della carcassa dell'animale qualche metro davanti l'auto ferma in prossimità dell'abbondante pozza di sangue dell'animale -come evidente nelle già richiamate fotografie- trova agevole spiegazione nella circostanza che questo ha impattato anche contro il parabrezza anteriore dell'auto ancora in movimento, circostanza che vale a deviarne la traiettoria attraverso la perdita nell'urto della energia cinetica della corsa (che avrebbe portato l'animale a continuare la traiettoria verso l'altro lato, il sinistro, della carreggiata) e l'acquisto di energia cinetica nuova e diversa per direzione contraria a quella seguita dall'autovettura, impressa proprio dall'urto con il parabrezza.
7.1 - Risulta comunque integrata la prova del nesso causale, e cioè che il sinistro è avvenuto sulla sede stradale per via dell'attraversamento dell'animale selvatico, non ritenendosi (superiore punto 5) ulteriormente gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze.
8 - Secondo l'insegnamento riportato al superiore punto 5, è invece la convenuta odierna appellante gravata dall'onere della prova del caso fortuito -che ben può consistere nella condotta del danneggiato- che come tale interrompe il nesso di causalità: neppure la diversa causa petendi
(responsabilità generica extracontrattuale, art. 2043 c.c.) indicata dalle parti può limitare il giudice nella diversa sua qualificazione in quella del custode della fauna selvatica, come insegna la giurisprudenza di legittimità riportata al superiore punto 6.
8.1 - Onde, inutili allo scopo le prove in ordine ad eventuali campagne venatorie promosse ed autorizzate dalla intese alla limitazione del numero degli animali selvatici;
ovvero Parte_1 in ordine a mancanze colpose nell'adozione di strumenti ed accorgimenti finalizzati a contenere gli animali selvatici al di fuori dei percorsi stradali.
9 - In conclusione, nulla è stato provato in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante in guisa da integrare il caso fortuito, neppure nella condotta del danneggiato.
10 - Fondato invece il motivo relativo alla quantificazione dei danni.
Risulta la descrizione del danno (superiore punto 7) nel verbale di intervento della Polizia
Municipale. Dal confronto con i danni riportati dalla autovettura come descritti con il contenuto della fattura di riparazioni, emergono elementi per limitare il risarcimento alla sola sostituzione del fanale, del cofano e del parabrezza, con tutti i relativi accessori e non anche delle altre parti di carrozzeria indicate nel detto documento (traversa ant. sup, traversa paraurti, assorbimento paraurti e paraurti anteriore: per complessivi euro 920,00 iva inclusa): cosi che l'importo dei danni va limitato ad euro
4.071,00 (5.000,00 – 929) iva inclusa.
11 - La impugnata sentenza va per l'effetto riformata in punto di ammontare risarcibile;
parte appellata va condannata a restituire alla appellante amministrazione tutte le somme da questa versate in esecuzione della impugnata sentenza in misura maggiore di quanto odiernamente liquidato.
12 - Le spese dei due gradi del giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno compensate per la metà e per la restante quota vanno poste in capo alla appellante;
sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Camerino n. 14/21 del 7.1.21, RG 202/2020, condanna la a risarcire in relazione al sinistro stradale con fauna selvatica Parte_1 Controparte_1 occorso il 3.7.19; liquida il detto danno in complessivi euro 4.029,00 iva inclusa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a restituire alla appellante tutte le somme che Controparte_1 questa ha versato in esecuzione della riformata sentenza;
compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura della metà e condanna la a sostenere la restante Parte_1 quota e liquida in favore dell'appellato, nella indicata quota per entrambi i gradi del giudizio e per la fase stragiudiziale, la somma di euro 1.250,00, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale